AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 350036 del 9 settembre 2024

Approvazione del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

Dispone:

1. Approvazione del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni

1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (di seguito “decreto-legge”), il modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (di seguito “decreto”), con le relative istruzioni.

1.2 La comunicazione integrativa è inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dagli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella medesima comunicazione. Tale previsione si applica anche qualora la comunicazione inviata ai sensi del citato articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della stessa.

1.3 La comunicazione integrativa è composta dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione integrativa, l’annullamento di comunicazioni integrative precedenti e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis e dal quadro E contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all’articolo 7, comma 14, del decreto (di seguito “certificazione”).

1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Reperibilità della comunicazione integrativa

2.1 La comunicazione integrativa è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3. Modalità per l’invio della comunicazione integrativa

3.1 La comunicazione integrativa è inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2 A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione integrativa, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

3.3 Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

3.4 Nel medesimo periodo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:

a) inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione ai sensi del citato articolo 1, comma 1.

3.5 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 5, la comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.

3.6 La comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione integrativa;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.

4. Utilizzo del credito d’imposta

4.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui al combinato disposto dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4.2 Il credito risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 2 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

4.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.2, la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

La certificazione non va presentata nel caso in cui sia stata già trasmessa ai sensi dei paragrafi 4.2, lettera b), e 5.9, lettera b), del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024.

4.4 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 4.2 e 4.3, relativamente alla comunicazione integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

4.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

c) con risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024 sono stare impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

5. Controlli antimafia

5.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta.

5.2 Per le comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del beneficiario nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.

5.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5.2, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una comunicazione integrativa rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.3. Fino all’invio della comunicazione integrativa rettificativa è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della comunicazione integrativa rettificativa, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

5.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nel caso previsto nel paragrafo 4.3.

6. Trattamento dei dati

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – è individuata nell’articolo 1 del decreto-legge, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto. Il comma 1 del citato articolo 1 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sia approvato il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e siano definite le modalità di trasmissione telematica.

6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella comunicazione integrativa approvata con il presente provvedimento, sono:

– i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;

– i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che presenta la comunicazione in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 12 luglio 2024;

– gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

– i dati contabili relativi al credito d’imposta;

– gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della comunicazione integrativa, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione integrativa venga effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

6.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della comunicazione integrativa.

6.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione integrativa è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

7. Modificazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024

7.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024, sono soppressi i paragrafi 4, 5 e 6. Non si tiene conto delle comunicazioni di cui al citato paragrafo 5 già inviate entro la data di pubblicazione del presente provvedimento.

Motivazioni

L’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

In attuazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (di seguito “decreto”), con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione che le imprese erano tenute a presentare per beneficiare dell’agevolazione.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (di seguito “decreto-legge”), prevede che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge prevede, altresì, che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono approvati il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

Con il presente provvedimento, pertanto, è approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni, e sono definite le modalità di trasmissione telematica.

La comunicazione integrativa è inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, come stabilito dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione integrativa, a pena dello scarto della comunicazione stessa, reca l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione. L’ammontare di investimenti effettivamente realizzati da indicare nella comunicazione integrativa non può essere superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto.

Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 2.

Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024. In particolare, sono soppressi i paragrafi 4, 5 e 6 del citato provvedimento in quanto incompatibili con le disposizioni recate dal decreto-legge. Pertanto:

– è inibito l’utilizzo del credito d’imposta sulla base delle disposizioni recate dai citati paragrafi 4 e 5;

– non è più possibile presentare le comunicazioni previste dal medesimo paragrafo 5 e non si tiene conto di quelle già presentate entro la data di pubblicazione del presente provvedimento;

– i controlli antimafia sono effettuati sulla base dei dati riportati nella comunicazione integrativa.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento:

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024;

Articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.