AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 387400 del 15 ottobre 2024

Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura, con le relative istruzioni e definizione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica – Determinazione delle modalità per il rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63

Dispone:

1. Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura, con le relative istruzioni

1.1 Il presente provvedimento approva il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, con le relative istruzioni (di seguito “Comunicazione”).

1.2 La Comunicazione è composta dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della Comunicazione, la rinuncia totale al credito d’imposta richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis e dal quadro E contenente l’elenco delle imprese facenti parte dell’impresa unica.

1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Reperibilità della Comunicazione

2.1 La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3. Termini e modalità per l’invio della Comunicazione

3.1 La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “CIMAGRICOLTURA23”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

3.4 Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:

a) inviare una nuova Comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nella Comunicazione già presentata.

3.5 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 6, la Comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.

3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;

b) il codice catastale del comune riferito a ciascuna struttura produttiva, indicato nel quadro B, non corrisponda con quello comunicato ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Normativa applicabile e determinazione delle modalità per il rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63

4.1 Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024, adottato con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12 giugno 2024.

4.2 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 4.1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 98 a 106 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto compatibili.

4.3 Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, pari a euro 90 milioni per l’anno 2024, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è determinato moltiplicando il credito d’imposta richiesto per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della Comunicazione di cui al paragrafo 3.1.

4.4 La percentuale di cui al paragrafo 4.3 è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.

5. Utilizzo del credito d’imposta

5.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5.2 Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante ai sensi del paragrafo 4.3, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo paragrafo e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

5.3 Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 5.2, relativamente alla Comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi del paragrafo 4.3 sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

5.4 Per determinare il superamento del limite di euro 150.000 di cui al paragrafo 5.3, si tiene conto anche dei crediti d’imposta riconosciuti a seguito della presentazione del modello CIM17, modificato da ultimo con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, e del modello CIM23, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2023.

5.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

6. Controlli antimafia

6.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni con cui è possibile rettificare unicamente i dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta.

6.2 Per le Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella Comunicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

6.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 6.2, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. Fino all’invio della Comunicazione rettificativa è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all’invio della Comunicazione rettificativa, l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

6.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia.

7. Trattamento dei dati

7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. – è individuata nell’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevedono che i soggetti beneficiari del credito d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione, e nell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63. Il comma 103 dell’articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sia approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e siano definiti i termini, le modalità di trasmissione telematica e il relativo contenuto.

7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata con il presente provvedimento, sono:

– i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;

– gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

– i dati contabili relativi al credito d’imposta.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

7.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

7.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

7.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

7.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante della Comunicazione.

7.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2023 un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Il comma 103 del citato articolo 1 prevede l’obbligo della presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte dei destinatari della misura agevolativa e stabilisce che l’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per la fruizione del credito d’imposta secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento dell’Agenzia medesima.

L’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, come modificato dal comma 6 del citato articolo 1, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023 si provvede, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124.

Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 63 del 2024 ha stabilito che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite di spesa.

Per gli investimenti realizzati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, come modificata dalla Comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024, adottato con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12 giugno 2024.

Con il presente provvedimento, pertanto, è approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno per le imprese del settore agricolo, della pesca e acquacoltura”, con le relative istruzioni, e sono definiti i termini e le modalità di trasmissione telematica. Il modello è utilizzato per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura.

La Comunicazione è inviata dal 17 ottobre 2024 al 18 novembre 2024, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi del paragrafo 4.3 del presente provvedimento, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 63 del 2024.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento:

Articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Articolo 1, commi 6 e 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 264368 del 12 giugno 2024.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegati