AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 36026 del 7 febbraio 2023
Approvazione del modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni
Dispone:
Approvazione del modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni
1.1. È approvato il Modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni, concernente le operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa, riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori.
1.2. Il modello deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023.
1.3. Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Modalità di indicazione degli importi
2.1. Gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
3.1. Il modello è reso disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
3.2. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all’allegato A e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.3. È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.
Modalità per la presentazione telematica della dichiarazione
4.1. I soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 febbraio 2019.
4.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
Trattamento dei dati
5.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nel Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento.
5.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso il presente modello di dichiarazione, sono descritte nei medesimi e nell’informativa sul trattamento dei dati personali ad esso allegata.
5.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
5.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par.1, lett. f del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello IVA 74 bis venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.
Motivazioni
Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, approva il modello IVA 74 bis, relativo alle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa e riservato ai curatori della liquidazione giudiziale e ai commissari liquidatori, che deve essere utilizzato a partire dall’anno d’imposta 2023.
L’aggiornamento del modello si è reso necessario al fine di renderlo adeguato alla normativa vigente e, in particolare, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza emanato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in vigore dal 15 luglio 2022.
Con lo stesso provvedimento, infine, viene disciplinata la reperibilità del predetto modello e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica dello stesso, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art.73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto;
Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85: introduzione del regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle Finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2003, n. 126: regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di Iva, di scritture contabili e di trasmissione telematica;
Legge 23 dicembre 2014, n. 190: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);
Decreto legislativo 11 febbraio 2016, n. 24: attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi;
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172: recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie;
Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria;
Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14: codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato A
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA
STRUTTURA E FORMATO DEL MODELLO
Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
È altresì consentita la riproduzione dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODELLO
La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.
CARATTERISTICHE GRAFICHE DEL MODELLO
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi ai fac-simile annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all’interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e del modello devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
COLORI
Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore viola (pantone 2573U).
È consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.
Modello
(Testo dell’allegato)
Istruzioni
(Testo dell’allegato)
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