ARAN – Comunicato 28 novembre 2019

Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione del triennio 2019-2021

Il giorno 19/11/2019, ha avuto luogo l’incontro tra l’ARAN e CGIL (non firma), CISL (non firma), UIL, CISAL, CONFSAL, USB, COSMED, CIDA, CONFEDIR, CODIRP, CGS, CSE. Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021

Art. 1

Le lettere c) ed f) dell’art. 2, comma 1 del CCNQ 4/12/2017 sono abrogate.

Il comma 1 dell’art. 8 del CCNQ 4/12/2017 è sostituito dal seguente:

“1. I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere fruiti in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assegnati – arrotondato all’unità superiore – e comunque in misura non inferiore a uno. L’arco temporale minimo di frazionamento è pari a tre mesi.”

Il comma 7 dell’art. 8 del CCNQ 4/12/2017 è sostituito dal seguente:

“7. Nelle ipotesi di distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 non è consentito usufruire dei permessi per l’espletamento del mandato di cui all’art. 10 (Permessi sindacali per l’espletamento del mandato), fatta salvo quanto previsto ai successivi commi 7 bis e 7 ter. Resta ferma la possibilità, in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell’arco dello stesso mese.

All’art. 8 del CCNQ 4/12/2017, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

“7 bis. Nelle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 7-ter, al dirigente sindacale in distacco part-time, con percentuale lavorativa pari o superiore al 50%, è consentito fruire dei permessi per l’espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente.

7-ter. Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al dirigente sindacale in distacco part-time è consentito fruire dei permessi per l’espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall’amministrazione”.

Il comma 8 dell’art. 8 del CCNQ 4/12/2017 è sostituito dal seguente:

“8. I distacchi con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 possono essere cumulati con l’aspettativa non retribuita di cui all’art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti), nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale. Nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione tale facoltà è possibile esclusivamente cumulando un distacco al 50% con un’aspettativa sindacale non retribuita al 50%.”

Il comma 3 dell’art. 9 del CCNQ 4/12/2017 è sostituito dal seguente:

“3. All’interno di ciascun comparto, ogni contingente è attribuito:

per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;

per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell’art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, garantendo comunque, nell’ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni. Ai sensi dell’art. 43, comma 13 del D.Lgs. 165/2001 uno dei distacchi disponibili per le confederazioni è utilizzabile, anche con forme di rappresentanza in comune, dalle associazioni sindacali che tutelano le minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia.”

All’art. 9 del CCNQ 4/12/2017, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3.bis:

“3.bis Per le aree della dirigenza il contingente è attribuito:

1 distacco per ciascuna delle confederazioni rappresentative ai sensi dell’art. 43, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine il contingente assegnato a ciascuna area viene proporzionalmente ridotto;

il contingente di ciascuna area risultante dopo l’applicazione del precedente alinea è ripartito:

per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;

per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell’art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, garantendo comunque, nell’ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni.”

Il comma 4 dell’art. 9 del CCNQ 4/12/2017 è sostituito dal seguente:

“4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali – fatte salve le garanzie di cui al comma 3 – viene effettuata in relazione al grado di rappresentatività accertata dall’ARAN, nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree. Questi ultimi due elementi vengono calcolati avendo riguardo alla percentuale rispettivamente di province e di regioni in cui sono state rilevate deleghe sindacali della singola organizzazione sindacale rappresentativa rispetto al totale delle province e regioni dell’ambito considerato dove risultano rilasciate deleghe sindacali.”

L’art. 12, comma 4 del CCNQ 4/12/2017 è aggiunto il seguente alinea:

“- che 1.572 ore di permesso equivalgono ad 1 distacco.”

L’art. 12, comma 6 del CCNQ 4/12/2017 è sostituito dal seguente:

“6. L’ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali richiedenti e, per gli adempimenti di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – la quantità di permessi destinati all’utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi, specificando il numero di distacchi cumulati e le ore residue che confluiranno nel monte ore di cui all’art. 16, comma 6.”

L’art. 14, comma 2, del CCNQ 4/12/2017 è sostituito dal seguente:

“2. Il contingente di ciascun comparto o area è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative in quota proporzionale alla loro rappresentatività e tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative. Questi ultimi due elementi vengono calcolati avendo riguardo alla percentuale rispettivamente di province e di regioni in cui sono state rilevate deleghe sindacali della singola organizzazione sindacale rappresentativa rispetto al totale delle province e regioni dell’ambito considerato dove risultano rilasciate deleghe sindacali.”

All’art. 16, comma 5 del CCNQ 4/12/2017 le parole “aspettative sindacali non retribuite” sono sostituite dalle parole “aspettative e i permessi sindacali non retribuiti”.

All’art. 16, comma 6 del CCNQ 4/12/2017 sono soppresse le parole “ivi incluse quelle che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del CCNQ 13/7/2016, sono presenti alle trattative nazionali”

Art. 2

Il Titolo III del CCNQ del 4/12/2017, nonché le tavole ad esso allegate, è sostituito dal seguente:

“TITOLO III – Ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti nel triennio 2019-2021

Art. 27 Ripartizione dei distacchi sindacali nei comparti di contrattazione

Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a n. 1.137 unità.

Il contingente di cui al comma 1 è ripartito tra i comparti di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 (Distacchi da cumulo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato – Procedure).

Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 è ripartito nell’ambito di ciascun comparto tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all’art. 9 commi 3 e 4. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.

In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

I distacchi di cui all’art. 9, comma 3, lett. b, sono assegnati come segue:

a) comparto Funzioni centrali: ASGB

b) comparto Istruzione e ricerca: SINDIKAT SLOVENSKE SOLE

c) comparto Sanità: SAVT

d) comparto Funzioni locali: ALPIS F.V.G.

Art. 28 Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione

Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 5.

Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7

Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all’estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU secondo quanto previsto dall’accordo stipulato il 7/8/1998, può fruire dei permessi di cui al comma2, lett. a), fermo restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 2.

I permessi di cui al comma 1, lett. b) ed al comma 2 lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all’art. 31 comma 4 (Norme finali comparti di contrattazione), secondo le modalità indicate nell’art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l’espletamento del mandato).

Nel comparto Sanità, i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

5-bis. Nel comparto Funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nelle seguenti misure massime:

– 38% nelle amministrazioni con più di 50 dipendenti;

– 57% nelle amministrazioni fino a 50 dipendenti.

Ai fini del computo del numero dei dipendenti, si fa riferimento ai criteri indicati al comma 1.

Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le Istituzioni scolastiche ed educative) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati – a livello nazionale – in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

Esclusivamente per le Istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 6 è pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca diverse dalle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 29 Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nei comparti di contrattazione

Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nei comparti è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 8.

Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa continua ad essere pari a n. 178.314 ore suddivise tra i comparti come da tavola n. 9.

I contingenti di cui alla tavola 9 sono ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 10 alla n. 14.

In nota alla tavola 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari attribuiti al comparto Istruzione e ricerca, che possono essere fruiti nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 30 Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione – Personale comparto

Per l’applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio dell’anno scolastico 2019-2020. A tal fine:

a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31/7/2019, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca le richieste di attivazione delle aspettative sindacali o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi cumulati di cui all’art 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l’espletamento del mandato – Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall’art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione);

b) le variazioni dei distacchi previsti dalla Ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto a quelli previsti dal Titolo III del CCNQ sottoscritto in data 4/12/2017, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione, ma definitivamente attivati con l’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Per i soli docenti, qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dall’1/9/2019, senza interruzione dell’anzianità di servizio.

Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell’art. 28, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione), per le Istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l’espletamento del mandato fruiti dalle organizzazioni sindacali nei posti di lavoro e della quota dei medesimi permessi utilizzati a livello nazionale in forma cumulata non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di cui all’art. 28, comma 2, lett. b) (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nei comparti di contrattazione). A tal fine, l’Aran comunica tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole associazioni sindacali superi il 45%, la parte eccedente incide sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un’ulteriore quota correlata all’utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.

Art. 31 Norme finali – Comparti di contrattazione

Il presente Titolo III conserva la sua efficacia fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali.

Le tavole dalla n. 1 alla n. 14, entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 ed avranno validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

L’attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all’art. 30, comma 1 (Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

A decorrere dall’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l’espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell’anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12 mesi che compongono l’anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2016-2018. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

Qualora, a seguito dell’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l’espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell’anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto ai 12 mesi che compongono l’anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2016-2018, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

Qualora a seguito dell’accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 1 a 14 vengono automaticamente sostituite dall’ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato – Procedure).

Laddove, a seguito dell’accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentatività oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall’art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all’art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno.

TAVOLE – COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

TAVOLA 1COMPARTI DI CONTRATTAZIONE CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE

EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001

CGIL
CGS
CISAL
CISL
CONFSAL
CSE
UL
USB
TAVOLA 2

RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA I COMPARTI

Numero distacchi
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI290
COMPARTO FUNZIONI LOCALI271
COMPARTO SANITA’194
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA381
COMPARTO PCM – ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 2261
Totale1.137
TAVOLA 3

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI DISTACCHI

Organizzazioni sindacaliNumero distacchiConfederazioniNumero distacchi
CISL FP62CISL7
FP CGIL54CGIL6
UIL PA51UIL5
CONFSAL UNSA32CONFSAL4
FLP22CGS2
USB PI22USB2
CONFINTESA FP18CONFINTESA2
ASGB1
Totale26129
TAVOLA 4

COMPARTO FUNZIONI LOCALI – DISTACCHI

Organizzazioni sindacaliNumero distacchiConfederazioniNumero distacchi
FP CGIL99CGIL11
CISL FP78CISL8
UIL FPL48UIL5
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI19CISAL2
ALPIS F.V.G.1
Totale24427
TAVOLA 5

COMPARTO FUNZIONI LOCALI – DISTACCHI

Organizzazioni sindacaliNumero distacchiConfederazioniNumero distacchi
FP CGIL45CGIL5
CISL FP43CISL4
UIL FPL37UIL4
FIALS19CONFSAL2
NURSIND17CGS2
NURSING UP14CSE1
SAVT1
Totale17519
TAVOLA 6

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA (1) – DISTACCHI

Organizzazioni sindacaliNumero distacchiConfederazioniNumero distacchi
CISL FSUR91CISL10
FLC CGIL89CGIL10
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA58UIL6
SNALS CONFSAL50CONFSAL5
FEDERAZIONE GILDA UNAMS34CGS4
ANIEF21CISAL2
SINDIKAT SLOVENSKE SOLE1
Totale34338

– (1) –

Il numero massimo dei distacchi indicati nella tavola 6 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: CISL FSUR 82; FLC CGIL 80; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 52; SNALS CONFSAL 45; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 31; ANIEF 19. Confederazioni: CISL 9, CGIL 8; UIL 6; CONFSAL 5; CGS 3; CISAL 2; SINDIKAT SLOVENSKE SOLE 1

TAVOLA 7

COMPARTO PCM – ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226 – DISTACCHI

Organizzazioni sindacaliNumero distacchiConfederazioniNumero distacchi
SNAPRECOM1CISAL0
USB PI0USB0
CISL FP0CISL0
FLP0CSE0
SIPRE0USAE0
FP CGIL0CGIL0
totale100
TAVOLA 8COMPARTI DI CONTRATTAZIONE PERMESSI PER LE RIUNIONI DI

ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE

ConfederazioniOre permessi
CGIL1.684
CGS1.684
CISAL1.684
CISL1.684
CONFSAL1.684
CSE1.684
UIL1.684
USB1.684
Totale13.472
TAVOLA 9TAVOLA RIASSUNTIVA PER COMPARTI DEI PERMESSI

PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Organizzazioni sindacaliOre permessi
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI22.210
COMPARTO FUNZIONI LOCALI49.713
COMPARTO SANITA’45.641
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA60.534
COMPARTO PCM – ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226216
Totale178.314
TAVOLA 10COMPARTO FUNZIONI CENTRALI PERMESSI PER LE RIUNIONI

DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Organizzazioni sindacaliOre permessi
CISL FP5.296
FP CGIL4.595
UIL PA4.291
CONFSAL UNSA2.759
FLP1.882
USB PI1.842
CONFINTESA FP1.545
Totale22.210
TAVOLA 11COMPARTO FUNZIONI LOCALI PERMESSI PER LE RIUNIONI

DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Organizzazioni sindacaliOre permessi
FP CGIL20.092
CISL FP15.971
UIL FPL9.874
CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI3.776
Totale49.713
TAVOLA 12COMPARTO SANITA’ – PERMESSI PER LE RIUNIONI

DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Organizzazioni sindacaliOre permessi
FP CGIL11.711
CISL FP11.240
UIL FPL9.527
FIALS5.073
NURSIND4.533
NURSING UP3.557
Totale45.641
TAVOLA 13 (2)COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA PERMESSI PER LE RIUNIONI

DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Organizzazioni sindacaliOre permessi
CISL FSUR16.126
FLC CGIL15.661
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA10.174
SNALS CONFSAL8.817
FEDERAZIONE GILDA UNAMS6.024
ANIEF3.732
Totale60.534

– (2) –

Il numero massimo di ore di permesso per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari indicati nella tavola 13 fruibili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: CISL FSUR 14.929; FLC CGIL 14.498; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA 9.418; SNALS CONFSAL 8.163; FEDERAZIONE GILDA UNAMS 5.576; ANIEF 3.455.

TAVOLA 14COMPARTO PCM – ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226

PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

SNAPRECOM74
USB PI36
CISL FP35
FLP35
SIPRE21
FP CGIL15
Totale216

Art. 3

Il Titolo IV del CCNQ del 4/12/2017, nonché le tavole ad esso allegate, è sostituito dal seguente:

“TITOLO IV – Ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel triennio 2019-2021

Art. 32 Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali

Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a 86 unità.

Il contingente complessivo di 86 distacchi viene così distribuito:

a) una quota da attribuire, ai sensi dell’art. 9, comma 3.bis lett. a), alle confederazioni rappresentative nelle aree, come risulta dalla tavola n. 16;

b) una quota ripartita tra le Aree di contrattazione come da tavola n. 17. Essi costituiscono il limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per l’espletamento del mandato – Procedure).

Il contingente dei distacchi di cui al comma 2 lett. b) è ripartito nell’ambito di ciascuna Area tra le organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all’art. 9, commi 3 bis, lett. b) e 4 (Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi). I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22.

In nota alla tavola 21 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti all’Area Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 33 Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali

Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell’Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 30 minuti alla RSU;

b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell’Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

I permessi di cui al comma 1, lett. a) ed al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest’ultima, a seguito degli accordi di cui all’art. 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), verrà eletta.

Il contingente di cui al comma 1, lett. b) ed al comma 2 lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all’art. 37 comma 4 (Norme finali aree dirigenziali). A parziale modifica delle modalità indicate nell’art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato), in attesa degli accordi di cui all’art 36, comma 1 (Norme transitorie – aree dirigenziali), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato, fermi restando i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all’art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l’espletamento del mandato).

Nelle Aree Sanità e Funzioni Locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca (fatta eccezione per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione) e PCM i permessi sindacali di cui al comma 2 lett. b) possono essere utilizzati – a livello nazionale – in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.

Esclusivamente per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 6 è pari al 45%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell’Area Istruzione e ricerca diverse dalle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 34 Ripartizione dei permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali

Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nelle aree è ripartito tra queste ultime come da tavola n. 23. Resta fermo che le ore di spettanza delle confederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comparti sono attribuite nel Titolo III relativo ai comparti di contrattazione.

Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa continua ad essere pari a n. 19.856 ore.

Il contingente dei permessi di cui al comma 2 è suddiviso tra le aree come da tavola n. 24.

I contingenti di cui alla tavola 24 sono ripartiti tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 25 alla n. 29.

I permessi indicati nella tavola 28, relativa all’area Istruzione e ricerca, non sono fruibili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

Art. 35 Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione – Aree dirigenziali

Per l’applicazione del presente contratto, nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio dell’anno scolastico 2019-2020. A tal fine:

a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31/7/2019, al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca le richieste di attivazione delle aspettative sindacale o dei distacchi, ivi compresi quelli derivanti dai permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato – Procedure), sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall’art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali);

b) le variazioni dei distacchi previsti dall’Ipotesi di contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto a quelli previsti dal Titolo IV del CCNQ sottoscritto in data 4/12/2017, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione, ma definitivamente attivati con l’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021;

c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali. Qualora la data di entrata in vigore cada nel periodo di chiusura delle attività didattiche delle Istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, le cessazioni decorreranno dall’1/9/2019, senza interruzione dell’anzianità di servizio.

Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell’art. 33, comma 7 (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali), per le Istituzioni scolastiche ed educative, l’Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

Art. 36 Norme transitorie – Aree dirigenziali

In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative.

Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all’art. 33 comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) (Ripartizione dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree dirigenziali) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.

Art. 37 Norme finali – Aree dirigenziali

Il presente Titolo IV è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CCNQ di ripartizione delle prerogative.

Le tavole dalla n. 15 alla n. 29 entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 ed avranno validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

L’attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelli in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, fatte salve le diverse decorrenze previste per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all’art. 35 (Disposizioni particolari per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione – aree dirigenziali) ed avrà validità sino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, salvo quanto previsto dal comma 7.

A decorrere dall’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021

e, fatto salvo quanto previsto dal comma 7, fino al nuovo accordo di ripartizione delle prerogative sindacali, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi per l’espletamento del mandato) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari, indicato nelle tavole, è definito in ore annue. Conseguentemente, nel caso in cui le tavole siano vigenti solo per alcuni mesi dell’anno il contingente spettante alle singole associazioni sindacali è determinato pro-quota in proporzione al numero dei mesi di vigenza delle stesse rispetto ai 12 mesi che compongono l’anno. Analogo criterio di proporzionalità vale anche per le tavole derivanti dal precedente accordo per il triennio 2016-2018. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

Qualora, a seguito dell’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021, in applicazione del comma 4, si verifichi una modifica delle organizzazioni sindacali titolari delle prerogative ivi indicate, le amministrazioni effettuano una nuova ripartizione del monte ore annuo dei permessi per l’espletamento del mandato. I contingenti, ricalcolati sulla base del nuovo riparto, sono riproporzionati sulla base del numero dei mesi di vigenza, nell’anno, del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021 rispetto ai 12 mesi che compongono l’anno. Analogo criterio di proporzionalità si applica sui vecchi contingenti derivanti dal contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2016-2018, la cui fruizione cessa comunque per le organizzazioni non più rappresentative con l’entrata in vigore del contratto di ripartizione delle prerogative sindacali 2019-2021. Ai fini del riparto, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.

Qualora a seguito dell’accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021 si verifichi la modifica delle associazioni sindacali rappresentative, o del loro peso percentuale, le tavole da 15 a 29 vengono automaticamente sostituite dall’ARAN. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell’art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l’espletamento del mandato – Procedure).

Laddove, a seguito dell’accertamento definitivo della rappresentatività relativo al solo triennio 2019-2021, le associazioni sindacali perdano il requisito della rappresentatività oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall’art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all’art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno.

Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l’attuazione di un livello di flessibilità comparabile con quello del comparto, la percentuale prevista dall’art 16, comma 6 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), è elevata fino al massimo del 50% con arrotondamento all’unità superiore.

TAVOLE – AREE DELLA DIRIGENZA

TAVOLA 15AREE DIRIGENZIALI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE

EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001

CGIL
CIDA
CISL
CODIRP
CONFEDIR
COSMED
UIL
TAVOLA 16AREE DIRIGENZIALI DISTACCHI PER LE CONFEDERAZIONI

RAPPRESENTATIVE EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001

ConfederazioniNumero distacchi
CGIL1
CIDA1
CISL1
CODIRP1
CONFEDIR1
COSMED1
UIL1
Totale7
TAVOLA 17

RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA LE AREE

Organizzazioni sindacaliNumero distacchi
AREA FUNZIONI CENTRALI17
AREA FUNZIONI LOCALI14
AREA SANITA’40
AREA ISTRUZIONE E RICERCA7
AREA PCM – ART. 3 DPCM 5/11/2010 N. 2261
Totale79
TAVOLA 18

AREA FUNZIONI CENTRALI – DISTACCHI

Organizzazioni sindacaliNumero distacchiConfederazioniNumero distacchi
CISL FP3CISL1
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM3COSMED1
FLEPAR2CODIRP0
CIDA FC2CIDA0
UIL PA1UIL0
DIRSTAT – FIALP1CONFEDIR0
UNADIS1CODIRP0
FEMEPA1CODIRP0
FP CGIL1CGIL0
Totale152
TAVOLA 19

AREA FUNZIONI LOCALI – DISTACCHI

Organizzazioni sindacaliNumero distacchiConfederazioniNumero distacchi
FEDIRETS5COSMED1
CISL FP3CISL0
FP CGIL3CGIL0
UIL FPL1UIL0
UNSCP10
Totale131
TAVOLA 20

AREA SANITÀ – DISTACCHI

Organizzazioni sindacaliNumero distacchiConfederazioniNumero distacchi
ANAAO ASSOMED10COSMED1
CIMO5CIDA1
AAROI EMAC4COSMED1
FASSID4CODIRP1
FP CGIL3CGIL0
FVM3COSMED0
UIL FPL3UIL0
FEDEDER CISL MEDICI2CISL0
FESMED20
Totale364
TAVOLA 21

AREA ISTRUZIONE E RICERCA (3) – DISTACCHI

Organizzazioni sindacaliNumero distacchiConfederazioniNumero distacchi
ANP3CIDA1
FLC CGIL1CGIL0
CISL FSUR1CISL0
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA0UIL0
DIRIGENTI SCUOLA0CODIRP0
SNALS CONFSAL1CONFSAL0
Totale61

– (3) –

Il numero massimo dei distacchi indicati nella Tavola 21 attivabili nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione è: ANP 1; FLC CGIL 1; CISL FSUR 1; Confederazioni: CIDA 1.

TAVOLA 22

AREA PCM – ART. 3 DPCM 5/11/2010 n. 226 – DISTACCHI

Organizzazioni sindacaliNumero distacchiConfederazioniNumero distacchi
SNAPRECOM1CISAL0
UNADIS0CODIRP0
DIPRECOM0
SNAPROCIV0CONFEDIR0
UIL PA0UIL0
FP CGIL0CGIL0
DIRSTAT0CONFEDIR0
Totale10
TAVOLA 23AREE DIRIGENZIALI – PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI

DIRETTIVI STATUTARI CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE

ConfederazioniOre permessi
CGIL***
CIDA1.684
CISL***
CODIRP1.684
CONFEDIR1.684
COSMED1.684
UIL***
Totale6.736
TAVOLA 24TAVOLA RIASSUNTIVA PER AREE – PERMESSI

PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Organizzazioni sindacaliOre permessi
AREA FUNZIONI CENTRALI6.381
AREA FUNZIONI LOCALI3.340
AREA SANITA’9.758
AREA ISTRUZIONE E RICERCA175
AREA PCM – ART. 3 DPCM 5/11/2010 N. 226202
Totale19.856
TAVOLA 25AREA FUNZIONI CENTRALI – PERMESSI

PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Organizzazioni sindacaliOre permessi
CISL FP1.216
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM1.499
FLEPAR825
CIDA FC807
UIL PA530
DIRSTAT – FIALP407
UNADIS235
FEMEPA537
FP CGIL325
Totale6.381
TAVOLA 26AREA FUNZIONI LOCALI – PERMESSI

PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Organizzazioni sindacaliOre permessi
FEDIRETS1.295
CISL FP723
FP CGIL640
UIL FPL357
UNSCP325
Totale3.340
TAVOLA 27AREA SANITÀ – PERMESSI

PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Organizzazioni sindacaliOre permessi
ANAAO ASSOMED2.608
CIMO1.287
AAROI EMAC1.110
FASSID1.032
FP CGIL924
FVM899
UIL FPL656
FEDERAZIONE CISL MEDICI630
FESMED612
Totale9.758
TAVOLA 28AREA ISTRUZIONE E RICERCA – PERMESSI

PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Organizzazioni sindacaliOre permessi
ANP81
FLC CGIL33
CISL FSUR32
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA9
DIRIGENTISCUOLA10
SNALS CONFSAL10
Totale175
TAVOLA 29AREA PCM – ART. 3 DPCM 5/11/2010 N. 226

PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Organizzazioni sindacaliOre permessi
SNAPRECOM65
UNADIS57
DIPRECOM23
SNAPROCIV17
UIL PA15
FP CGIL13
DIRSTAT12
Totale202

Art. 4

L’art. 39 del CCNQ del 4/12/2017 è sostituito dal seguente:

“Art. 39 Disposizioni finali

Tutte le prerogative sindacali disciplinate dal presente contratto, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001 e del D.M. 23/2/2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall’art. 16 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), commi 2 e 4.

Qualora, a seguito di riorganizzazioni strutturali, si realizzi la fuoriuscita di amministrazioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 165/2001 dai comparti di contrattazione collettiva e/o dalle relative aree dirigenziali, sino all’applicazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal presente contratto. Al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni viene garantito l’esercizio delle libertà sindacali.

Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali resta fermo quanto previsto dall’art. 14, comma 2, CCNQ 7/81998.”

Art. 5

Per tutto quanto non modificato dal presente contratto si confermano i contenuti del CCNQ 4/12/2017.