ARAN – Comunicato 20 aprile 2022
Accordo relativo alla specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione
Il giorno 7 aprile 2022, alle ore 11,00, ha avuto luogo – in modalità video conferenza – l’incontro tra l’A.Ra.N. e le associazioni sindacali aventi titolo.
Al termine della riunione, le parti sottoscrivono l’allegato accordo per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione.
Per l’A.Ra.N. il Presidente Cons. Antonio Naddeo firmato (analogicamente e digitalmente) per le associazioni sindacali:
CGIL firmato (digitalmente prot. n. 6498/2022);
CISL firmato (analogicamente prot. n. 6983/2022);
UIL firmato (digitalmente prot. n. 6482/2022);
CGS firmato (digitalmente prot. n. 6486/2022);
CISAL firmato (digitalmente prot. n. 6499/2022);
CONFSAL firmato (digitalmente prot. n. 6489/2022);
CSE firmato (digitalmente prot. n. 6490/2022);
USB firmato (digitalmente prot. n. 6582/2022);
FNSI firmato (digitalmente prot. n. 6502/2022).
Allegato
Accordo tra l’A.Ra.N., le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI per la specifica regolazione di raccordo del personale profili informazione
Sommario
Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1. Campo di applicazione
Art. 2. Autonomia professionale e norme deontologiche
Art. 3. Personale di cui all’art. 9, comma 5-bis della legge n. 150/2000
Art. 4. Norme finali
Tabella A – Tabelle di inquadramento nei CCNL dei comparti pubblici
Tabella B – Voci retributive del «CCNL giornalistico»
Tabella C – Voci retributive dei CCNL dei comparti pubblici
Tabella D – Incarichi comparti pubblici
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente accordo si applica al personale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva di cui al CCNQ 13 luglio 2016, che svolge le attività di informazione negli uffici di cui all’art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, inquadrato nei profili professionali appositamente istituiti dal CCNL comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018, dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, dal CCNL comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018 e dal CCNL comparto Sanità del 21 maggio 2018.
2. Il presente accordo si applica, altresì, ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva definiti dal CCNQ 13 luglio 2016 ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza.
3. Ai fini del presente CCNL:
1) per «CCNL di riferimento» si intende il CCNL, di uno dei comparti di contrattazione collettiva di cui al comma 1, applicato al personale destinatario del presente accordo, in base al comparto cui appartiene l’amministrazione pubblica presso la quale il personale è assunto;
2) per «CCNL giornalistico» si intende il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) e dalla Federazione nazionale editori giornali (Fieg);
3) la legge 7 giugno 2000, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni è indicata come legge n. 150/2000
Art. 2.
Autonomia professionale e norme deontologiche
1. E’ diritto insopprimibile dei giornalisti iscritti all’albo la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.
Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.
Art. 3.
Personale di cui all’art. 9, comma 5-bis della legge n. 150/2000
1. Il presente articolo si applica esclusivamente ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva definiti dal CCNQ 13 luglio 2016 ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei rispettivi «CCNL di riferimento» relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza.
2. Le amministrazioni inquadrano i dipendenti di cui al comma 1 nei profili professionali istituiti nel «settore informazione» in applicazione del «CCNL di riferimento» tra quelli elencati all’art. 1.
3. Ai fini dell’inquadramento di cui al comma 2, si tiene conto dell’allegata tabella A di corrispondenza tra le qualifiche del «CCNL giornalistico» e le aree o categorie del «CCNL di riferimento».
Nell’ambito dell’Area o Categoria di inquadramento, l’attribuzione della posizione economica è effettuata in modo tale da minimizzare l’importo dell’assegno ad personam attribuito ai sensi dei successivi commi.
4. Al personale di cui al presente articolo è riconosciuto un assegno ad personam, in applicazione di quanto previsto dall’art. 9, comma 5-bis della legge n. 150/2000, nel caso in cui il trattamento economico fisso in godimento, attribuito in forza del «CCNL giornalistico» sia superiore al trattamento economico fisso previsto dal «CCNL di riferimento». Il predetto assegno è calcolato con le modalità indicate al comma 5 ed è riassorbito con le modalità indicate ai commi 6 e 7.
5. L’importo annuo lordo dell’assegno ad personam di cui al comma 4 è pari alla differenza, se positiva, tra:
a) la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi in godimento, alla data di sottoscrizione del presente accordo, riferibili alle sole voci retributive di cui all’allegata tabella B, riconosciuti in forza dell’applicazione del «CCNL giornalistico»;
b) la somma dei trattamenti economici fissi annui lordi, alla data di sottoscrizione del presente accordo, attribuiti e riconosciuti in forza dell’applicazione del «CCNL di riferimento», riferibili alle sole voci retributive di cui all’allegata tabella C.
6. L’assegno ad personam di cui al presente articolo è riassorbito, fino a concorrenza, in caso di incrementi economici conseguenti a future progressioni economiche, a future progressioni giuridiche, a futuri incrementi contrattuali.
7. In caso di incrementi economici conseguenti al conferimento di uno degli incarichi di cui all’allegata tabella D, l’assegno ad personam è inoltre temporaneamente riassorbito, fino a concorrenza, di un importo pari al 50% della retribuzione di posizione od altra indennità fissa correlata all’incarico, limitatamente al periodo di svolgimento dello stesso.
8. Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001, i risparmi di spesa derivanti dal riassorbimento incrementano:
a) nei casi di cui al comma 6, i fondi risorse decentrate;
b) nel caso di cui al comma 7, le risorse complessivamente destinate alla remunerazione degli incarichi.
9. L’assegno ad personam è utile ai fini del trattamento di fine rapporto in misura pari alla quota dello stesso corrispondente alle voci di trattamento economico del CCNL giornalistico già utili al medesimo fine.
Art. 4.
Norme finali
1. I lavoratori di cui all’art. 1, possono aderire alla cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (CASAGIT), laddove in possesso dei requisiti dalla stessa richiesti.
Tale adesione potrà avvenire con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.
Tale adesione potrà avvenire con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.
Tabella A
Tabelle di inquadramento nei CCNL dei comparti pubblici
Tabella B
Voci retributive del «CCNL giornalistico»
Tabella C
Voci retributive dei CCNL dei comparti pubblici
Tabella D
Incarichi comparti pubblici