L’INPS con il proprio messaggio n. 11.761 del 22 luglio 2013 ha chiarito sia la misura della contribuzione complessiva dovuta sia le forme assicurative previste dalla contribuzione applicabile al termine del periodo agevolato di 18 mesi previsto dalla legge 223/1991.
Per i lavoratori in mobilità è una possibilità prevista dal Testo Unico dell’apprendistato di assumere con contratto di apprendistato la predetta categoria di lavoratori, al fine di provvedere alla loro qualificazione o riqualificazione professionale, derogando sia ai limiti anagrafici previsti dalle leggi sul licenziamento. La prima è pari a 15,84 per cento (10 per cento + 5,84 per cento a carico dipendente) per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione. Al termine del periodo agevolato a carico del lavoratore rimarrà il 5,84 per cento mentre la contribuzione datoriale dovrà essere versata in misura piena.
Le forme assicurative sono quelle stabilite per malattia e maternità. I lavoratori assunti dalle liste di mobilità, dal 19° mese in poi, devono essere identificati nell’elemento con il codice “5” e nell’elemento con il codice “J5”. L’Istituto ricorda poi che “riguardo all’applicabilità di questo particolare istituto, il Ministero del Lavoro ha precisato che il ricorso a detta tipologia era possibile già all’atto di entrata in vigore del citato testo unico negli ambiti in cui la nuova regolamentazione fosse operativa e che, in caso contrario, per i lavoratori in mobilità poteva trovare applicazione la previgente disciplina, ferme restando le disposizioni in materia licenziamenti individuali di cui alla legge 604 del 1966 e il regime contributivo di cui alla legge 223 del 1991″.
Inoltre, per detti lavoratori continueranno a operare le misure compensative in favore della Previdenza complementare e/o del Fondo di Tesoreria, secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del DLgs. 252/05 e dall’articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.
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