AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 52595 del 24 febbraio 2023
Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022
Dispone:
1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e della relativa evoluzione
1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
1.2 Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:
– esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
– svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1 I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
2.2 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall’allegato n. 1 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.
2.3 É autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato 1 al presente provvedimento.
3. Modalità per la trasmissione dei dati
3.1 I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi.
3.2 La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.
3.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, utilizzando gli appositi modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.
4. Asseverazione
4.1 I soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
4.2 L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.
5. Trattamento dei dati
5.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 9-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Tale norma ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
Gli indici, come previsto dal comma 1 del citato articolo 9-bis, hanno la finalità di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.
Il medesimo comma prevede, altresì, che gli indici siano elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.
L’articolo 9-bis ai commi 3, 4 e 5 prevede, inoltre, rispettivamente che:
– i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell’applicazione degli indici siano acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l’anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;
– i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato;
– l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall’elaborazione e dall’applicazione degli indici.
5.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione degli indici sintetici di affidabilità. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria e del partner metodologico SOSE al quale sono affidate le attività di elaborazione degli indici, entrambi designati per queste attività Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
5.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
5.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 3 del presente provvedimento.
Motivazioni
Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, come convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e della loro successiva evoluzione.
I modelli approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2023.
Tali modelli tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022.
Inoltre, al punto 4 è richiamato l’istituto dell’asseverazione, applicabile agli indici sintetici di affidabilità fiscale per effetto di quanto previsto al comma 18 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, in precedenza citato.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 marzo 2022: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegati