MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 15 luglio 2024

Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».;

b) Agenzia: l’Agenzia delle entrate;

c) proposta o proposta di concordato: la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo;

d) concordato: il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;

e) ISA: gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

f) regime forfetario: regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) contribuenti di minori dimensioni: i contribuenti con volume di affari, di ricavi o compensi inferiori alla soglia prevista per l’applicazione degli ISA;

h) dato personale/dati personali: ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente;

i) interessato: ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento;

j) trattamento: ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 2), del regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali;

k) titolare del trattamento: l’Agenzia delle entrate;

l) responsabile del trattamento: SOGEI – Società generale d’informatica S.p.a., alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, nonchè, per effetto dell’incorporazione di SOSE S.p.a., l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le attività di analisi e di elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale;

m) banche dati: gli archivi dei dati contenuti nell’Anagrafe tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate;

n) regolamento: il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 2

Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale

1. È approvata, in attuazione dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonchè degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1, per l’elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall’art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli elementi necessari all’elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.

3. La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati indicati dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e le informazioni desunte dalle banche dati relative agli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia.

4. Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’allegato 1.

Art. 3

Oggetto e ambito temporale

1. Sulla base della metodologia approvata con il presente decreto, ai fini della proposta di concordato, è individuato il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 28 del decreto legislativo.

2. Il reddito di cui al comma 1, individuato con la metodologia approvata con il presente decreto, rileva ai fini della proposta di concordato per il periodo d’imposta 2024.

Art. 4

Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024

1. L’Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

2. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

3. Ai fini di cui al comma 1, i redditi di cui all’art. 3, comma 1, individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti nelle misure e alle condizioni indicate all’art. 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2024 che disciplina l’adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Art. 5

Misure a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato ai sensi dell’art. 22, p. 2, lettera b) del regolamento

1. Per l’elaborazione della proposta sono trattati i dati personali comuni contenuti nelle banche dati, relativi all’identità anagrafica e alla capacità economica, tra cui i dati riguardanti gli ISA, le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i dati contabili, i dati dei versamenti e delle compensazioni, nonché quelli tratti dalle dichiarazioni del contribuente relativi all’assenza di condanne penali per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 del codice civile, nonchè dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato, di cui all’art. 10 del regolamento. Non sono oggetto di trattamento i dati di cui all’art. 9 del regolamento, nè i dati da cui è possibile desumere, anche in via indiretta, le informazioni di cui al citato articolo.

2. I dati utilizzati per l’elaborazione della proposta sono conservati sino al termine di decadenza della potestà impositiva e, comunque, fino alla definizione di eventuali contenziosi. Decorso tale termine, i dati elaborati vengono cancellati, ferma restando la conservazione dei dati contenuti nell’Anagrafe tributaria secondo i criteri a tale scopo stabiliti in relazione alle finalità per le quali ciascun dato è stato raccolto.

3. L’Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, tratta esclusivamente i dati personali indispensabili ed effettua le operazioni di trattamento strettamente necessarie all’elaborazione della proposta, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del regolamento.

4. L’Agenzia adotta tutte le misure necessarie per escludere i dati personali inesatti o non aggiornati dai trattamenti. A tal fine, sono svolte verifiche periodiche sulla qualità dei dati, volte a garantire la correttezza, l’accuratezza, la completezza e la coerenza degli stessi.

5. A tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, l’Agenzia adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità dei dati e la sicurezza dei sistemi, nonchè quelle necessarie ad assicurare che i dati utilizzati siano attuali, coerenti, completi, tracciabili e ripristinabili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del regolamento.

6. Nello sviluppo delle metodologie di cui all’art. 2 sono valorizzate le risultanze e le logiche che sottendono le metodologie ISA, rispetto alle quali è stato acquisito il parere della Commissione di esperti di cui al comma 8 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che si basano su criteri scientifici e consolidate procedure statistiche. La predetta Commissione, composta anche da rappresentanti delle associazioni di categoria dei contribuenti interessati, sulla base del citato comma 8 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, esprime un parere in merito all’aderenza dei modelli di stima alla realtà economica dei contribuenti operanti nei diversi settori. I dati utilizzati ai fini dello sviluppo delle metodologie ISA sono sistematicamente comunicati e aggiornati dai contribuenti interessati.

7. L’Agenzia assicura la più ampia diffusione delle metodologie di cui all’art. 2 attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

8. I risultati dei trattamenti vengono utilizzati esclusivamente ai fini del concordato. La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che, ai fini dell’attuazione dell’art. 34 del decreto legislativo, resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio. Nell’ambito del trattamento non vengono costruite variabili desunte o derivate.

9. A tutela dei soggetti minori di età, l’Agenzia garantisce di non trattare i dati a loro riferiti, ad eccezione dei dati dei minori emancipati per i quali sono trattati esclusivamente quelli relativi all’attività d’impresa per lo svolgimento della quale tali soggetti sono autorizzati nonchè quelli di cui agli articoli 11 e 22 del decreto legislativo.

10. Al fine di ridurre i rischi di accessi non autorizzati o non conformi alle finalità di trattamento, l’accesso agli strumenti informatici di trattamento è consentito ai soli soggetti specificatamente autorizzati ai sensi dell’art. 29 del regolamento e dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

11. Il personale specificatamente autorizzato dal titolare o dal responsabile verifica preventivamente, tramite controlli puntuali condotti su campioni rappresentativi della platea di riferimento, la corretta applicazione del modello di stima e la coerenza degli esiti delle elaborazioni svolte in attuazione della metodologia adottata.

Il reddito stimato e quello effettivamente conseguito vengono raffrontati per valutare le potenziali evoluzioni della metodologia.

12. Al fine di impedire che si verifichino trattamenti illeciti o violazioni dei dati personali ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 12, del regolamento, l’Agenzia procede al controllo degli accessi ai dati e alle informazioni presenti nelle banche dati tramite misure idonee a verificare, anche a posteriori, le operazioni eseguite da ciascun soggetto autorizzato.

13. Ai fini di cui al presente articolo, l’Agenzia effettua la valutazione di impatto di cui all’art. 35 del regolamento, procedendo periodicamente al relativo aggiornamento e al suo riesame quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

14. L’Agenzia fornisce apposita informativa sul trattamento dei dati tramite pubblicazione sul sito istituzionale nonchè tramite il software utilizzato ai fini della visualizzazione ed eventuale accettazione della proposta.

Art. 6

Effetti finanziari

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato 1

NOTA TECNICA E METODOLOGICA CONCORDATO

Metodologia regime Forfetario