AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 34545 del 6 febbraio 2023
Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale
Dispone:
Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2022
1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:
a) 730/2023, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2023, per i redditi prodotti nell’anno 2022;
b) 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
c) 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
d) 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;
e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).
1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell’ultima pagina.
1.3. Con successivo provvedimento saranno definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta del modello 730-4 e del modello 730-4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, dall’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, e dall’articolo 37, comma 2-bis, lettera c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Trasmissione delle dichiarazioni modello 730 all’Agenzia delle entrate da parte di CAF e professionisti
2.1. I CAF ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2023, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
Trasmissione delle dichiarazioni modello 730 all’Agenzia delle entrate da parte dei sostituti d’imposta
3.1. I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023 devono trasmettere all’Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto n. 322 del 1998, i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2023 e nei modelli 730-4 osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento.
3.2. I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, con le modalità e nei termini stabiliti con separato provvedimento.
Fornitura all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate
4.1. I soggetti che prestano assistenza fiscale devono essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Obblighi di riservatezza
5.1. I soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998, osservano le disposizioni per la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali espresse nella scheda relativa alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come richiamato ed integrato nell’Allegato 3 che forma parte integrante del presente provvedimento.
5.2. Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11, l’Agenzia delle entrate effettua anche verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e le informazioni trasmesse da parte dei soggetti che prestano assistenza fiscale.
5.3. In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle scelte effettuate nel Modello 730-1, è fatto divieto assoluto ai soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 322 del 1998 di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle, singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate.
Esercizio delle scelte nel Modello 730-1
6.1. L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
6.2. L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.3. L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e può essere effettuata ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L’elenco dei partiti politici per i quali è possibile effettuare la scelta per la destinazione del due per mille è trasmesso all’Agenzia delle entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.
Trattamento dei dati
7.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.
7.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso il presente modello di dichiarazione sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.
7.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
7.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art.5, par.1, lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello 730 venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.
Dichiarazione dei redditi precompilata
8.1. La dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è redatta utilizzando i modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento.
Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli
9.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.
9.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore arancio (pantone 158U).
9.3. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti:
a) stampa realizzata con i colori previsti nel punto 9.2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
b) conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
9.4. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:
a) larghezza, minima cm. 19,5 – massima cm. 21,5;
b) altezza, minima cm. 29,2 – massima cm. 31,5.
9.5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:
a) larghezza, minima cm 35 – massima cm 42;
b) altezza, minima cm 29,2 – massima cm 31,5.
9.6. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente provvedimento.
9.7. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta di peso 80 gr./mq. con opacità compresa tra 86 ed 88 per cento.
Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli
10.1. È autorizzata la riproduzione dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel punto 9, mediante l’utilizzo di stampanti che garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
10.2. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.
10.3. I modelli di cui al punto 1 possono essere prelevati in formato elettronico dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
10.4. È altresì autorizzato l’utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel punto 9 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.
10.5. Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, Modello 730-1, può essere utilizzata, in alternativa alla busta di cui all’Allegato 2 del presente provvedimento, anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le indicazioni: “Scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due Modelli 730-1 devono essere inseriti in due distinte buste, sulle quali devono essere riportate le suddette indicazioni riferite, rispettivamente, al dichiarante e al coniuge.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in base all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, concernente le modalità e i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, il quale prevede, tra l’altro, che i modelli di dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale sono approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati.
Con il presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il modello 730/2023 concernente la predetta dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, il Modello 730-1 concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, il Modello 730-2 per il sostituto d’imposta ed il Modello 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente, il Modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata, i Modelli 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta.
Il presente provvedimento approva, altresì, la bolla da utilizzare per la consegna dei Modelli 730 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica nonché per la consegna del Modello 730-1 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica.
L’articolo 37, comma 2-bis lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha previsto che le modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, siano stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. A tale provvedimento, di prossima emanazione, si rinvia espressamente al punto 3.2 del presente provvedimento.
Con il presente provvedimento vengono, inoltre, disciplinate la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all’unità di euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo n. 213 del 1998), per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione è inferiore a detto limite.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante, tra l’altro l’istituzione di una addizionale regionale all’IRPEF;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto (articoli 1 e 3, comma 3);
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, concernente l’istituzione di un’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell’articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
Legge 22 giugno 2016, n. 112, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;
Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di approvazione del Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
Decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;
Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
Decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, concernente l’attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi;
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni;
Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, concernente le misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
Legge 27 dicembre 2019 n.160, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea;
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia;
Legge 30 dicembre 2020, n.178, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19;
Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, recante misure urgenti relative al fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
Decreto direttoriale 26 ottobre 2021, n. 561, recante avvio operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS);
Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche;
Decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante l’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46;
Legge 29 dicembre 2021, n. 240, recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Associazione «Chiesa d’Inghilterra», in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
Legge 30 dicembre 2021, n.234, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;
Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;
Legge 15 luglio 2022, n. 99, recante l’istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;
Decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, recante l’attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Legge 29 dicembre 2022, n.197, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
Decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022 n. 122, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;
Provvedimento di approvazione della Certificazione Unica 2023, con le relative istruzioni, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Modello
(Testo dell’allegato)
Istruzioni per la compilazione
(Testo dell’allegato)
Allegato 1
BOLLA PER LA CONSEGNA
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
BUSTA PER LA CONSEGNA
(Testo dell’allegato)
Allegato 3
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
1. Gli utenti dei servizi Entratel possono trattare i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF per le sole finalità del servizio di trasmissione telematica e per il tempo a ciò necessario, secondo quanto previsto dall’art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica, n. 600 del 1973, con le modalità definite:
– dal decreto 31 luglio 1998, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
– dal provvedimento 10 giugno 2009, concernente l’adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008.
2. Gli utenti dei servizi telematici si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle schede da trasmettere per via telematica può essere effettuato da soggetti designati come responsabili del trattamento dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. Le persone fisiche autorizzate al trattamento sono individuate dagli utenti dei servizi telematici, o dal soggetto da questi designato quale responsabile, ed operano sulla base dell’autorizzazione ricevuta, attenendosi alle istruzioni impartite e garantendo la riservatezza e sicurezza delle informazioni trattate.
5. Gli utenti dei servizi telematici e i soggetti designati come responsabili, ad eccezione delle persone fisiche non intermediari che effettuano telematicamente i propri adempimenti fiscali, mettono in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
6. La ricezione, la lettura delle schede e la trasmissione dei relativi dati sono consentite solo alle persone fisiche autorizzate al trattamento alle quali è fatto divieto assoluto di comunicare e diffondere i dati in esse contenuti.
7. Successivamente alla trasmissione in via telematica, le schede e i dati sono conservati soltanto dagli utenti, senza possibilità di avvalersi di soggetti esterni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione delle schede stesse, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n.164 e 37, comma 2-bis, lettera e), del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Trascorso tale termine i dati dovranno essere distrutti.
8. Ai fini delle attività di cui ai punti 6 e 7, le schede e i dati sono custoditi separatamente dalla documentazione concernente l’ordinaria attività dell’utente, con modalità tali da impedire l’accesso da parte di terzi o di dipendenti non autorizzati.
9. L’idoneità delle misure di sicurezza adottate sono soggette a controlli, anche a campione, da parte dell’Agenzia delle entrate.