AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 120706 del 5 aprile 2023

Approvazione del modello di comunicazione relativa all’agevolazione prevista per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa dall’art. 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall’art. 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 – Modalità e termini di presentazione della comunicazione

Dispone:

1. Approvazione del modello di comunicazione relativa all’agevolazione prevista per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa

1.1 È approvato il modello di comunicazione relativa all’agevolazione prevista per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell’art. 42-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall’art. 10, commi 9 e 10, del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1 deve essere presentata dai soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall’art. 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

1.3 La comunicazione di cui al punto 1.1 è composta dal frontespizio e dai quadri A, B, C, D ed E, contenenti i dati relativi all’ammontare dovuto, all’importo versato e all’importo da versare per ciascun tributo, ritenuta, contributo previdenziale ed assistenziale e premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Reperibilità del modello

2.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Al fine di consentire una maggiore leggibilità della comunicazione, la stessa deve essere compilata utilizzando il modello in formato editabile reso disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate.

3. Modalità e termini di presentazione della comunicazione

3.1 La comunicazione deve essere presentata dal 7 aprile al 30 giugno 2023.

3.2 La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

3.3 La comunicazione sottoscritta con firma digitale o la copia analogica della comunicazione sottoscritta con firma autografa deve essere inviata tramite il servizio Consegna documenti e istanze disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. A tal fine l’utente seleziona – nella sezione Motivazione – la categoria e la voce Agevolazione versamenti Lampedusa e Linosa DL 198/2022. La comunicazione è automaticamente indirizzata alla Direzione provinciale di Agrigento. La comunicazione sottoscritta così trasmessa va comunque conservata ed esibita a richiesta dell’Agenzia.

3.4 La presente comunicazione deve essere inviata da coloro che non hanno presentato la prima comunicazione entro il 21 dicembre 2020, ovvero da coloro che l’hanno presentata ma non hanno adempiuto interamente agli obblighi di versamento. Inoltre, in caso di errore o di integrazione, è possibile presentare la presente comunicazione, in sostituzione di quella precedentemente inviata. L’ultima comunicazione trasmessa, entro il termine indicato al punto 3.1, sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

4. Comunicazioni contenenti dati di competenza dell’INPS e dell’INAIL

4.1 Le comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate nelle quali sono compilati i quadri C (Inps) e/o D (Inail), sono inoltrate alle competenti strutture dell’Inps e dell’Inail.

Motivazioni

In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, l’articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto che per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati, nel limite del 40 per cento dell’importo dovuto, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il comma 1-bis del medesimo articolo 42-bis stabilisce che per i soggetti che svolgono attività economica la riduzione al 40 per cento, di cui al comma 1, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Il comma 1-bis dispone, inoltre, che i soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate e che le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il provvedimento del 1° dicembre 2020 è stato approvato il modello di comunicazione relativa all’agevolazione di cui al citato articolo 42-bis.

L’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 ha prorogato il termine dei versamenti di cui al citato articolo 42-bis:

a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;

b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute.

Il successivo comma 10 ha disposto che i predetti versamenti, possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro i termini individuati dal comma 9 ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini individuati al comma 9.

Lo stesso comma 10 dispone, altresì, che le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con il presente provvedimento, pertanto, è approvato il modello di comunicazione relativo all’agevolazione di cui al citato articolo 42-bis, come prorogata dall’articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, e sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione della stessa comunicazione.

Nel modello di comunicazione sono previste apposite sezioni per la separata indicazione dei dati relativi ai tributi, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i quali il contribuente intende avvalersi dell’agevolazione.

La comunicazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. I contribuenti, direttamente o per il tramite di intermediari, devono inviare la comunicazione sottoscritta con firma digitale o la copia analogica della comunicazione sottoscritta con firma autografa tramite il servizio Consegna documenti e istanze messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

– Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6);

– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

– Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Normativa di riferimento:

– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

– Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

– Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

– Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

– Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

– Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

– Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e successive modificazioni, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia;

– Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

– Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.