AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 72335 del 27 febbraio 2026
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027
Dispone:
1. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
a) “CPB”, il Concordato preventivo biennale introdotto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
b) “modello CPB 2026/2027”, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione e revoca;
c) “ISA”, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale introdotti dall’articolo 9-bis del citato d.l. n. 50 del 2017;
d) “d.P.R.”, il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
e) “modelli REDDITI 2026”, i modelli per le dichiarazioni annuali dei redditi relative al periodo d’imposta 2025;
f) “modelli ISA 2026”, i modelli per le dichiarazioni dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025.
2. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli ISA 2026 e del modello CPB 2026/2027
2.1. Sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, comprensive del documento esplicativo dei controlli del formato dei campi, cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei modelli ISA 2026 da dichiarare con i modelli REDDITI 2026 e del modello CPB 2026/2027.
2.2. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui al d.P.R..
2.3. La trasmissione telematica dei dati di cui al punto 2.2. può essere effettuata anche per il tramite degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R..
3. Approvazione dei controlli di coerenza dei dati dichiarati nei modelli ISA 2026 e nel modello CPB 2026/2027
Sono approvati i controlli tra i dati indicati nei modelli REDDITI 2026, nei modelli ISA 2026 e nel modello CPB 2026/2027, di cui all’Allegato 2 al presente provvedimento.
4. Modalità di trasmissione del modello CPB 2026/2027
4.1. Ai fini della trasmissione dei dati rilevanti per l’elaborazione della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027 e della relativa accettazione e revoca, il modello CPB 2026/2027 può essere trasmesso per via telematica congiuntamente ai modelli ISA 2026, in fase di trasmissione dei modelli REDDITI 2026.
4.2. Ai medesimi fini indicati al punto precedente, il modello CPB 2026/2027 può, altresì, essere trasmesso con modalità autonoma per via telematica congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2026. In tal caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2026 deve essere indicato il codice 1 – “Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”. L’invio del solo frontespizio del modello REDDITI 2026 con il modello CPB 2026/2027 non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
5. Modalità di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027
5.1. Il contribuente può comunicare la revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027 entro gli stessi termini previsti per l’adesione al CPB.
5.2. La revoca di cui al precedente punto 5.1. può essere effettuata con modalità autonoma per via telematica, congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2026. In tal caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2026 deve essere indicato il codice 2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB” e devono essere compilati i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)” del modello CPB 2026/2027. L’invio effettuato con queste modalità non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
5.3. La revoca di cui al precedente punto 5.1. può essere effettuata, altresì, per via telematica, congiuntamente alla trasmissione dei modelli REDDITI 2026.
In tal caso, nel frontespizio dei modelli REDDITI 2026 deve essere indicato il codice 3 – “Revoca con flusso dichiarativo” nella casella “Comunicazione CPB”.
6. Correzioni delle specifiche tecniche e dei controlli di coerenza
Eventuali correzioni delle specifiche tecniche e dei controlli di coerenza, di cui ai precedenti punti 2 e 3 saranno pubblicate nelle apposite sezioni del sito internet dell’Agenzia delle entrate e di esse sarà data adeguata evidenza sullo stesso sito internet.
Motivazioni
All’articolo 2, comma 3-bis del d.P.R., così come modificato dall’articolo 11 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, è previsto che le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati siano rese disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il mese di febbraio.
L’articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, con cui è stato disciplinato il CPB, prevede che l’Agenzia delle entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, metta a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato.
Nello stesso articolo 8 del citato decreto è inoltre previsto che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all’Amministrazione finanziaria.
Tanto premesso, con il presente provvedimento si approvano:
– in Allegato 1, le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei modelli ISA 2026 e nel modello CPB 2026/2027. I modelli possono essere trasmessi direttamente dal soggetto interessato ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione;
– in Allegato 2, i controlli tra i dati indicati nei modelli REDDITI 2026, nei modelli ISA 2026 e nel modello CPB 2026/2027.
Eventuali aggiornamenti alle specifiche tecniche e ai controlli saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data adeguata evidenza.
Inoltre, sono indicate le diverse modalità attraverso le quali i contribuenti possono trasmettere il modello CPB 2026/2027.
Nello specifico, la trasmissione dell’accettazione della proposta di CPB tramite il modello CPB 2026/2027 può essere effettuata, per via telematica:
– congiuntamente ai modelli ISA 2026 in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025 (REDDITI 2026);
– utilizzando il solo frontespizio dei modelli REDDITI 2026.
Il presente provvedimento disciplina, inoltre, le modalità di comunicazione della revoca dell’adesione alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027, prevedendo che tale revoca può avvenire, entro gli stessi termini previsti per l’adesione al CPB, trasmettendo per via telematica il modello CPB 2026/2027, con modalità autonoma o congiuntamente alla trasmissione dei modelli REDDITI 2026.
Vengono, quindi, indicate in dettaglio le modalità di compilazione del frontespizio nei casi di:
– adesione al CPB:
codice 1 – “Adesione” nella casella “Comunicazione CPB”;
– revoca dell’adesione al CPB:
codice 2 – “Revoca” nella casella “Comunicazione CPB”;
codice 3 – “Revoca con flusso dichiarativo” nella casella “Comunicazione CPB”.
Il provvedimento specifica, inoltre, che l’invio autonomo dell’adesione al CPB e l’invio della revoca, con modalità autonoma, non hanno natura dichiarativa ma esclusivamente di comunicazione dell’adesione o della revoca alla proposta di CPB per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, avente ad oggetto il “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008, recante “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore”;
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successive modificazioni, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2024, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2023”;
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”;
Classificazione delle attività economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2025, recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità generale, della territorialità del commercio e di tre territorialità specifiche – periodo d’imposta 2024”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegati
(omissis)