ARAN – Comunicato 28 novembre 2019
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione del triennio 2019-2021
Il giorno 19/11/2019, ha avuto luogo l’incontro tra l’ARAN e CGIL (non firma), CISL (non firma), UIL, CISAL, CONFSAL, USB, COSMED, CIDA, CONFEDIR, CODIRP, CGS, CSE. Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021
Art. 1
Le lettere c) ed f) dell’art. 2, comma 1 del CCNQ 4/12/2017 sono abrogate.
Il comma 1 dell’art. 8 del CCNQ 4/12/2017 è sostituito dal seguente:
“1. I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assegnati – arrotondato all’unità superiore – e comunque in misura non inferiore a uno. L’arco temporale minimo di frazionamento è pari a tre mesi.”
Il comma 7 dell’art. 8 del CCNQ 4/12/2017 è sostituito dal seguente:
“7. Nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 non è consentito usufruire dei permessi per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato), fatta salvo quanto previsto ai successivi commi 7 bis e 7 ter. Resta ferma la possibilità, in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell’arco dello stesso mese.
All’art. 8 del CCNQ 4/12/2017, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
“7 bis. Nelle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 7-ter, al dirigente sindacale in distacco part-time, con percentuale lavorativa pari o superiore al 50%, è consentito fruire dei permessi per l’espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente.
7-ter. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al dirigente sindacale in distacco part-time è consentito fruire dei permessi per l’espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall’amministrazione”.
Il comma 8 dell’art. 8 del CCNQ 4/12/2017 è sostituito dal seguente:
“8. I distacchi con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 possono essere cumulati con l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti), nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale. Nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione tale facoltà è possibile esclusivamente cumulando un distacco al 50% con un’aspettativa sindacale non retribuita al 50%.”
Il comma 3 dell’art. 9 del CCNQ 4/12/2017 è sostituito dal seguente:
“3. All’interno di ciascun comparto, ogni contingente è attribuito:
per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;
per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell’art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, garantendo comunque, nell’ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni. Ai sensi dell’art. 43, comma 13 del D.Lgs. 165/2001 uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile, anche con forme di rappresentanza in comune, dalle associazioni sindacali che tutelano le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia.”
All’art. 9 del CCNQ 4/12/2017, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3.bis:
“3.bis Per le aree della dirigenza il contingente è attribuito:
1 distacco per ciascuna delle confederazioni rappresentative ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine il contingente assegnato a ciascuna area viene proporzionalmente ridotto;
il contingente di ciascuna area risultante dopo l’applicazione del precedente alinea è ripartito:
per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;
per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell’art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, garantendo comunque, nell’ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni.”
Il comma 4 dell’art. 9 del CCNQ 4/12/2017 è sostituito dal seguente:
“4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali – fatte salve le garanzie di cui al comma 3 – viene effettuata in relazione al grado di rappresentatività accertata dall’ARAN, nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree. Questi ultimi due elementi vengono calcolati avendo riguardo alla percentuale rispettivamente di province e di regioni in cui sono state rilevate deleghe sindacali della singola organizzazione sindacale rappresentativa rispetto al totale delle province e regioni dell’ambito considerato dove risultano rilasciate deleghe sindacali.”
L’art. 12, comma 4 del CCNQ 4/12/2017 è aggiunto il seguente alinea:
“- che 1.572 ore di permesso equivalgono ad 1 distacco.”
L’art. 12, comma 6 del CCNQ 4/12/2017 è sostituito dal seguente:
“6. L’ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali richiedenti e, per gli adempimenti di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – la quantità di permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, specificando il numero di distacchi cumulati e le ore residue che confluiranno nel monte ore di cui all’art. 16, comma 6.”
L’art. 14, comma 2, del CCNQ 4/12/2017 è sostituito dal seguente:
“2. Il contingente di ciascun comparto o area è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative in quota proporzionale alla loro rappresentatività e tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative. Questi ultimi due elementi vengono calcolati avendo riguardo alla percentuale rispettivamente di province e di regioni in cui sono state rilevate deleghe sindacali della singola organizzazione sindacale rappresentativa rispetto al totale delle province e regioni dell’ambito considerato dove risultano rilasciate deleghe sindacali.”
All’art. 16, comma 5 del CCNQ 4/12/2017 le parole “aspettative sindacali non retribuite” sono sostituite dalle parole “aspettative e i permessi sindacali non retribuiti”.
All’art. 16, comma 6 del CCNQ 4/12/2017 sono soppresse le parole “ivi incluse quelle che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del CCNQ 13/7/2016, sono presenti alle trattative nazionali”
Art. 2
Il Titolo III del CCNQ del 4/12/2017, nonché le tavole ad esso allegate, è sostituito dal seguente:
“TITOLO III – Ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti nel triennio 2019-2021
Art. 27 Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione
Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a n. 1.137 unità.
Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 (Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato – Procedure).
Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 è ripartito nell’ambito di ciascun comparto tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all’art. 9 commi 3 e 4. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.
In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
I distacchi di cui all’art. 9, comma 3, lett. b, sono assegnati come segue:
a) comparto Funzioni centrali: ASGB
b) comparto Istruzione e ricerca: SINDIKAT SLOVENSKE SOLE
c) comparto Sanità: SAVT
d) comparto Funzioni locali: ALPIS F.V.G.
Art. 28 Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione
Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 30 minuti alla RSU;
b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 5.
Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7
Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all’estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall’accordo stipulato il 7/8/1998, può fruire dei permessi di cui al comma2, lett. a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 2.
I permessi di cui al comma 1, lett. b) ed al comma 2 lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all’art. 31 comma 4 (Norme finali comparti di contrattazione), secondo le modalità indicate nell’art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l’espletamento del mandato).
Nel comparto Sanità, i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 38% della quota a disposizione.
5-bis. Nel comparto Funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nelle seguenti misure massime:
– 38% nelle amministrazioni con più di 50 dipendenti;
– 57% nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1.
Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le Istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati – a livello nazionale – in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.
Esclusivamente per le Istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 6 è pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca diverse dalle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
Art. 29 Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione
Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nei comparti è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 8.
Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa continua ad essere pari a n. 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola n. 9.
I contingenti di cui alla tavola 9 sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 10 alla n. 14.
In nota alla tavola 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere fruiti nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
Art. 30 Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione – Personale comparto
Per l’applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio dell’anno scolastico 2019-2020. A tal fine:
a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31/7/2019, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca le richieste di attivazione delle aspettative sindacali o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi cumulati di cui all’art 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l’espletamento del mandato – Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall’art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione);
b) le variazioni dei distacchi previsti dalla Ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto a quelli previsti dal Titolo III del CCNQ sottoscritto in data 4/12/2017, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione, ma definitivamente attivati con l’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Per i soli docenti, qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dall’1/9/2019, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell’art. 28, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), per le Istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l’espletamento del mandato fruiti dalle organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all’art. 28, comma 2, lett. b) (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione). A tal fine, l’Aran comunica tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un’ulteriore quota correlata all’utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.
Art. 31 Norme finali – Comparti di contrattazione
Il presente Titolo III conserva la sua efficacia fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.
Le tavole dalla n. 1 alla n. 14, entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 ed avranno validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.
L’attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all’art. 30, comma 1 (Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.
A decorrere dall’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l’espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell’anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12 mesi che compongono l’anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2016-2018. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
Qualora, a seguito dell’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l’espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell’anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto ai 12 mesi che compongono l’anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2016-2018, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
Qualora a seguito dell’accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 1 a 14 vengono automaticamente sostituite dall’ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato – Procedure).
Laddove, a seguito dell’accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentatività oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall’art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all’art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno.
TAVOLE – COMPARTI DI CONTRATTAZIONE
TAVOLA 1COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001 |
CGIL |
CGS |
CISAL |
CISL |
CONFSAL |
CSE |
UL |
USB |
TAVOLA 2 RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA I COMPARTI | |
---|---|
Numero distacchi | |
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI | 290 |
COMPARTO FUNZIONI LOCALI | 271 |
COMPARTO SANITA’ | 194 |
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA | 381 |
COMPARTO PCM – ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 | 1 |
Totale | 1.137 |
TAVOLA 3 COMPARTO FUNZIONI CENTRALI DISTACCHI | |||
---|---|---|---|
Organizzazioni sindacali | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
CISL FP | 62 | CISL | 7 |
FP CGIL | 54 | CGIL | 6 |
UIL PA | 51 | UIL | 5 |
CONFSAL UNSA | 32 | CONFSAL | 4 |
FLP | 22 | CGS | 2 |
USB PI | 22 | USB | 2 |
CONFINTESA FP | 18 | CONFINTESA | 2 |
ASGB | 1 | ||
Totale | 261 | 29 |
TAVOLA 4 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – DISTACCHI | |||
---|---|---|---|
Organizzazioni sindacali | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
FP CGIL | 99 | CGIL | 11 |
CISL FP | 78 | CISL | 8 |
UIL FPL | 48 | UIL | 5 |
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI | 19 | CISAL | 2 |
ALPIS F.V.G. | 1 | ||
Totale | 244 | 27 |
TAVOLA 5 COMPARTO FUNZIONI LOCALI – DISTACCHI | |||
---|---|---|---|
Organizzazioni sindacali | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
FP CGIL | 45 | CGIL | 5 |
CISL FP | 43 | CISL | 4 |
UIL FPL | 37 | UIL | 4 |
FIALS | 19 | CONFSAL | 2 |
NURSIND | 17 | CGS | 2 |
NURSING UP | 14 | CSE | 1 |
SAVT | 1 | ||
Totale | 175 | 19 |
TAVOLA 6 COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA (1) – DISTACCHI | |||
---|---|---|---|
Organizzazioni sindacali | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
CISL FSUR | 91 | CISL | 10 |
FLC CGIL | 89 | CGIL | 10 |
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA | 58 | UIL | 6 |
SNALS CONFSAL | 50 | CONFSAL | 5 |
FEDERAZIONE GILDA UNAMS | 34 | CGS | 4 |
ANIEF | 21 | CISAL | 2 |
SINDIKAT SLOVENSKE SOLE | 1 | ||
Totale | 343 | 38 |
– (1) –
Il numero massimo dei distacchi indicati nella tavola 6 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: CISL FSUR 82; FLC CGIL 80; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 52; SNALS CONFSAL 45; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 31; ANIEF 19. Confederazioni: CISL 9, CGIL 8; UIL 6; CONFSAL 5; CGS 3; CISAL 2; SINDIKAT SLOVENSKE SOLE 1
TAVOLA 7 COMPARTO PCM – ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 – DISTACCHI | |||
---|---|---|---|
Organizzazioni sindacali | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
SNAPRECOM | 1 | CISAL | 0 |
USB PI | 0 | USB | 0 |
CISL FP | 0 | CISL | 0 |
FLP | 0 | CSE | 0 |
SIPRE | 0 | USAE | 0 |
FP CGIL | 0 | CGIL | 0 |
totale | 1 | 0 | 0 |
TAVOLA 8COMPARTI DI CONTRATTAZIONE PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE | |
Confederazioni | Ore permessi |
---|---|
CGIL | 1.684 |
CGS | 1.684 |
CISAL | 1.684 |
CISL | 1.684 |
CONFSAL | 1.684 |
CSE | 1.684 |
UIL | 1.684 |
USB | 1.684 |
Totale | 13.472 |
TAVOLA 9TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
Organizzazioni sindacali | Ore permessi |
---|---|
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI | 22.210 |
COMPARTO FUNZIONI LOCALI | 49.713 |
COMPARTO SANITA’ | 45.641 |
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA | 60.534 |
COMPARTO PCM – ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 | 216 |
Totale | 178.314 |
TAVOLA 10COMPARTO FUNZIONI CENTRALI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
Organizzazioni sindacali | Ore permessi |
---|---|
CISL FP | 5.296 |
FP CGIL | 4.595 |
UIL PA | 4.291 |
CONFSAL UNSA | 2.759 |
FLP | 1.882 |
USB PI | 1.842 |
CONFINTESA FP | 1.545 |
Totale | 22.210 |
TAVOLA 11COMPARTO FUNZIONI LOCALI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
Organizzazioni sindacali | Ore permessi |
---|---|
FP CGIL | 20.092 |
CISL FP | 15.971 |
UIL FPL | 9.874 |
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI | 3.776 |
Totale | 49.713 |
TAVOLA 12COMPARTO SANITA’ – PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
Organizzazioni sindacali | Ore permessi |
---|---|
FP CGIL | 11.711 |
CISL FP | 11.240 |
UIL FPL | 9.527 |
FIALS | 5.073 |
NURSIND | 4.533 |
NURSING UP | 3.557 |
Totale | 45.641 |
TAVOLA 13 (2)COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
Organizzazioni sindacali | Ore permessi |
---|---|
CISL FSUR | 16.126 |
FLC CGIL | 15.661 |
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA | 10.174 |
SNALS CONFSAL | 8.817 |
FEDERAZIONE GILDA UNAMS | 6.024 |
ANIEF | 3.732 |
Totale | 60.534 |
– (2) –
Il numero massimo di ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari indicati nella tavola 13 fruibili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: CISL FSUR 14.929; FLC CGIL 14.498; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 9.418; SNALS CONFSAL 8.163; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 5.576; ANIEF 3.455.
TAVOLA 14COMPARTO PCM – ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
SNAPRECOM | 74 |
USB PI | 36 |
CISL FP | 35 |
FLP | 35 |
SIPRE | 21 |
FP CGIL | 15 |
Totale | 216 |
Art. 3
Il Titolo IV del CCNQ del 4/12/2017, nonché le tavole ad esso allegate, è sostituito dal seguente:
“TITOLO IV – Ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel triennio 2019-2021
Art. 32 Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali
Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a 86 unità.
Il contingente complessivo di 86 distacchi viene così distribuito:
a) una quota da attribuire, ai sensi dell’art. 9, comma 3.bis lett. a), alle confederazioni rappresentative nelle aree, come risulta dalla tavola n. 16;
b) una quota ripartita tra le Aree di contrattazione come da tavola n. 17. Essi costituiscono il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l’espletamento del mandato – Procedure).
Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 lett. b) è ripartito nell’ambito di ciascuna Area tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all’art. 9, commi 3 bis, lett. b) e 4 (Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi). I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22.
In nota alla tavola 21 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti all’Area Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
Art. 33 Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali
Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell’Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 30 minuti alla RSU;
b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell’Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
I permessi di cui al comma 1, lett. a) ed al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest’ultima, a seguito degli accordi di cui all’art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), verrà eletta.
Il contingente di cui al comma 1, lett. b) ed al comma 2 lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all’art. 37 comma 4 (Norme finali aree dirigenziali). A parziale modifica delle modalità indicate nell’art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all’art 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all’art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l’espletamento del mandato).
Nelle Aree Sanità e Funzioni Locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 45% della quota a disposizione.
Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2 lett. b) possono essere utilizzati – a livello nazionale – in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.
Esclusivamente per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 6 è pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell’Area Istruzione e ricerca diverse dalle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
Art. 34 Ripartizione dei permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali
Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nelle aree è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 23. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite nel Titolo III relativo ai comparti di contrattazione.
Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa continua ad essere pari a n. 19.856 ore.
Il contingente dei permessi di cui al comma 2 è suddiviso tra le aree come da tavola n. 24.
I contingenti di cui alla tavola 24 sono ripartiti tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 25 alla n. 29.
I permessi indicati nella tavola 28, relativa all’area Istruzione e ricerca, non sono fruibili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
Art. 35 Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione – Aree dirigenziali
Per l’applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio dell’anno scolastico 2019-2020. A tal fine:
a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31/7/2019, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca le richieste di attivazione delle aspettative sindacale o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato – Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall’art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);
b) le variazioni dei distacchi previsti dall’Ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto a quelli previsti dal Titolo IV del CCNQ sottoscritto in data 4/12/2017, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione, ma definitivamente attivati con l’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali. Qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dall’1/9/2019, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell’art. 33, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), per le Istituzioni scolastiche ed educative, l’Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.
Art. 36 Norme transitorie – Aree dirigenziali
In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative.
Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.
Art. 37 Norme finali – Aree dirigenziali
Il presente Titolo IV è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative.
Le tavole dalla n. 15 alla n. 29 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 ed avranno validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.
L’attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all’art. 35 (Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione – aree dirigenziali) ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.
A decorrere dall’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021
e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l’espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.
Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell’anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12 mesi che compongono l’anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2016-2018. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
Qualora, a seguito dell’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l’espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell’anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto ai 12 mesi che compongono l’anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2016-2018, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
Qualora a seguito dell’accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 15 a 29 vengono automaticamente sostituite dall’ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato – Procedure).
Laddove, a seguito dell’accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentatività oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall’art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all’art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno.
Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l’attuazione di un livello di flessibilità comparabile con quello del comparto, la percentuale prevista dall’art 16, comma 6 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), è elevata fino al massimo del 50% con arrotondamento all’unità superiore.
TAVOLE – AREE DELLA DIRIGENZA
TAVOLA 15AREE DIRIGENZIALI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001 |
CGIL |
CIDA |
CISL |
CODIRP |
CONFEDIR |
COSMED |
UIL |
TAVOLA 16AREE DIRIGENZIALI DISTACCHI PER LE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001 | |
Confederazioni | Numero distacchi |
---|---|
CGIL | 1 |
CIDA | 1 |
CISL | 1 |
CODIRP | 1 |
CONFEDIR | 1 |
COSMED | 1 |
UIL | 1 |
Totale | 7 |
TAVOLA 17 RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA LE AREE | |
---|---|
Organizzazioni sindacali | Numero distacchi |
AREA FUNZIONI CENTRALI | 17 |
AREA FUNZIONI LOCALI | 14 |
AREA SANITA’ | 40 |
AREA ISTRUZIONE E RICERCA | 7 |
AREA PCM – ART. 3 DPCM 5/11/2010 N. 226 | 1 |
Totale | 79 |
TAVOLA 18 AREA FUNZIONI CENTRALI – DISTACCHI | |||
---|---|---|---|
Organizzazioni sindacali | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
CISL FP | 3 | CISL | 1 |
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM | 3 | COSMED | 1 |
FLEPAR | 2 | CODIRP | 0 |
CIDA FC | 2 | CIDA | 0 |
UIL PA | 1 | UIL | 0 |
DIRSTAT – FIALP | 1 | CONFEDIR | 0 |
UNADIS | 1 | CODIRP | 0 |
FEMEPA | 1 | CODIRP | 0 |
FP CGIL | 1 | CGIL | 0 |
Totale | 15 | 2 |
TAVOLA 19 AREA FUNZIONI LOCALI – DISTACCHI | |||
---|---|---|---|
Organizzazioni sindacali | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
FEDIRETS | 5 | COSMED | 1 |
CISL FP | 3 | CISL | 0 |
FP CGIL | 3 | CGIL | 0 |
UIL FPL | 1 | UIL | 0 |
UNSCP | 1 | 0 | |
Totale | 13 | 1 |
TAVOLA 20 AREA SANITÀ – DISTACCHI | |||
---|---|---|---|
Organizzazioni sindacali | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
ANAAO ASSOMED | 10 | COSMED | 1 |
CIMO | 5 | CIDA | 1 |
AAROI EMAC | 4 | COSMED | 1 |
FASSID | 4 | CODIRP | 1 |
FP CGIL | 3 | CGIL | 0 |
FVM | 3 | COSMED | 0 |
UIL FPL | 3 | UIL | 0 |
FEDEDER CISL MEDICI | 2 | CISL | 0 |
FESMED | 2 | 0 | |
Totale | 36 | 4 |
TAVOLA 21 AREA ISTRUZIONE E RICERCA (3) – DISTACCHI | |||
---|---|---|---|
Organizzazioni sindacali | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
ANP | 3 | CIDA | 1 |
FLC CGIL | 1 | CGIL | 0 |
CISL FSUR | 1 | CISL | 0 |
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA | 0 | UIL | 0 |
DIRIGENTI SCUOLA | 0 | CODIRP | 0 |
SNALS CONFSAL | 1 | CONFSAL | 0 |
Totale | 6 | 1 |
– (3) –
Il numero massimo dei distacchi indicati nella Tavola 21 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: ANP 1; FLC CGIL 1; CISL FSUR 1; Confederazioni: CIDA 1.
TAVOLA 22 AREA PCM – ART. 3 DPCM 5/11/2010 n. 226 – DISTACCHI | |||
---|---|---|---|
Organizzazioni sindacali | Numero distacchi | Confederazioni | Numero distacchi |
SNAPRECOM | 1 | CISAL | 0 |
UNADIS | 0 | CODIRP | 0 |
DIPRECOM | 0 | ||
SNAPROCIV | 0 | CONFEDIR | 0 |
UIL PA | 0 | UIL | 0 |
FP CGIL | 0 | CGIL | 0 |
DIRSTAT | 0 | CONFEDIR | 0 |
Totale | 1 | 0 |
TAVOLA 23AREE DIRIGENZIALI – PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE | |
Confederazioni | Ore permessi |
---|---|
CGIL | *** |
CIDA | 1.684 |
CISL | *** |
CODIRP | 1.684 |
CONFEDIR | 1.684 |
COSMED | 1.684 |
UIL | *** |
Totale | 6.736 |
TAVOLA 24TAVOLA RIASSUNTIVA PER AREE – PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
Organizzazioni sindacali | Ore permessi |
---|---|
AREA FUNZIONI CENTRALI | 6.381 |
AREA FUNZIONI LOCALI | 3.340 |
AREA SANITA’ | 9.758 |
AREA ISTRUZIONE E RICERCA | 175 |
AREA PCM – ART. 3 DPCM 5/11/2010 N. 226 | 202 |
Totale | 19.856 |
TAVOLA 25AREA FUNZIONI CENTRALI – PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
Organizzazioni sindacali | Ore permessi |
---|---|
CISL FP | 1.216 |
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM | 1.499 |
FLEPAR | 825 |
CIDA FC | 807 |
UIL PA | 530 |
DIRSTAT – FIALP | 407 |
UNADIS | 235 |
FEMEPA | 537 |
FP CGIL | 325 |
Totale | 6.381 |
TAVOLA 26AREA FUNZIONI LOCALI – PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
Organizzazioni sindacali | Ore permessi |
---|---|
FEDIRETS | 1.295 |
CISL FP | 723 |
FP CGIL | 640 |
UIL FPL | 357 |
UNSCP | 325 |
Totale | 3.340 |
TAVOLA 27AREA SANITÀ – PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
Organizzazioni sindacali | Ore permessi |
---|---|
ANAAO ASSOMED | 2.608 |
CIMO | 1.287 |
AAROI EMAC | 1.110 |
FASSID | 1.032 |
FP CGIL | 924 |
FVM | 899 |
UIL FPL | 656 |
FEDERAZIONE CISL MEDICI | 630 |
FESMED | 612 |
Totale | 9.758 |
TAVOLA 28AREA ISTRUZIONE E RICERCA – PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
Organizzazioni sindacali | Ore permessi |
---|---|
ANP | 81 |
FLC CGIL | 33 |
CISL FSUR | 32 |
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA | 9 |
DIRIGENTISCUOLA | 10 |
SNALS CONFSAL | 10 |
Totale | 175 |
TAVOLA 29AREA PCM – ART. 3 DPCM 5/11/2010 N. 226 PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI | |
Organizzazioni sindacali | Ore permessi |
---|---|
SNAPRECOM | 65 |
UNADIS | 57 |
DIPRECOM | 23 |
SNAPROCIV | 17 |
UIL PA | 15 |
FP CGIL | 13 |
DIRSTAT | 12 |
Totale | 202 |
Art. 4
L’art. 39 del CCNQ del 4/12/2017 è sostituito dal seguente:
“Art. 39 Disposizioni finali
Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal presente contratto, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001 e del D.M. 23/2/2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall’art. 16 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), commi 2 e 4.
Qualora, a seguito di riorganizzazioni strutturali, si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 165/2001 dai comparti di contrattazione collettiva e/o dalle relative aree dirigenziali, sino all’applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto. Al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni viene garantito l’esercizio delle libertà sindacali.
Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali resta fermo quanto previsto dall’art. 14, comma 2, CCNQ 7/81998.”
Art. 5
Per tutto quanto non modificato dal presente contratto si confermano i contenuti del CCNQ 4/12/2017.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 16 luglio 2019 - Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, riguardanti…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Decreto del 29 dicembre 2022 - Ripartizione dei distacchi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative per il personale non dirigenziale della Polizia di Stato per il triennio 2022-2024
- Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021 - ARAN - Comunicato 01 settembre 2022
- TRIBUNALE DI COSENZA - Sentenza 14 settembre 2022 - Il principio dettato dall’art. 2070 cc, secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo si determina secondo l’attività effettivamente…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 16 dicembre 2019 - Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2019-2021, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 16260 depositata l' 8 giugno 2023 - L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo del c.d. «minimale contributivo», ossia all'importo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…