MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 24 aprile 2024
Approvazione “Dichiarazione IMU/IMPi” di cui all’art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019, nonché della “Dichiarazione IMU ENC” di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019
Articolo 1
Approvazione dei modelli di dichiarazione e delle relative istruzioni
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 769 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono approvati il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), di cui all’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: “Dichiarazione IMU/IMPi”).
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 770 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono approvati, altresì, il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, allegati al presente decreto di cui ne costituiscono parte integrante, agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 2019, per gli enti non commerciali di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g), della medesima legge (di seguito: “Dichiarazione IMU ENC”).
Articolo 2
Presentazione della dichiarazione IMU/IMPi
1. La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata, a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019 dai soggetti passivi, di cui all’articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019 – ad eccezione di quelli di cui al successivo comma 759, lettera g), vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i) – in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La dichiarazione deve essere presentata nei casi individuati nelle istruzioni allegate al presente decreto. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
2. La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l’esenzione per “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019. La dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche allorché cessa il diritto all’esenzione.
3. La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce. La dichiarazione relativa all’IMPi deve essere presentata ai comuni individuati dal decreto interministeriale 28 aprile 2022, previsto dall’articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019.
4. È possibile presentare una dichiarazione IMU/IMPi “nuova”, “sostitutiva” o “multipla”, secondo le regole contenute nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche allegate al presente decreto.
5. Nel caso di presentazione della dichiarazione cartacea, il comune deve rilasciarne ricevuta; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa con posta elettronica certificata. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione.
La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.
6. Il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
7. La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, attraverso il canale Fisconline/Entratel.
Articolo 3
Struttura del modello di dichiarazione IMU/IMPi in formato cartaceo e specifiche tecniche per la trasmissione telematica
1. La dichiarazione cartacea deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all’articolo 1.
Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero. La compilazione e la presentazione della dichiarazione devono avvenire secondo le istruzioni di cui allo stesso articolo 1.
2. La dichiarazione telematica è un documento informatico formato in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante.
3. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it.
Articolo 4
Disponibilità dei modelli di dichiarazione IMU/IMPi
1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con le relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 5.
3. È altresì autorizzato l’utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato articolo 5 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del presente decreto.
Articolo 5
Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione IMU/IMPi
1. Il modello di dichiarazione IMU/IMPi deve presentare i seguenti requisiti:
– stampa realizzata con le caratteristiche previste per il modello di cui all’articolo 1, comma 1;
– conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.
2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:
– larghezza minima: cm 19,5 – massima cm 21,5;
– altezza minima: cm 29,2 – massima cm 31,5.
3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:
– larghezza minima: cm 35 – massima cm 42;
– altezza minima: cm 29,2 – massima cm 31,5.
4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.
Articolo 6
Riproduzione del modello di dichiarazione IMU/IMPi
1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell’articolo 5, la riproduzione del modello indicato nell’articolo 1, comma 1, di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
2. È altresì autorizzata la riproduzione del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
– colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all’articolo 5;
– indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
– bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l’integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.
Articolo 7
Presentazione della dichiarazione telematica IMU ENC
1. La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).
2. Il modello dichiarativo approvato con il presente decreto deve essere utilizzato dai soggetti di cui al comma 1 per la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso.
3. La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche allegate al presente decreto, che ne formano parte integrante. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it.
4. La dichiarazione telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.
Articolo 8
Termini per la presentazione della dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC
1. La dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, deve essere presentata a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2. La dichiarazione IMU ENC deve essere presentata, ai sensi dell’articolo 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
Articolo 9
Trattamento dei dati
1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 e dall’articolo 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo 1, commi 769 e 770, della legge n. 160 del 2019.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali inseriti in dichiarazione in relazione alle fasi di acquisizione, trasmissione, conservazione e messa a disposizione della dichiarazione IMU/IMPi e della dichiarazione IMU ENC. I comuni sono Titolari del trattamento dei dati personali a partire dal momento in cui hanno a disposizione la dichiarazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria e del sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nei casi di acquisizione di dichiarazione telematica, si avvale inoltre del servizio di autenticazione all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, per l’accesso all’applicazione ivi disponibile, e dei servizi di validazione dei codici fiscali e delle partite IVA.
L’Agenzia delle entrate è, pertanto, designata Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 limitatamente alle fasi citate.
3. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di dichiarazione sono descritte nell’informativa sul trattamento dei dati personali del modello medesimo.
4. Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione dei dati personali (articolo 5, paragrafo1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), il Dipartimento delle Finanze conserva i dati oggetto del trattamento per il periodo strettamente necessario a consentire l’esercizio del potere di accertamento da parte dei comuni entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza dei dati personali oggetto di trattamento (articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) n. 2016/679), la trasmissione del modello di dichiarazione IMU/IMPi e di dichiarazione IMU ENC deve essere effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente decreto.
Allegati
- Istruzioni IMU/IMPi (Decreto 24 aprile 2024)
- Modello dichiarazioni IMU/IMPi (Decreto 24 aprile 2024)
- Specifiche tecniche dichiarazioni IMU e IMPi
- Istruzioni IMU ENC (Decreto 24 aprile 2024)
- Modello dichiarazioni IMU ENC (Decreto 24 aprile 2024)
- Specifiche tecniche Dichiarazioni ENC
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