MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 14 giugno 2024

Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;

b) Agenzia: l’Agenzia delle entrate;

c) proposta o proposta di concordato: la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive ai fini del concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;

d) concordato: il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;

e) ISA: gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

f) contribuenti di minori dimensioni: i contribuenti con volume di affari, di ricavi o compensi inferiori alla soglia prevista per l’applicazione degli ISA;

g) dato personale/dati personali: ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente;

h) interessato: ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento;

i) trattamento: ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 2, del regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali;

j) titolare del trattamento: l’Agenzia delle entrate;

k) responsabile del trattamento: SOGEI – Società generale d’informatica S.p.a., alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, nonchè, per effetto dell’incorporazione di SOSE S.p.a., l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le attività di analisi e di elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale;

l) banche dati: gli archivi dei dati contenuti nell’Anagrafe tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate;

m) Regolamento: il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 2

Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale

1. È approvata, in attuazione dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonchè degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

2. Gli elementi necessari all’elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.

3. La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.

Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d’Italia.

4. Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l’elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all’allegato 1. I dati che l’Agenzia fornisce ai contribuenti per l’elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1.

Art. 3

Oggetto e ambito temporale

1. Sulla base della metodologia approvata con il presente decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 15 del decreto legislativo;

b. il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’art. 16 del decreto legislativo;

c. il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’art. 17 del decreto legislativo.

2. I redditi e il valore della produzione netta di cui al comma 1, lettere a), b) e c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

Art. 4

Cessazione degli effetti del concordato

1. In base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 22, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dai richiamati articoli 19, comma 2 e 30, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

1. danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;

2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;

3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;

4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;

c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

d. cessione in affitto dell’unica azienda;

e. sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f. sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Art. 5

Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024

1. L’Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

2. A tal fine, i redditi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:

a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’art. 4, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

Art. 6

Misure a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato ai sensi dell’art. 22, p. 2, lettera b) del Regolamento

1. Per l’elaborazione della proposta sono trattati i dati personali comuni contenuti nelle banche dati, relativi all’identità anagrafica e alla capacità economica, tra cui i dati riguardanti gli ISA, le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i dati contabili, i dati dei versamenti e delle compensazioni, nonché quelli tratti dalle dichiarazioni del contribuente relativi all’assenza di condanne penali per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 del codice civile, nonchè dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato, di cui all’art. 10 del Regolamento. Non sono oggetto di trattamento i dati di cui all’art. 9 del Regolamento, nè i dati da cui è possibile desumere, anche in via indiretta, le informazioni di cui al citato articolo.

2. I dati utilizzati per l’elaborazione della proposta sono conservati sino al termine di decadenza della potestà impositiva e, comunque, fino alla definizione di eventuali contenziosi. Decorso tale termine, i dati elaborati vengono cancellati, ferma restando la conservazione dei dati contenuti nell’Anagrafe tributaria secondo i criteri a tale scopo stabiliti in relazione alle finalità per le quali ciascun dato è stato raccolto.

3. L’Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, tratta esclusivamente i dati personali indispensabili ed effettua le operazioni di trattamento strettamente necessarie all’elaborazione della proposta, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento.

4. L’Agenzia adotta tutte le misure necessarie per escludere i dati personali inesatti o non aggiornati dai trattamenti. A tal fine sono svolte verifiche periodiche sulla qualità dei dati, volte a garantire la correttezza, l’accuratezza, la completezza e la coerenza degli stessi.

5. A tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, l’Agenzia adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire la riservatezza, l’integrità, la disponibilità dei dati e la sicurezza dei sistemi, nonchè quelle necessarie ad assicurare che i dati utilizzati siano attuali, coerenti, completi, tracciabili e ripristinabili, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento.

6. Nello sviluppo delle metodologie di cui all’art. 2 sono valorizzate le risultanze e le logiche che sottendono le metodologie ISA, rispetto alle quali è stato acquisito il parere della Commissione di esperti di cui al comma 8 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che si basano su criteri scientifici e consolidate procedure statistiche. La predetta Commissione, composta anche da rappresentanti delle associazioni di categoria dei contribuenti interessati, sulla base del citato comma 8 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, esprime un parere in merito all’aderenza dei modelli di stima alla realtà economica dei contribuenti operanti nei diversi settori. I dati utilizzati ai fini dello sviluppo delle metodologie ISA sono sistematicamente comunicati e aggiornati dai contribuenti interessati.

7. L’Agenzia assicura la più ampia diffusione delle metodologie di cui all’art. 2 attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

8. I risultati dei trattamenti vengono utilizzati esclusivamente ai fini del concordato. La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che, ai fini dell’attuazione dell’art. 34 del decreto legislativo, resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio. Nell’ambito del trattamento non vengono costruite variabili desunte o derivate.

9. A tutela dei soggetti minori di età, l’Agenzia garantisce di non trattare i dati a loro riferiti, ad eccezione dei dati dei minori emancipati per i quali sono trattati esclusivamente quelli relativi all’attività d’impresa per lo svolgimento della quale tali soggetti sono autorizzati nonchè quelli di cui agli articoli 11 e 22 del decreto legislativo.

10. Al fine di ridurre i rischi di accessi non autorizzati o non conformi alle finalità di trattamento, l’accesso agli strumenti informatici di trattamento è consentito ai soli soggetti specificatamente autorizzati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento e dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

11. Il personale specificatamente autorizzato dal titolare o dal responsabile verifica preventivamente, tramite controlli puntuali condotti su campioni rappresentativi della platea di riferimento, la corretta applicazione del modello di stima e la coerenza degli esiti delle elaborazioni svolte in attuazione della metodologia adottata.

Il reddito stimato e quello effettivamente conseguito vengono raffrontati per valutare le potenziali evoluzioni della metodologia.

12. Al fine di impedire che si verifichino trattamenti illeciti o violazioni dei dati personali ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, n. 12, del Regolamento, l’Agenzia procede al controllo degli accessi ai dati e alle informazioni presenti nelle banche dati tramite misure idonee a verificare, anche a posteriori, le operazioni eseguite da ciascun soggetto autorizzato.

13. Ai fini di cui al presente articolo, l’Agenzia effettua la valutazione di impatto di cui all’art. 35 del Regolamento, procedendo periodicamente al relativo aggiornamento e al suo riesame quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

14. L’Agenzia fornisce apposita informativa sul trattamento dei dati tramite pubblicazione sul sito istituzionale nonchè tramite il software utilizzato ai fini della visualizzazione ed eventuale accettazione della proposta.

Art. 7

Misure per graduare la proposta di concordato

1. Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa ai redditi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all’allegato 1.

2. Ai medesimi fini indicati al comma 1, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa al valore della produzione netta di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e dell’importo individuato come al medesimo comma 1.

Art. 8

Effetti finanziari

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato 1

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

CONCORDATO 
                         PREVENTIVO BIENNALE 
 
                           Metodologia ISA 
 
 
                              PREMESSA 
 
  Il  Concordato  Preventivo  Biennale  (CPB)  e'  un   istituto   di
compliance, rivolto ai contribuenti, imprese e  lavoratori  autonomi,
di minori dimensioni, previsto dal decreto  legislativo  12  febbraio
2024, n. 13, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di
favorire l'adempimento spontaneo. 
  Il CPB e' finalizzato alla definizione, per un biennio, del reddito
derivante  dall'esercizio  d'impresa  o  dall'esercizio  di  arti   e
professioni  e  del  valore  della   produzione   netta,   rilevanti,
rispettivamente, ai fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. 
  Al concordato preventivo  biennale,  possono  accedere  i  soggetti
titolari di reddito di impresa o derivante dall'esercizio di  arti  e
professioni: 
    tenuti all'applicazione degli Indici sintetici  di  affidabilita'
fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge  24  aprile
2017, n. 50, cosi' come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96; 
    che adottano il Regime forfetario di cui  all'articolo  1,  commi
54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  L'oggetto della definizione del CPB e' diverso per le due tipologie
di contribuenti in ragione delle differenze  che  intercorrono  nelle
obbligazioni tributarie a cui sono tenute. 
  Nel  presente  documento  vengono  descritti  i  diversi   passaggi
metodologici che conducono alla definizione della proposta di CPB sia
con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette  e
sia  alla  base  imponibile  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive per i contribuenti tenuti all'applicazione degli
ISA. 
  Per tali contribuenti, i redditi oggetto di concordato riguardano: 
    il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti  e
professioni,  di  cui  all'articolo  54,  comma  1  del  TUIR   senza
considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o
quote di  redditi  relativi  a  partecipazioni  in  soggetti  di  cui
all'articolo 5 del TUIR; 
    il reddito d'impresa, di cui all'articolo  56  del  TUIR  e,  per
quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, quello di  cui  alla
sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le  imprese
minori, quello di cui  all'articolo  66  TUIR,  senza  considerare  i
valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e
passive, redditi o quote di  redditi  relativi  a  partecipazioni  in
soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR. 
  Per quanto riguarda l'IRAP, invece, l'oggetto del concordato e'  il
valore  della  produzione  netta  individuato  con  riferimento  agli
articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446 senza considerare le  plusvalenze  e  le  sopravvenienze  attive,
nonche' le minusvalenze e sopravvenienze passive. 
  Se il contribuente accetta la proposta dell'Agenzia, si  impegna  a
dichiarare gli importi concordati per i due periodi d'imposta oggetto
del concordato stesso. 
  Ai fini della  determinazione  della  base  imponibile  oggetto  di
concordato, l'Agenzia  delle  entrate  formula  al  contribuente  una
proposta di concordato, in  coerenza  con  i  dati  dichiarati  dallo
stesso e comunque nel  rispetto  della  sua  capacita'  contributiva,
sulla base della metodologia descritta  nel  presente  documento  che
valorizza    le    informazioni     gia'     nella     disponibilita'
dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione  di  nuovi
oneri dichiarativi. 
  La predetta metodologia, predisposta con riferimento  a  specifiche
attivita' economiche, tiene conto degli  andamenti  economici  e  dei
mercati, delle redditivita' individuali e settoriali desumibili dagli
Indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui  all'articolo  9-bis
del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  e  delle  risultanze  della
loro applicazione, nonche' degli ulteriori dati nella  disponibilita'
dell'Amministrazione finanziaria. 
 
METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DELLA  BASE  IMPONIBILE
                            CONCORDATARIA 
 
  In  termini  generali,  il  Concordato  Preventivo  Biennale  (CPB)
prevede,  come  evidenziato  in  premessa,  la  formulazione  di  una
proposta, per i periodi d'imposta 2024 e 2025,  relativamente  a  due
basi imponibili: 
    reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai  fini
delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o  quote  di  redditi
relativi a partecipazioni; 
    valore della produzione  netta  rilevante  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. 
  Le basi imponibili sono considerate  al  netto  del  saldo  tra  le
plusvalenze,  le  sopravvenienze  attive,  le   minusvalenze   e   le
sopravvenienze  passive  del  periodo   d'imposta   di   riferimento,
determinando una corrispondente variazione del reddito concordato. 
  Poiche'  il  reddito  concordatario  ai  fini  del   valore   della
produzione netta risulta definito in linea con quanto previsto per il
reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, vengono di  seguito
descritti inizialmente i passi metodologici per la determinazione  di
quest'ultimo e successivamente i criteri per  la  formulazione  della
seconda base imponibile. 
  Partendo dal reddito dichiarato  dal  contribuente  nell'annualita'
oggetto di  dichiarazione  (p.i.  2023),  per  la  definizione  della
proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi: 
    misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilita'  e
anomalia; 
    valutazione dei  risultati  economici  nella  gestione  operativa
negli ultimi tre periodi  di  imposta,  compresa  quella  oggetto  di
dichiarazione; 
    confronto con valori di riferimento settoriali; 
    criterio formulazione base IRAP; 
    rivalutazione  con  proiezioni  macroeconomiche  per  i   periodi
d'imposta 2024 e 2025. 
 
MISURAZIONE DEI SINGOLI  INDICATORI  ELEMENTARI  DI  AFFIDABILITA'  E
                              ANOMALIA 
 
  Sulla base dei dati  dichiarati  dal  contribuente,  attraverso  lo
strumento di compliance ISA in  fase  di  dichiarazione  2024,  viene
effettuata una valutazione economica dei risultati raggiunti nel p.i.
2023. Oggetto di analisi e' dunque la valutazione dell'affidabilita',
nell'ambito dello specifico ISA, sulla base dei dati  dichiarati  dal
contribuente prendendo a riferimento un arco temporale riferito  alle
ultime otto annualita' disponibili, tenendo  conto  delle  principali
dinamiche economiche del settore e delle diverse modalita' con cui le
imprese o i lavoratori autonomi  realizzano  la  specifica  attivita'
economica. 
  Per i contribuenti che soddisfano i criteri  di  accesso  al  nuovo
istituto viene effettuata l'analisi  dei  singoli  indicatori  per  i
quali non sia stata raggiunta la piena affidabilita'  per  addivenire
alla definizione di una maggiore base imponibile. 
  In particolare, per gli indicatori che secondo  la  metodologia  di
calcolo degli ISA  risultano  direttamente  migliorabili  dichiarando
delle ulteriori componenti positive, viene  preso  a  riferimento  il
valore  dell'ammontare   dei   ricavi/compensi   necessari   per   il
raggiungimento  della  massima  affidabilita'   fiscale.   A   titolo
esemplificativo,  a   tale   tipologia   di   indicatori   appartiene
l'indicatore elementare di affidabilita' Ricavi per addetto  che,  in
caso  di  punteggio  inferiore  a  10,  prevede   la   valorizzazione
dell'importo necessario per massimizzare il relativo punteggio. 
  In alternativa sono sviluppate apposite analisi per la  costruzione
di specifici algoritmi che permettono una  valutazione  indiretta  in
termini di ulteriori componenti positivi,  similmente  ai  precedenti
indicatori. 
  A titolo esemplificativo, a tale tipologia di indicatori appartiene
l'indicatore elementare di  affidabilita'  Durata  e  decumulo  delle
scorte che, in caso di non raggiungimento della piena  affidabilita',
non   prevede   la   valorizzazione   dell'importo   necessario   per
massimizzare il relativo punteggio poiche' la sua valorizzazione  non
dipende dai ricavi/compensi. 
  Per la valutazione indiretta di tale fattispecie si  massimizza  la
valutazione di affidabilita' della gestione del magazzino  attraverso
l'individuazione di un valore di riferimento delle  rimanenze  finali
che, come conseguenza, determinera' un corrispondente  maggior  costo
del venduto e per la produzione di servizi. Sulla base della funzione
di stima relativa all'indicatore elementare di  affidabilita'  Valore
aggiunto per  addetto  viene  stimato  il  maggior  valore  aggiunto,
relativo al suddetto incremento  del  costo  del  venduto  e  per  la
produzione di servizi, determinandosi quindi una quota aggiuntiva  di
reddito ai fini della determinazione della proposta concordataria. 
  La scelta dell'utilizzo della funzione di stima del Valore aggiunto
per addetto si fonda  sul  meccanismo  strutturale  di  funzionamento
degli ISA, in cui il reddito stimato e' pari alla somma  del  reddito
dichiarato e dell'eventuale maggiore valore aggiunto, e alla luce 
  dell'obiettivo  di  formulare  una  proposta  di  base   imponibile
concordataria  da  utilizzare  ai  fini  delle  imposte   dirette   e
dell'IRAP. 
  Qualora un contribuente presenti la piena  affidabilita'  in  tutti
gli indicatori elementari  previsti  nel  settore  economico,  quindi
conseguendo nel periodo di imposta  oggetto  di  dichiarazione  (p.i.
2023) un  punteggio  ISA  pari  a  10,  tale  passo  non  prevede  la
determinazione di maggiori componenti reddituali. 
  Nel Sub Allegato 1.A si riportano i dettagli di calcolo  utilizzati
per la rivalutazione di tali indicatori. 
  Una volta applicato tale meccanismo di rivalutazione per tutti  gli
indicatori  elementari  per  i  quali  il  contribuente  non  risulti
pienamente   affidabile,   la   maggiore   stima   risultante   viene
moltiplicata per un coefficiente di benchmark (bbench ) (1) dato  dal
valore  modale  di  riferimento  della  distribuzione  osservata  del
rapporto tra il valore  aggiunto  dichiarato  e  quello  stimato  dei
contribuenti pienamente affidabili del settore economico (2) . 
  Tale  ultimo  passaggio   deriva   dalla   considerazione   che   i
contribuenti pienamente affidabili dichiarano naturalmente un  valore
aggiunto maggiore del corrispondente valore medio (atteso) stimato di
riferimento, determinato sulla base delle caratteristiche  specifiche
di ciascun contribuente, nonche' di quelle osservate nel  settore  in
cui opera; occorre pertanto tener conto di tale  comportamento  nella
determinazione della proposta dei contribuenti  che  nell'applicativo
ISA presentano, invece, un punteggio inferiore a 10. 
 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI NELLA  GESTIONE  OPERATIVA  NEGLI
                    ULTIMI TRE PERIODI DI IMPOSTA 
 
  Tra gli elementi valutati  per  la  determinazione  della  proposta
concordataria, vi sono le redditivita' del contribuente  nei  periodi
d'imposta precedenti a quello di applicazione  (p.i.  2023),  qualora
disponibili. 
  Tale  impostazione,  volta  a  tener   conto   della   storia   del
contribuente, e' coerente con l'impianto  metodologico  degli  ISA  e
valorizza    il     patrimonio     informativo     a     disposizione
dell'Amministrazione finanziaria. 
  In particolare, viene analizzato l'andamento del reddito  operativo
(3)  realizzato  dal   contribuente   nell'esercizio   dell'attivita'
economica derivante dalla gestione caratteristica della stessa  nelle
ultime tre annualita', compresa quella oggetto di dichiarazione. 
  Una volta calcolata la media ponderata dei  redditi  operativi  nel
triennio  con  pesi  (4)  dati  dai  punteggi  di  affidabilita'  dei
rispettivi anni, il rapporto tra il reddito  operativo  dell'anno  di
applicazione  e  la  suddetta  media  determina  un  coefficiente  di
rivalutazione (5) della base concordataria definita fino al passaggio
metodologico precedente. 
 
           CONFRONTO CON VALORI DI RIFERIMENTO SETTORIALI 
 
  Nella determinazione della  base  imponibile  concordataria,  viene
definito un parametro di  rivalutazione  costituito  dal  livello  di
redditivita' minimo settoriale (limiteint ) (6) previsto  sulla  base
delle analisi delle spese  per  lavoro  dipendente  dichiarato  dalle
medesime imprese ISA con riferimento  alla  forza  lavoro  dipendente
impiegata. 
  In particolare,  con  riferimento  allo  specifico  settore,  viene
analizzata  la  distribuzione  della  spesa  media  per   dipendente,
individuando, in prima battuta, come  valore  minimo  di  riferimento
settoriale il primo quartile della relativa  distribuzione  al  netto
dei contributi previdenziali (7) . 
  In tal modo e' possibile valutare  la  redditivita'  dell'attivita'
economica esercitata dai contribuenti del settore in  relazione  alle
persone fisiche che invece operano in qualita' di dipendente e  sulle
quali non insiste il rischio che ricade sull'operatore economico  che
decide di  intraprendere  l'attivita'  economica  stessa  (cosiddetto
rischio d'impresa). Se la quantificazione del  reddito  definito  dai
passaggi  metodologici  precedenti  (8)  per  l'attivita'   economica
esercitata dal contribuente risulti inferiore al  livello  settoriale
di riferimento della spesa di lavoro  dipendente,  viene  preso  come
riferimento reddituale tale valore minimo. 
  Tale passaggio metodologico prende spunto da quanto  gia'  previsto
ai fini del calcolo  del  contributo  IVS  (Invalidita'  Vecchiaia  e
Superstiti)   dovuto   dagli   artigiani   ed   esercenti   attivita'
commerciali,  che  prevede  l'individuazione  di  un  livello  minimo
retributivo per il versamento dei contributi minimi  sulla  base  del
minimale giornaliero di retribuzione utilizzato per  il  calcolo  dei
contributi  in  favore  degli  operai  dei  settori   artigianato   e
commercio. 
 
                   CRITERIO FORMULAZIONE BASE IRAP 
 
  Per quanto attiene la seconda base imponibile oggetto  di  proposta
di concordato, al valore della produzione  netta  rilevante  ai  fini
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  dichiarata  dal
contribuente nell'annualita' oggetto  di  dichiarazione  (p.i.  2023)
viene  sommata  l'eventuale  differenza  rilevata  tra   il   reddito
dichiarato ai fini delle imposte dirette oggetto di concordato  (p.i.
2023) e quanto quantificato anche per effetto  del  confronto  con  i
valori di riferimento settoriali risultante nel passo precedente. (9) 
  In tal modo anche la definizione  della  presente  base  imponibile
tiene conto dell'analisi dell'affidabilita' fiscale del contribuente,
della tendenza dei risultati economici conseguiti  e  dei  valori  di
riferimento settoriali. 
 
            RIVALUTAZIONE CON PROIEZIONI MACROECONOMICHE 
 
  Le proiezioni macroeconomiche per l'Italia nel quadriennio 2023-26,
presentate  a   dicembre   2023   da   Banca   d'Italia   nell'ambito
dell'esercizio coordinato dell'Eurosistema (10) 10, tengono conto dei
rischi  derivanti  dall'instabilita'   geo-politica,   che   potrebbe
determinare nuovi  rincari  delle  materie  prime  e  deteriorare  la
fiducia   degli   operatori   economici,   insieme   alle    tensioni
internazionali e all'indebolimento  dell'economia  cinese.  A  questi
fattori,  poi,  vanno  aggiunte  condizioni  di  finanziamento   piu'
stringenti per imprese e famiglie, conseguenti al  forte  rialzo  dei
tassi di interesse della politica monetaria, e un'incertezza elevata,
legata soprattutto all'evoluzione dell'attivita' economica globale. 
  Le stime del PIL italiano prevedono una  crescita  dello  0,6%  nel
2024 e dell'1% nel 2025. 
  Alla luce delle informazioni a disposizione per i periodi d'imposta
oggetto del concordato preventivo biennale, la  base  della  proposta
concordataria a seguito  dei  passaggi  metodologici  precedentemente
descritti viene rivalutata  attraverso  l'utilizzo  delle  proiezioni
macroeconomiche disponibili. 
  Analogamente anche la base imponibile  con  riferimento  al  valore
della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive viene successivamente rivalutata  utilizzando  i
medesimi   parametri   di   proiezione   relativi   alle   previsioni
macroeconomiche gia' applicati per la definizione della  proposta  ai
fini delle imposte dirette, in  modo  quindi  da  poter  definire  la
relativa proposta concordataria per il biennio successivo relativa al
valore della produzione netta. 
 

(1) Nel  Sub  Allegato  1.B  vengono  riportati  i  coefficienti   di
    benchmark per ciascun ISA e tipologia di reddito. 

(2) Il  valore  modale  settoriale  viene  limitato  rispetto  a   un
    percentile della distribuzione complessiva osservata nei  diversi
    settori ISA. 

(3) Il reddito  operativo  preso  a  riferimento  tiene  conto  delle
    specificita'  del  settore  in  cui  si  opera  (ad  esempio,  la
    distinzione  della  tipologia  di  reddito:  impresa   o   lavoro
    autonomo) e degli eventuali  ulteriori  componenti  positivi  che
    massimizzano il punteggio di  affidabilita'  fiscale  limitati  a
    40.000 €. I redditi operativi  delle  due  annualita'  precedenti
    quelle di dichiarazione, cosi' definiti  costituiscono  variabili
    precalcolate che integrano quelle individuate nell'Allegato 95 al
    DM 18 marzo 2024. Si tratta  di  dati  precalcolati  per  singola
    posizione ISA non modificabili. Nel caso in cui non sia possibile
    precalcolare il dato, il rispettivo valore  sara'  posto  pari  a
    zero. 

(4) Vengono inclusi nel calcolo della  media  ponderata  dei  redditi
    operativi soltanto gli anni per i quali il relativo punteggio  di
    affidabilita' e' pari o  superiore  a  8  e  che  presentano  una
    redditivita' positiva. 

(5) Il valore di tale coefficiente di rivalutazione prevede un limite
    nella variazione massima/minima pari al ± 10%  e  quindi  risulta
    compreso tra 0,9 e 1,1. Il coefficiente viene applicato  solo  in
    presenza di una base concordataria, definita al passo precedente,
    maggiore di zero.Il valore di tale coefficiente di  rivalutazione
    prevede un limite nella variazione massima/minima pari al ± 10% e
    quindi risulta compreso tra 0,9  e  1,1.  Il  coefficiente  viene
    applicato solo in presenza di una base concordataria, definita al
    passo precedente, maggiore di zero. 

(6) Nel Sub Allegato 1.B vengono riportati i livelli di  redditivita'
    minimi per ciascun ISA. 

(7) Il valore di riferimento settoriale viene limitato rispetto a  un
    percentile della distribuzione complessiva osservata nei  diversi
    settori ISA. 

(8) L'eventuale minore o maggiore base imponibile rispetto al reddito
    dichiarato, sulla base dei passi fin qui  descritti,  non  potra'
    eccedere il valore di 40.000€ eventualmente rivalutato sulla base
    della redditivita' mediana settoriale (rifᵣₑdd) limitata rispetto
    a un percentile della  distribuzione  complessiva  osservata  nei
    diversi settori ISA. Tale valore  monetario  si  colloca  al  95°
    percentile  della  distribuzione   delle   ulteriori   componenti
    positive dichiarate dai contribuenti per  migliorare  il  proprio
    profilo di affidabilita' fiscale. Nel Sub  Allegato  1.B  vengono
    riportate le redditivita' settoriali individuate. 

(9) In presenza di  un  reddito  dichiarato  ai  fini  delle  imposte
    dirette  oggetto  di  concordato   negativo,   tale   scostamento
    corrisponde al valore monetario definito nella fase di  confronto
    con i riferimenti settoriali. In  presenza  di  un  valore  della
    produzione netta dichiarato ai fini del concordato  negativo,  la
    quantificazione  della  base  su  cui  applicare  le   proiezioni
    macroeconomiche corrisponde al valore  monetario  definito  nella
    fase di confronto con i riferimenti settoriali. 

(10) Banca                                                  d'Italia,
     Proiezioni-macroeconomiche-Italia-aprile-2024.pdf
     (bancaditalia.it), aprile 2024. 

SUB ALLEGATI 
 
SUB ALLEGATO 1.A  -  VALUTAZIONE  INDIRETTA  DEI  SINGOLI  INDICATORI
               ELEMENTARI DI AFFIDABILITA' E ANOMALIA 
 
  Vengono di seguito riportate, distintamente per ciascun  indicatore
elementare qualora previsto, le ulteriori  modalita'  di  calcolo  ad
integrazione  di  quanto  gia'  previsto  nelle   Note   tecniche   e
metodologiche, approvate con i decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze di approvazione degli ISA e con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di approvazione  delle  modifiche  agli
Indici sintetici di  affidabilita'  fiscale  applicabili  al  periodo
d'imposta  2023  per  la  determinazione  delle  eventuali  ulteriori
componenti  reddituali  per  la   definizione   della   proposta   di
concordato. 
  DURATA DELLE SCORTE 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  il
Costo del venduto e per la produzione di servizi e' aumentato per  un
importo pari all'incremento del magazzino, calcolato come  differenza
tra le Rimanenze finali relative a merci,  prodotti  finiti,  materie
prime  e  sussidiarie,  semilavorati  e  ai  servizi  non  di  durata
ultrannuale dichiarate e quelle di massima affidabilita' (11) 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per  addetto"  con  il
nuovo Costo del venduto e per la produzione di servizi  e  il  valore
aggiunto stimato sulla base  dei  dati  dichiarati  dal  contribuente
costituisce  le   eventuali   corrispondenti   ulteriori   componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina il maggior valore degli addetti  non  dipendenti  calcolato
come differenza tra la soglia minima complessiva di riferimento ed il
valore dichiarato dal contribuente. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero  Addetti  con  la  parte  eccedente
sopra calcolata (12) , e il valore aggiunto stimato  sulla  base  dei
dati  dichiarati   dal   contribuente,   costituisce   le   eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive  correlate  a
tale indicatore. 
  ANALISI  DELL'APPORTO  DI  LAVORO  DELLE  FIGURE   NON   DIPENDENTI
RAPPORTATO AI GIORNI DI APERTURA 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina il maggior valore degli addetti  non  dipendenti  calcolato
come differenza tra la soglia minima complessiva di riferimento ed il
valore dichiarato dal contribuente in  base  ai  giorni  di  apertura
dell'esercizio. 
  La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dal  calcolo
della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta  incrementando
la variabile numero Addetti con la  parte  eccedente  sopra  indicata
(13) , e il valore aggiunto stimato sulla base  dei  dati  dichiarati
dal  contribuente,  costituisce  le  eventuali  ulteriori  componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina  il  valore  dei  beni  strumentali  mobili  dividendo   la
variabile ammortamenti per beni  mobili  strumentali  dichiarata  dal
contribuente per la soglia massima dell'indicatore divisa 100. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per  addetto"  con  il
nuovo valore dei beni strumentali mobili e il valore aggiunto stimato
sulla base  dei  dati  dichiarati  dal  contribuente  costituisce  le
eventuali corrispondenti  ulteriori  componenti  reddituali  positive
correlate a tale indicatore. 
  INCIDENZA DEI COSTI PER BENI  MOBILI  ACQUISITI  IN  DIPENDENZA  DI
CONTRATTI PER LOCAZIONE FINANZIARIA 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina il valore dei  beni  strumentali  mobili  relativo  a  beni
acquisiti  in  dipendenza  di  contratti  di  locazione   finanziaria
dividendo il valore dei canoni di leasing dichiarati dal contribuente
per la soglia massima dell'indicatore divisa 100. 
  La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dal  calcolo
della funzione "Valore aggiunto per addetto" con il nuovo valore  dei
beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti  in  dipendenza  di
contratti di locazione finanziaria e il valore aggiunto stimato sulla
base dei dati dichiarati dal contribuente  costituisce  le  eventuali
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE (14) 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina la parte eccedente di costo del venduto dividendo il valore
dichiarato dei costi residuali di gestione dal 
  contribuente per la soglia di riferimento  dell'indicatore  (15)  e
sottraendo i relativi costi produttivi. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il costo del venduto e per la produzione di servizi con
la parte eccedente sopra calcolata,  e  il  valore  aggiunto  stimato
sulla base dei  dati  dichiarati  dal  contribuente,  costituisce  le
eventuali corrispondenti  ulteriori  componenti  reddituali  positive
correlate a tale indicatore (16) . 
  COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO 
  In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto  di
analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Costo del venduto e per la produzione di servizi con
i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati  e
merci e per la produzione di servizi, e il  valore  aggiunto  stimato
sulla  base  dei  dati  dichiarati   dal   contribuente   costituisce
l'ammontare  delle  eventuali  corrispondenti  ulteriori   componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO  O  RICAVO
FISSO) NEGATIVO 
  In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto  di
analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Costo del venduto (relativo a prodotti  soggetti  ad
aggio o ricavo fisso) e gli Aggi derivanti dalla  vendita  di  generi
soggetti ad aggio o ricavo  fisso  con  i  Costi  per  l'acquisto  di
prodotti soggetti ad aggio o  ricavo  fisso,  e  il  valore  aggiunto
stimato sulla base dei dati dichiarati dal  contribuente  costituisce
l'ammontare  delle  eventuali  corrispondenti  ulteriori   componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO 
  In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto  di
analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Costo del venduto e per la produzione di servizi con
i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati  e
merci e per la produzione di servizi, e il  valore  aggiunto  stimato
sulla  base  dei  dati  dichiarati   dal   contribuente   costituisce
l'ammontare  delle  eventuali  corrispondenti  ulteriori   componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME  E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE 
  In presenza di una  anomalia  dell'indicatore  oggetto  di  analisi
derivante da un valore delle esistenze inziali minore  rispetto  alle
relative rimanenze finali,  la  differenza  tra  il  valore  aggiunto
stimato  derivante  dalla  riapplicazione  della   funzione   "Valore
aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il costo del venduto  e
per la produzione di servizi con la differenza, in  valore  assoluto,
tra i due importi purche' superiore a  100  euro  piu'  il  5%  delle
rimanenze finali dell'anno precedente, e il valore  aggiunto  stimato
sulla base  dei  dati  dichiarati  dal  contribuente  costituisce  le
eventuali corrispondenti  ulteriori  componenti  reddituali  positive
correlate a tale indicatore. 
  CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI  PRODOTTI  SOGGETTI  AD  AGGIO  O
RICAVI FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE 
  In presenza di una  anomalia  dell'indicatore  oggetto  di  analisi
derivante da un valore delle esistenze inziali minore  rispetto  alle
relative rimanenze finali,  la  differenza  tra  il  valore  aggiunto
stimato  derivante  dalla  riapplicazione  della   funzione   "Valore
aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il  Costo  del  venduto
(relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo  fisso)  e  gli  Aggi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio  o  ricavo  fisso
con la differenza, in valore assoluto,  tra  i  due  importi  purche'
superiore a 100 euro piu' il  5%  delle  rimanenze  finali  dell'anno
precedente,  e  il  valore  aggiunto  stimato  sulla  base  dei  dati
dichiarati dal contribuente costituisce le  eventuali  corrispondenti
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  PRESENZA DEI BENI STRUMENTALI ESSENZIALI 
  In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto  di
analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Costo per servizi al netto dei compensi  corrisposti
ai soci per l'attivita' di amministratore (societa' ed enti  soggetti
all'Ires) per un valore specifico settoriale di riferimento (bbeni  )
riportato nel Sub Allegato 1.B, e il valore  aggiunto  stimato  sulla
base dei dati dichiarati dal  contribuente,  costituisce  l'ammontare
delle  eventuali  corrispondenti  ulteriori   componenti   reddituali
positive correlate a tale indicatore. 
  NUMERO ADDETTI PER GIORNATA DI APERTURA 
  In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto  di
analisi, si determina il maggior valore degli addetti non  dipendenti
calcolato  come  differenza  tra  la  soglia  minima  e   il   valore
dell'indicatore dichiarato dal contribuente. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero  Addetti  con  la  parte  eccedente
sopra calcolata (17) , e il valore aggiunto stimato  sulla  base  dei
dati dichiarati dal 
  contribuente costituisce l'ammontare delle eventuali corrispondenti
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  NUMERO POSTI PER ADDETTO 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  se
il valore massimo tra Somma dei Posti a sedere interni per  tutte  le
unita' locali + (Somma dei Posti a sedere esterni per tutte le unita'
locali) x 25/100) e Somma dei Posti a sedere  esterni  per  tutte  le
unita' locali risulta inferiore al prodotto tra la soglia minima e il
numero  addetti  dichiarato,  la  differenza  relativa  tra  le   due
quantita', moltiplicata per  un  coefficiente  specifico  di  settore
(bposti ) riportato nel Sub Allegato 1.B, viene  applicata  al  costo
del venduto e per la produzione di servizi. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il costo del venduto e per la produzione di servizi con
la parte eccedente sopra calcolata,  e  il  valore  aggiunto  stimato
sulla base dei  dati  dichiarati  dal  contribuente,  costituisce  le
eventuali corrispondenti  ulteriori  componenti  reddituali  positive
correlate a tale indicatore. 
  Se il rapporto del valore massimo tra  Somma  dei  Posti  a  sedere
interni per tutte le unita'  locali  +  (Somma  dei  Posti  a  sedere
esterni per tutte le unita' locali) x 25/100) e  Somma  dei  Posti  a
sedere esterni per tutte le unita' locali e la soglia massima risulta
maggiore del numero  addetti  dichiarato,  si  determina  il  maggior
valore degli addetti non dipendenti calcolato come differenza tra  il
suddetto rapporto ed il valore dichiarato dal contribuente. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero  Addetti  con  la  parte  eccedente
sopra calcolata (18) , e il valore aggiunto stimato  sulla  base  dei
dati  dichiarati   dal   contribuente,   costituisce   le   eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive  correlate  a
tale indicatore. 
  NUMERO DI CONDOMINI PER ADDETTO 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina la  parte  eccedente  del  numero  addetti  calcolata  come
differenza tra il numero di  condomini  amministrati  diviso  per  la
soglia di  riferimento  dell'indicatore  (19)  e  il  numero  addetti
dichiarato. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero  Addetti  con  la  parte  eccedente
sopra calcolata (20) , e il valore aggiunto stimato  sulla  base  dei
dati  dichiarati   dal   contribuente,   costituisce   le   eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive  correlate  a
tale indicatore. 
  NUMERO DI EDIFICI IN FM PER ADDETTO 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina la  parte  eccedente  del  numero  addetti  calcolata  come
differenza tra il numero di edifici in Facility Management diviso per
la soglia di riferimento dell'indicatore (21)  e  il  numero  addetti
dichiarato. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero  Addetti  con  la  parte  eccedente
sopra calcolata (22) , e il valore aggiunto stimato  sulla  base  dei
dati  dichiarati   dal   contribuente,   costituisce   le   eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive  correlate  a
tale indicatore. 
  NUMERO DI UNITA' IMMOBILIARI GESTITE PER ADDETTO 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina la  parte  eccedente  del  numero  addetti  calcolata  come
differenza tra il numero di Unita'  immobiliari  gestite  (esclusi  i
terreni) diviso per la soglia di riferimento dell'indicatore  (23)  e
il numero addetti dichiarato. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero  Addetti  con  la  parte  eccedente
sopra calcolata (24) , e il valore aggiunto stimato  sulla  base  dei
dati   dichiarati   dal   contribuente   costituisce   le   eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive  correlate  a
tale indicatore. 
  COSTO DELL'ALIMENTAZIONE DEL VEICOLO PER CHILOMETRO 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina il maggior valore dei Costi dell'alimentazione del  veicolo
calcolato come differenza tra il  prodotto  ottenuto  tra  la  soglia
massima, incrementata di un valore pari  a  0.01,  e  la  Percorrenza
chilometrica annua dichiarata divisa per 100 ed il valore  dichiarato
dal contribuente. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando i Costi dell'alimentazione del  veicolo  con  la  parte
eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto  stimato  sulla  base
dei  dati  dichiarati  dal  contribuente,  costituisce  le  eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive  correlate  a
tale indicatore. 
  PERCORRENZA CHILOMETRICA PER AUTOMEZZO 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina il  maggior  valore  del  numero  di  chilometri  percorsi,
calcolato come differenza  tra  il  prodotto  della  soglia  massima,
incrementata di un valore pari a 0.01 e moltiplicata per 1000, per il
numero di veicoli dichiarati  e  la  Percorrenza  chilometrica  annua
dichiarata dal contribuente. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il numero di chilometri percorsi con la parte eccedente
sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato  sulla  base  dei  dati
dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali  corrispondenti
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  NUMERO DI CABINE VERNICIATURA PER ADDETTO 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina la  parte  eccedente  del  numero  addetti  calcolata  come
differenza tra il rapporto tra  il  numero  di  cabine  verniciatura,
parametrato alla quota di mesi di attivita' nel corso del periodo  di
imposta  (numero  di  mesi  attivita'  nel  corso  del   periodo   di
imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero
addetti dichiarato. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero  Addetti  con  la  parte  eccedente
sopra calcolata (25) , e il valore aggiunto stimato  sulla  base  dei
dati   dichiarati   dal   contribuente   costituisce   le   eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive  correlate  a
tale indicatore. 
  NUMERO DI EQUILIBRATRICI RUOTE PER ADDETTO 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina la  parte  eccedente  del  numero  addetti  calcolata  come
differenza tra il rapporto tra il  numero  di  equilibratrici  ruote,
parametrato alla quota di mesi di attivita' nel corso del periodo  di
imposta  (numero  di  mesi  attivita'  nel  corso  del   periodo   di
imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero
addetti dichiarato. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero  Addetti  con  la  parte  eccedente
sopra calcolata (26) , e il valore aggiunto stimato  sulla  base  dei
dati   dichiarati   dal   contribuente   costituisce   le   eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive  correlate  a
tale indicatore. 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina la  parte  eccedente  del  numero  addetti  calcolata  come
differenza tra il rapporto  tra  il  numero  di  linee  diagnostiche,
parametrato alla quota di mesi di attivita' nel corso del periodo  di
imposta  (numero  di  mesi  attivita'  nel  corso  del   periodo   di
imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero
addetti dichiarato. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero  Addetti  con  la  parte  eccedente
sopra calcolata (27) , e il valore aggiunto stimato  sulla  base  dei
dati   dichiarati   dal   contribuente   costituisce   le   eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive  correlate  a
tale indicatore. 
  NUMERO DI PONTI SOLLEVATORI PER ADDETTO 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina la  parte  eccedente  del  numero  addetti  calcolata  come
differenza tra il  rapporto  tra  il  numero  di  ponti  sollevatori,
parametrato alla quota di mesi di attivita' nel corso del periodo  di
imposta  (numero  di  mesi  attivita'  nel  corso  del   periodo   di
imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero
addetti dichiarato. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero  Addetti  con  la  parte  eccedente
sopra calcolata (28) , e il valore aggiunto stimato  sulla  base  dei
dati   dichiarati   dal   contribuente   costituisce   le   eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive  correlate  a
tale indicatore. 
  NUMERO DI ATTREZZI SOLLEVAMENTO MOTO PER ADDETTO 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina la  parte  eccedente  del  numero  addetti  calcolata  come
differenza tra il rapporto tra il  numero  di  attrezzi  sollevamento
moto, parametrato alla quota di  mesi  di  attivita'  nel  corso  del
periodo di imposta (numero di mesi attivita' nel corso del periodo di
imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero
addetti dichiarato. La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato
derivante dalla riapplicazione della funzione  "Valore  aggiunto  per
addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti  con  la
parte eccedente sopra calcolata (29) , e il valore  aggiunto  stimato
sulla base  dei  dati  dichiarati  dal  contribuente  costituisce  le
eventuali corrispondenti  ulteriori  componenti  reddituali  positive
correlate a tale indicatore. 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina la  parte  eccedente  del  numero  addetti  calcolata  come
differenza tra il totale dei mq  dei  locali  destinati  a  officina,
parametrato alla quota di mesi di attivita' nel corso del periodo  di
imposta  (numero  di  mesi  attivita'  nel  corso  del   periodo   di
imposta/12), diviso per la soglia di riferimento dell'indicatore (30)
e il numero addetti dichiarato. La differenza tra il valore  aggiunto
stimato  derivante  dalla  riapplicazione  della   funzione   "Valore
aggiunto per addetto", ottenuta  incrementando  la  variabile  numero
Addetti con la parte eccedente sopra calcolata (31)  ,  e  il  valore
aggiunto stimato sulla base  dei  dati  dichiarati  dal  contribuente
costituisce  le   eventuali   corrispondenti   ulteriori   componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  SPESE SOSTENUTE PER DETERGENTI PER LAVAGGIO AD ACQUA  PER  MACCHINA
PER IL LAVAGGIO AD ACQUA 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina il maggior valore delle spese sostenute  per  detergenti  e
altri  prodotti  chimici  per  lavaggio  ad  acqua   calcolato   come
differenza tra il prodotto tra la soglia massima, incrementata di  un
valore pari a 0.01, e la somma delle macchine per lavaggio  ad  acqua
dichiarate dal  contribuente,  parametrate  alla  quota  di  mesi  di
attivita' nel corso del periodo di imposta (numero di mesi  attivita'
nel corso del periodo di imposta/12),  ed  il  corrispondente  valore
delle spese dichiarato. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando le spese sostenute  per  detergenti  e  altri  prodotti
chimici per lavaggio ad acqua con la parte eccedente sopra calcolata,
e il valore aggiunto stimato  sulla  base  dei  dati  dichiarati  dal
contribuente  costituisce  le  eventuali   corrispondenti   ulteriori
componenti reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  SPESE SOSTENUTE PER DETERGENTI PER LAVAGGIO A SECCO PER LAVASECCO 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina il maggior valore delle  spese  sostenute  per  solventi  e
altri prodotti chimici per lavaggio a secco calcolato come differenza
tra il prodotto tra la soglia massima, incrementata di un valore pari
a 0.01,  e  il  numero  di  lavasecco  dichiarate  dal  contribuente,
parametrate alla quota di mesi di attivita' nel corso del periodo  di
imposta  (numero  di  mesi  attivita'  nel  corso  del   periodo   di
imposta/12) ed il corrispondente valore delle spese dichiarato. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando le spese sostenute  per  detergenti  e  altri  prodotti
chimici per lavaggio ad acqua con la parte eccedente sopra calcolata,
e il valore aggiunto stimato  sulla  base  dei  dati  dichiarati  dal
contribuente  costituisce  le  eventuali   corrispondenti   ulteriori
componenti reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  NUMERO DI PASTI EROGATI PER ADDETTO 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina il maggior valore del numero di  pasti  erogati,  calcolato
come differenza tra il prodotto tra la soglia  massima,  incrementata
di  un  valore  pari  a  0.01,  e  il  numero  di  addetti,   ed   il
corrispondente valore dei pasti dichiarato. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il numero di pasti erogati con la parte eccedente sopra
calcolata,  e  il  valore  aggiunto  stimato  sulla  base  dei   dati
dichiarati  dal  contribuente  costituisce  le  eventuali   ulteriori
componenti reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN  PRESENZA  DEI
RELATIVI UTILI 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  la
differenza  tra  il   valore   aggiunto   stimato   derivante   dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la variabile numero Addetti  dell'ammontare  minimo  di
0,1, necessario per  annullare  l'anomalia  osservata,  e  il  valore
aggiunto stimato sulla base  dei  dati  dichiarati  dal  contribuente
costituisce  le   eventuali   corrispondenti   ulteriori   componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  NUMERO DI VEICOLI PER ADDETTO 
  In presenza di una anomalia  dell'indicatore  oggetto  di  analisi,
viene inizialmente calcolato un valore di riferimento del  numero  di
veicoli moltiplicando la soglia di riferimento (32) per il numero  di
addetti, parametrato alla quota di mesi di attivita'  nel  corso  del
periodo di imposta (numero di mesi attivita' nel corso del periodo di
imposta/12), che,  moltiplicato  per  un  coefficiente  specifico  di
settore (bkm ), riportato nel Sub Allegato 1.B, determina un  maggior
ammontare della Percorrenza chilometrica complessiva annua. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando la Percorrenza chilometrica complessiva  annua  con  la
parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto  stimato  sulla
base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce  le  eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive  correlate  a
tale indicatore. 
  COSTO DEL CARBURANTE AL LITRO 
  In presenza di una  anomalia  dell'indicatore  oggetto  di  analisi
derivante da un valore dello stesso  superiore  alla  soglia  massima
oppure nel caso in cui la Quantita' di carburante consumato nel corso
del periodo d'imposta sia pari a zero e le Spese  per  il  carburante
consumato  nel  corso  del  periodo  d'imposta  siano  positive,   si
determina il maggior valore della Quantita' di  carburante  consumato
nel  corso  del  periodo  d'imposta  calcolato  come  differenza  tra
l'ammontare di riferimento,  dato  dalla  somma  della  quantita'  di
benzina consumata dichiarata e 
  il rapporto tra i costi  sostenuti  per  l'acquisto  di  carburante
(esclusa la benzina) dichiarati dal contribuente e la soglia massima,
ed il corrispondente valore dichiarato. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando Quantita' di carburante consumato nel corso del periodo
d'imposta con  la  parte  eccedente  sopra  calcolata,  e  il  valore
aggiunto stimato sulla base  dei  dati  dichiarati  dal  contribuente
costituisce  le   eventuali   corrispondenti   ulteriori   componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  INCIDENZA DEI VEICOLI DI  SCORTA  E  DI  SERVIZIO  SUL  TOTALE  DEI
VEICOLI 
  In presenza di una anomalia  dell'indicatore  oggetto  di  analisi,
l'Incidenza  dei  veicoli  di  scorta  e  di  servizio   sul   numero
complessivo di veicoli viene posta pari al  suo  valore  limite  (50)
diviso  100  rideterminando  i  valori  delle  variabili  Numero   di
centinati, Numero di cisterne, Numero di frigo e Numero di furgonati. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
con i nuovi valori delle suddette variabili ricalcolate, e il  valore
aggiunto stimato sulla base dei  dati  dichiarati  dal  contribuente,
costituisce  le   eventuali   corrispondenti   ulteriori   componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  TASSO MEDIO DI OCCUPAZIONE 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina il maggior valore del Totale Presenze Nette calcolato  come
differenza tra  il  prodotto  della  soglia  minima  di  riferimento,
incrementata di un valore pari a 0.01, per il Numero totale dei posti
letto fissi ponderato per i giorni di apertura dichiarati e il Numero
totale di presenze dichiarato. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Totale Presenze Nette con la parte  eccedente  sopra
calcolata,  e  il  valore  aggiunto  stimato  sulla  base  dei   dati
dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali  corrispondenti
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  COSTO PER LITRO DI GASOLIO CONSUMATO DURANTE IL PERIODO D'IMPOSTA 
  In presenza di una  anomalia  dell'indicatore  oggetto  di  analisi
derivante da un valore dello stesso inferiore alla soglia minima,  si
determina il maggior valore del Costi  sostenuti  per  l'acquisto  di
gasolio, calcolato come  differenza  tra  il  prodotto  della  soglia
minima di riferimento per i Litri di  gasolio  consumati  durante  il
periodo d'imposta e il corrispondente valore dichiarato. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando i Costi specifici: Carburanti  e  lubrificanti  con  la
parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto  stimato  sulla
base dei dati di- 
  chiarati dal contribuente, costituisce le eventuali  corrispondenti
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  VALORIZZAZIONE DEGLI  INCREMENTI  DI  IMMOBILIZZAZIONI  PER  LAVORI
INTERNI 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina il maggior valore degli incrementi di immobilizzazioni  per
lavori interni,  calcolato  come  differenza  tra  il  corrispondente
valore dichiarato e la somma tra i Costi afferenti alla produzione  e
la differenza tra Esistenze  iniziali  relative  a  prodotti  finiti,
semilavorati e ai servizi e  Rimanenze  finali  relative  a  prodotti
finiti, semilavorati e ai servizi. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Costo del materiale impiegato e per la produzione di
servizi e la Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate  a
costo  con  la  parte  eccedente  sopra  calcolata  sulla  base   del
corrispondente peso relativo, e il valore aggiunto stimato sulla base
dei  dati  dichiarati  dal  contribuente,  costituisce  le  eventuali
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI PER LE IMPRESE  CHE  SVOLGONO
ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' DI AFFITTO DI AZIENDE 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  si
determina il maggior valore il valore delle Rimanenze finali relative
a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e
ai servizi non di durata ultrannuale  come  eccedenza  rispetto  alla
soglia massima di riferimento (100.000  euro).La  differenza  tra  il
valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione
"Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando  il  Costo  del
materiale impiegato e per la produzione di servizi  e  la  Variazione
delle rimanenze (iniziali-finali)  valutate  a  costo  con  la  parte
eccedente  sopra  calcolata  sulla  base  del   corrispondente   peso
relativo, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati
dal contribuente, costituisce le eventuali  corrispondenti  ulteriori
componenti reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME  E
MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE 
  In presenza di una  anomalia  dell'indicatore  oggetto  di  analisi
derivante da un valore delle Esistenze  iniziali  relative  a  merci,
prodotti finiti, materie  prime  e  sussidiarie,  semilavorati  e  ai
servizi non di  durata  ultrannuale  minore  rispetto  alle  relative
rimanenze finali, si determina  il  maggior  valore  delle  Rimanenze
finali  relative  a  merci,  prodotti   finiti,   materie   prime   e
sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale come
differenza tra il corrispondente  valore  dichiarato  e  le  relative
esistenze iniziali. 
  La differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato  derivante  dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Costo del materiale impiegato e per la produzione di
servizi e la Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate  a
costo  con  la  parte  eccedente  sopra  calcolata  sulla  base   del
corrispondente peso relativo purche' superiore a 100 euro piu' il  5%
delle rimanenze finali dell'anno precedente,  e  il  valore  aggiunto
stimato 
  sulla base dei dati dichiarati  dal  contribuente,  costituisce  le
eventuali corrispondenti  ulteriori  componenti  reddituali  positive
correlate a tale indicatore. 
  CORRISPONDENZA  DELLE  ESISTENZE  DI  OPERE  E  SERVIZI  DI  DURATA
ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE 
  In presenza di una  anomalia  dell'indicatore  oggetto  di  analisi
derivante da un valore delle Esistenze iniziali  relative  ad  opere,
forniture e  servizi  di  durata  ultrannuale  minore  rispetto  alle
relative rimanenze finali,  la  differenza  tra  il  valore  aggiunto
stimato  derivante  dalla  riapplicazione  della   funzione   "Valore
aggiunto per addetto", ottenuta  incrementando  la  Variazione  delle
rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo con la  parte  eccedente
data dalla differenza (in valore assoluto) tra i due importi  purche'
superiore a 100 euro piu' il  5%  delle  rimanenze  finali  dell'anno
precedente,  e  il  valore  aggiunto  stimato  sulla  base  dei  dati
dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali  corrispondenti
ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE  DI  PRODOTTI  FINITI,  PRODOTTI  IN
CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI  NON  DI  DURATA  ULTRANNUALE  CON  LE
RELATIVE RIMANENZE 
  In presenza di una  anomalia  dell'indicatore  oggetto  di  analisi
derivante da un valore delle Esistenze iniziali di prodotti in  corso
di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale a cui e' applicato
il correttivo delle  corrispondenze  minore  rispetto  alle  relative
rimanenze finali,  la  differenza  tra  il  valore  aggiunto  stimato
derivante dalla riapplicazione della funzione  "Valore  aggiunto  per
addetto",  ottenuta  incrementando  la  Variazione  delle   rimanenze
(iniziali-finali) valutate a costo con la parte eccedente data  dalla
differenza (in valore assoluto) tra i due importi purche' superiore a
100 euro piu' il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente, e il
valore  aggiunto  stimato  sulla  base  dei   dati   dichiarati   dal
contribuente,  costituisce  le  eventuali  corrispondenti   ulteriori
componenti reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  CORRISPONDENZA  DELLE  ESISTENZE  DI  OPERE  E  SERVIZI  DI  DURATA
ULTRANNUALE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA  5  DEL  TUIR  CON  LE  RELATIVE
RIMANENZE 
  In presenza di una  anomalia  dell'indicatore  oggetto  di  analisi
derivante da un valore delle Esistenze iniziali  relative  ad  opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art.  93,  comma
5, del TUIR  minore  rispetto  alle  relative  rimanenze  finali,  la
differenza  tra  il   valore   aggiunto   stimato   derivante   dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando  la  Variazione   delle   rimanenze   (iniziali-finali)
valutate a costo con la parte eccedente  data  dalla  differenza  (in
valore assoluto) tra i due importi purche' superiore a 100 euro  piu'
il 5% delle  rimanenze  finali  dell'anno  precedente,  e  il  valore
aggiunto stimato sulla base dei  dati  dichiarati  dal  contribuente,
costituisce  le   eventuali   corrispondenti   ulteriori   componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI CON  LE  RELATIVE
RIMANENZE 
  In presenza di una  anomalia  dell'indicatore  oggetto  di  analisi
derivante da un valore delle Esistenze iniziali relative  a  prodotti
finiti minore rispetto alle relative rimanenze finali, la  differenza
tra il valore aggiunto stimato derivante dalla  riapplicazione  della
funzione "Valore aggiunto per  addetto",  ottenuta  incrementando  la
Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo con  la
parte eccedente data dalla differenza (in valore assoluto) tra i  due
importi purche' superiore a 100  euro  piu'  il  5%  delle  rimanenze
finali dell'anno precedente, e il valore aggiunto stimato sulla  base
dei  dati  dichiarati  dal  contribuente,  costituisce  le  eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive  correlate  a
tale indicatore. 
  COSTO DEL MATERIALE  IMPIEGATO  E  PER  LA  PRODUZIONE  DI  SERVIZI
NEGATIVO 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  la
differenza  tra  il   valore   aggiunto   stimato   derivante   dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
incrementando il Costo del materiale impiegato e per la produzione di
servizi con i costi per l'acquisto  di  materie  prime,  sussidiarie,
semilavorati e merci e per la produzione  di  servizi,  e  il  valore
aggiunto stimato sulla base dei  dati  dichiarati  dal  contribuente,
costituisce  le   eventuali   corrispondenti   ulteriori   componenti
reddituali positive correlate a tale indicatore. 
  CORRISPONDENZA DELL'ANNO DI INIZIO ATTIVITA' CON I DATI IN ANAGRAFE
TRIBUTARIA 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  la
differenza  tra  il   valore   aggiunto   stimato   derivante   dalla
riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta
ricalcolando l'eta' professionale  sulla  base  dell'anno  di  inizio
risultante in anagrafe tributaria, e il valore aggiunto stimato sulla
base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce  le  eventuali
corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive  correlate  a
tale indicatore. 
  CORRISPONDENZA DELLE OPERAZIONI  DA  RISTRUTTURAZIONE  NEL  SETTORE
EDILE   CON   QUELLE   DICHIARATE   NEI   DATI   DEI   BONIFICI   PER
RISTRUTTURAZIONE 
  In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi,  la
parte eccedente  del  valore  delle  operazioni  da  ristrutturazione
desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione rispetto a
quello dichiarato costituisce le eventuali  corrispondenti  ulteriori
componenti reddituali positive correlate a tale indicatore. 
 
               SUB ALLEGATO 1.B - PARAMETRI SETTORIALI 
 
  Vengono di seguito riportati, distintamente per ciascun ISA qualora
previsto, i parametri necessari per la determinazione della  Proposta
di concordato. 
  Nell'ambito di questa Nota Tecnica e Metodologica  e'  usato,  come
separatore decimale, il punto (.), l'assenza di  un  valore  numerico
("-") implica il non utilizzo dello stesso. 
  Per una chiara lettura dei valori riportati si prenda a riferimento
il seguente glossario: 
 
        =====================================================
        |        SIMBOLO        |        DEFINIZIONE        |
        +=======================+===========================+
        |b bench                |Coefficiente di benchmark  |
        +-----------------------+---------------------------+
        |                       |Coefficiente rivalutazione |
        |                       |della redditivita'         |
        |rif redd               |settoriale                 |
        +-----------------------+---------------------------+
        |                       |Valore di riferimento      |
        |limite sett            |settoriale                 |
        +-----------------------+---------------------------+
        |                       |Coefficiente beni          |
        |b beni                 |essenziali                 |
        +-----------------------+---------------------------+
        |b posti                |Coefficiente numero posti  |
        +-----------------------+---------------------------+
        |                       |Coefficiente percorrenza   |
        |b km                   |chilometrica               |
        +-----------------------+---------------------------+
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

(11) Il valore delle Rimanenze  finali  relative  a  merci,  prodotti
     finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e  ai  servizi
     non di durata ultrannuale di massima affidabilita'  e'  ottenuto
     ponendo pari alla soglia minima il valore dell'indicatore Durata
     delle scorte. 

(12) La  parte  eccedente  non  potra'  essere  superiore  a  3   che
     corrisponde  al  limite  superiore  della  distribuzione   degli
     scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti. 

(13) La  parte  eccedente  non  potra'  essere  superiore  a  3   che
     corrisponde  al  limite  superiore  della  distribuzione   degli
     scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti. 

(14) La medesima modalita' di calcolo  per  la  determinazione  delle
     eventuali ulteriori componenti reddituali si applica anche  agli
     indicatori: Incidenza dei costi residuali di gestione, al  netto
     dei ristorni, Incidenza dei  costi  residuali  di  gestione,  al
     netto dei ristorni e delle spese  non  documentabili,  Incidenza
     dei costi residuali  di  gestione,  al  netto  delle  spese  non
     documentabili, Incidenza dei  costi  residuali  di  gestione  al
     netto dei costi sostenuti per conto del cliente  e  riaddebitati
     in fattura. 

(15) La soglia di riferimento e' pari  a:  soglia  minima  +  4.99  x
     (soglia massima -soglia minima)/9. 

(16) Per gli ISA delle  costruzioni:  La  differenza  tra  il  valore
     aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione  della  funzione
     "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando  il  Costo
     del materiale impiegato e per la  produzione  di  servizi  e  la
     Variazione delle rimanenze (iniziali-finali)  valutate  a  costo
     con  la  parte  eccedente  sopra  calcolata   sulla   base   del
     corrispondente peso relativo, e il valore aggiunto stimato sulla
     base  dei  dati  dichiarati  dal  contribuente,  costituisce  le
     eventuali   corrispondenti   ulteriori   componenti   reddituali
     positive correlate a tale indicatore. 

(17) La  parte  eccedente  non  potra'  essere  superiore  a  3   che
     corrisponde  al  limite  superiore  della  distribuzione   degli
     scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti. 

(18) La  parte  eccedente  non  potra'  essere  superiore  a  3   che
     corrisponde  al  limite  superiore  della  distribuzione   degli
     scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti. 

(19) La soglia di riferimento e' pari  a:  soglia  minima  +  4.99  x
     (soglia massima -soglia minima)/9. 

(20) La  parte  eccedente  non  potra'  essere  superiore  a  3   che
     corrisponde  al  limite  superiore  della  distribuzione   degli
     scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti. 

(21) La soglia di riferimento e' pari  a:  soglia  minima  +  4.99  x
     (soglia massima -soglia minima)/9. 

(22) La  parte  eccedente  non  potra'  essere  superiore  a  3   che
     corrisponde  al  limite  superiore  della  distribuzione   degli
     scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti. 

(23) La soglia di riferimento e' pari  a:  soglia  minima  +  4.99  x
     (soglia massima -soglia minima)/9. 

(24) La  parte  eccedente  non  potra'  essere  superiore  a  3   che
     corrisponde  al  limite  superiore  della  distribuzione   degli
     scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti. 

(25) La  parte  eccedente  non  potra'  essere  superiore  a  3   che
     corrisponde  al  limite  superiore  della  distribuzione   degli
     scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti. 

(26) La  parte  eccedente  non  potra'  essere  superiore  a  3   che
     corrisponde  al  limite  superiore  della  distribuzione   degli
     scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti. 

(27) La  parte  eccedente  non  potra'  essere  superiore  a  3   che
     corrisponde  al  limite  superiore  della  distribuzione   degli
     scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti. 

(28) La  parte  eccedente  non  potra'  essere  superiore  a  3   che
     corrisponde  al  limite  superiore  della  distribuzione   degli
     scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti. 

(29) La  parte  eccedente  non  potra'  essere  superiore  a  3   che
     corrisponde  al  limite  superiore  della  distribuzione   degli
     scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti. 

(30) La soglia di riferimento e' pari  a:  soglia  minima  +  4.99  x
     (soglia massima -soglia minima)/9. 

(31) La  parte  eccedente  non  potra'  essere  superiore  a  3   che
     corrisponde  al  limite  superiore  della  distribuzione   degli
     scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti. 

(32) La soglia di riferimento e' pari  a:  soglia  minima  +  4.01  x
     (soglia massima - soglia minima)/9