1. Introduzione: la genesi e la ratio dell’art. 21-ter del D.Lgs. n. 74/2000

L’art. 21-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, introdotto dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 nell’ambito della riforma del sistema sanzionatorio tributario, si colloca al crocevia tra diritto penale tributario e diritto sanzionatorio amministrativo, perseguendo l’obiettivo di garantire il coordinamento tra le diverse forme di risposta punitiva previste dall’ordinamento per il medesimo fatto illecito. La disposizione recepisce, in chiave interna, le esigenze derivanti dal principio del ne bis in idem sostanziale di matrice convenzionale ed eurounitaria, imponendo al giudice penale e all’autorità amministrativa di tenere conto delle sanzioni già definitivamente irrogate al medesimo soggetto ai fini della determinazione della sanzione di rispettiva competenza. Più che disciplinare direttamente il regime del sequestro e della confisca, l’art. 21-ter introduce dunque un meccanismo di coordinamento sanzionatorio volto ad evitare effetti afflittivi sproporzionati derivanti dal cumulo di reazioni punitive per il medesimo fatto, lasciando impregiudicata la disciplina delle misure ablatorie patrimoniali prevista dagli artt. 12-bis e 12-ter del D.Lgs. n. 74/2000 e dalle disposizioni generali dell’ordinamento penale.

La finalità preminente della disposizione consiste nel neutralizzare i vantaggi economici derivanti dall’evasione fiscale, impedendo che l’illecito risparmio d’imposta rimanga consolidato nel patrimonio del reo o dell’ente a vantaggio del quale il reato è stato commesso. Tuttavia, l’applicazione di tale istituto si scontra inevitabilmente con la complessità strutturale del diritto societario e del diritto tributario d’impresa, ambiti nei quali lo schermo della personalità giuridica e la diversificazione dei regimi di determinazione e imputazione del reddito complicano l’esatta individuazione del soggetto materiale percettore del profitto.

Nella prassi interpretativa, il presupposto cardine della misura ablatoria risiede nella corretta perimetrazione della nozione di “profitto”, inteso non come mero incremento patrimoniale netto, bensì come qualsivoglia vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione del reato, ivi incluso il risparmio di spesa derivante dal mancato versamento di tributi dovuti. La dimensione oggettiva del profitto deve pertanto essere coordinata con i criteri soggettivi di imputazione patrimoniale, specialmente laddove la condotta penalmente rilevante sia posta in essere dall’amministratore di una società di capitali, ponendo il delicato quesito se ed entro quali limiti il provvedimento di vincolo reale possa attingere il patrimonio dei singoli soci.

La recente giurisprudenza di legittimità ha peraltro precisato che il meccanismo compensativo previsto dall’art. 21-ter opera sul terreno strettamente sanzionatorio e non trova applicazione rispetto alla confisca diretta del profitto del reato, la quale continua ad essere qualificata in termini prevalentemente recuperatori e ripristinatori, anche quando abbia ad oggetto il profitto derivante da reati tributari.

2. La nozione di profitto del reato tributario come risparmio di spesa

La giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione nomofilattica, ha da tempo consolidato l’orientamento secondo cui il profitto del reato tributario non si sostanzia unicamente in un afflusso positivo di ricchezza da fonti esterne, ma ricomprende ogni forma di riduzione delle uscite o di mancata decurtazione del patrimonio che si sarebbe invece verificata qualora il contribuente avesse adempiuto fedelmente all’obbligazione tributaria. Si configura, in altri termini, un “profitto-risparmio”.

Questo inquadramento dogmatico assume una rilevanza fondamentale nei reati di natura dichiarativa o nei delitti di omesso versamento, in cui l’effetto della condotta delittuosa è la conservazione, nella sfera giuridica del soggetto, di somme di denaro che avrebbero dovuto essere canalizzate verso le casse dell’Erario. Il risparmio d’imposta si immedesima nel profitto stesso, costituendo il nesso di derivazione causale diretta richiesto dalla norma penale per l’applicazione delle misure di sicurezza reali.

La qualificazione del profitto come risparmio di spesa solleva complessi problemi di fungibilità del denaro. Poiché il denaro è bene fungibile per eccellenza, il profitto dell’evasione si confonde istantaneamente con le restanti disponibilità liquide presenti sul conto corrente dell’ente o del soggetto obbligato. Da ciò deriva l’assunto giurisprudenziale secondo cui il sequestro delle somme giacenti sui conti bancari della società costituisce sempre una forma di confisca diretta, in quanto il denaro reperito rappresenta l’esatto equivalente numerario del vantaggio economico indebitamente trattenuto, senza che sia necessario dimostrare un nesso di pertinenza specifica tra il singolo biglietto di banca o la singola registrazione contabile e la frode fiscale posta in essere.

3. L’imputazione del profitto nelle società di capitali e il principio di separazione patrimoniale

Nelle società dotate di personalità giuridica perfetta, quale una società a responsabilità limitata o una società per azioni, vige il principio cardine dell’autonomia patrimoniale. La società costituisce un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici, distinto dalla persona dei singoli soci e degli amministratori che ne detengono la gestione ordinaria e straordinaria. Di conseguenza, qualora l’amministratore ponga in essere una condotta fraudolenta idonea a integrare una delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74/2000, l’immediato e diretto beneficiario del risparmio d’imposta è l’ente societario, sul quale gravava originariamente il debito tributario rimasto insoddisfatto.

Il profitto si consolida in via principale nel patrimonio della società. È su tale patrimonio che, conformemente ai principi espressi dalle Sezioni Unite “Gubert”, deve prioritariamente indirizzarsi l’azione ablatoria dello Stato in forma diretta. La confisca del patrimonio dell’amministratore o del terzo, in via per equivalente, assume invece un carattere sussidiario e residuale, attivabile esclusivamente nel caso in cui il patrimonio della società sia risultato inesistente, insufficiente o comunque non utilmente aggredibile, salvo che l’ente non sia una mera struttura di comodo o uno schermo fittizio privo di reale operatività economica.

Il principio di separatezza patrimoniale opera, in linea di principio, anche nei confronti dei soci. I partecipanti al capitale sociale non rispondono con i propri beni dei debiti della società, né possono essere privati dei propri beni personali in forza di condotte illecite perpetrate dall’organo gestorio, a meno che non venga fornita la prova rigorosa che il profitto del reato sia fuoriuscito dalla sfera di controllo dell’ente per essere incanalato e stabilmente radicato nel patrimonio personale del socio, ad esempio tramite distribuzioni di dividendi o assegnazioni di beni che trovino la loro genesi e la loro provvista finanziaria proprio nell’illecito risparmio d’imposta.

4. La posizione dei soci di società di capitali: presupposti per l’estensione della misura ablatoria

L’estensione del vincolo reale ai beni del socio di una società di capitali richiede una penetrante analisi delle dinamiche societarie e dei flussi finanziari interni, rifuggendo da qualsiasi automatismo che configurerebbe una inammissibile forma di responsabilità oggettiva o da posizione. In linea generale, affinché il socio possa essere attinto da un provvedimento di sequestro o confisca, è necessario che si verifichi una delle seguenti condizioni sostanziali:

a) La qualifica di concorrente nel reato. Il socio deve avere fornito un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione della condotta evasiva posta in essere dall’amministratore, rispondendone a titolo di concorso ai sensi dell’art. 110 c.p. In tale ipotesi, trovando applicazione il principio solidaristico che governa il concorso di persone nel reato, ciascun concorrente risponde dell’intero profitto e i suoi beni possono essere attinti nei limiti del valore complessivo del vantaggio economico derivante dall’illecito.

b) La percezione materiale del profitto. Anche qualora il socio sia rimasto estraneo alla commissione del reato, i suoi beni possono essere oggetto di confisca diretta ove sia dimostrato che il profitto del reato sia stato concretamente trasferito nella sua sfera patrimoniale, consolidandosi quale vantaggio economico direttamente derivante dall’illecito.

c) La natura meramente fittizia dell’ente. Qualora la società costituisca un mero schermo formale, privo di autonoma consistenza economica e organizzativa, il profitto può essere imputato direttamente al socio-dominus, risultando recessive le ordinarie regole di separazione patrimoniale.

A tali ipotesi, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affiancato una peculiare fattispecie concernente le società di capitali che abbiano esercitato l’opzione per il regime della trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 TUIR. In tale contesto, la Corte di cassazione ha affermato che il profitto derivante dal risparmio d’imposta può localizzarsi direttamente nella sfera patrimoniale del socio, in ragione del meccanismo di imputazione immediata dei redditi sociali previsto dal regime fiscale prescelto. Non si tratta di un superamento dell’autonomia patrimoniale della società né di un’ipotesi di disconoscimento della personalità giuridica dell’ente, bensì della presa d’atto che il vantaggio economico dell’evasione si realizza immediatamente in capo ai soggetti sui quali grava l’obbligazione tributaria derivante dalla trasparenza fiscale.

Resta tuttavia aperta la questione dell’esatta estensione soggettiva di tale principio e, in particolare, della sua eventuale applicabilità ai soci non concorrenti nel reato e privi di funzioni gestorie, profilo che la sentenza n. 14990/2026 non affronta espressamente.

5. Il regime della trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 TUIR: profili civilistici e tributari

La rigorosa distinzione patrimoniale e tributaria tra società di capitali e soci subisce una profonda e consapevole deroga nell’ipotesi in cui l’ente eserciti l’opzione per il regime della trasparenza fiscale, disciplinato dagli articoli 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986). Tale istituto mutua lo schema di tassazione tipico delle società di persone, determinando l’imputazione del reddito societario direttamente in capo ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili da ciascuno detenuta, indipendentemente dall’effettiva percezione o distribuzione degli stessi.

Sotto il profilo strettamente tributario, la società di capitali trasparente conserva la propria qualifica di soggetto passivo ai fini della determinazione quantitativa del reddito e dell’adempimento degli obblighi strumentali e di dichiarazione, ma cessa di essere il soggetto debitore dell’imposta sul reddito delle società (IRES). L’obbligazione tributaria principale si sposta in capo ai soci, i quali divengono i soggetti tenuti a corrispondere l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPF) o l’IRES sulle quote di reddito loro imputate per trasparenza.

Tuttavia, è essenziale rimarcare che l’adozione della trasparenza fiscale produce effetti limitati alla sfera del diritto tributario, lasciando del tutto inalterato lo statuto civilistico dell’ente. La società a responsabilità limitata o la società per azioni che opta per tale regime non si trasmuta in una società di persone: essa conserva intatta la propria personalità giuridica, la propria autonomia patrimoniale perfetta e la separatezza dei rapporti giuridici rispetto ai soci. Non si verifica alcuna confusione tra il patrimonio sociale e il patrimonio personale dei partecipanti, i quali continuano a godere del beneficio della responsabilità limitata per le obbligazioni assunte dall’ente nell’esercizio dell’attività d’impresa.

6. L’opzione per la trasparenza e la scomposizione del “profitto-risparmio” tra ente e soci: l’assenza di intermediazione soggettiva della società

Il nodo centrale che impegna la dottrina e la giurisprudenza concerne la corretta individuazione del profitto del reato tributario nei casi in cui la condotta illecita si inserisca nell’ambito di società di capitali che abbiano esercitato l’opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR. In tali ipotesi, la ricostruzione del vantaggio economico derivante dall’evasione richiede di considerare la peculiare modalità di imputazione del reddito, che incide direttamente sulla localizzazione del risparmio d’imposta.

Il tratto decisivo valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità risiede nella circostanza che, nel regime di trasparenza, l’imputazione del reddito sociale ai soci avviene in modo diretto e immediato, senza che il risultato economico della gestione societaria si consolidi, ai fini fiscali, in capo all’ente quale soggetto passivo dell’imposta sul reddito.

Sotto il profilo della tecnica impositiva, la società conserva le proprie funzioni di determinazione del reddito e di adempimento degli obblighi dichiarativi, ma non è soggetto passivo dell’IRES con riferimento al reddito prodotto. Ne deriva che il reddito d’impresa, pur essendo imputato in via originaria alla società ai fini della sua quantificazione, viene successivamente attribuito ai soci secondo un meccanismo legale di imputazione pro quota che opera indipendentemente dalla materiale distribuzione degli utili.

Da tale assetto discendono rilevanti conseguenze sul piano della localizzazione del profitto nei reati tributari. In particolare, l’eventuale riduzione artificiosa del reddito imponibile realizzata mediante condotte fraudolente o infedeli non si traduce in un risparmio d’imposta riferibile alla società, bensì in una minore imposizione direttamente imputata ai soci, i quali risultano soggetti passivi dell’obbligazione tributaria in misura corrispondentemente ridotta.

Il “profitto-risparmio” assume, pertanto, una dimensione immediatamente personale, nel senso che il vantaggio economico derivante dall’illecito non transita attraverso la sfera patrimoniale dell’ente come centro intermedio di imputazione, ma si produce direttamente nella posizione fiscale dei soci, in ragione del meccanismo legale di trasparenza.

Si realizza così una scomposizione strutturale tra condotta e profitto: la prima resta riferibile all’organizzazione societaria e, in particolare, all’organo gestorio; il secondo si colloca invece nella sfera giuridico-patrimoniale dei soci, nei limiti in cui essi siano destinatari dell’imputazione fiscale del reddito.

La giurisprudenza di legittimità ha valorizzato tale peculiarità per affermare che, nei casi di trasparenza fiscale, il profitto può essere direttamente riferito ai soci, senza che ciò comporti un superamento dello schermo societario in senso civilistico, ma in ragione della specifica disciplina tributaria che determina ex lege l’imputazione soggettiva del reddito.

In questa prospettiva, la localizzazione del profitto non deriva da un trasferimento successivo di ricchezza dalla società ai soci, bensì dalla struttura stessa del rapporto impositivo, che identifica fin dall’origine nei soci i destinatari dell’effetto economico dell’eventuale riduzione dell’imponibile. Ne consegue che, nei limiti in cui ricorrano i presupposti del regime di trasparenza, il vantaggio economico dell’evasione si colloca direttamente nella loro sfera giuridica, incidendo sulla configurazione del profitto rilevante ai fini delle misure ablatorie.

7. Analisi della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III Penale, n. 14990 depositata il 27 aprile 2026

7.1. Il caso di specie e la vicenda processuale

La Suprema Corte di Cassazione, con la significativa pronuncia n. 14990 depositata il 27 aprile 2026, è stata investita della questione concernente la legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, emesso nei confronti del socio di una società a responsabilità limitata che aveva esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR.

La vicenda traeva origine da una contestazione mossa nei confronti dell’amministratore della società per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, fattispecie disciplinata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000. Attraverso l’annotazione in contabilità di costi fittizi, la società aveva abbattuto il proprio imponibile. Per l’effetto del regime di trasparenza, tale abbattimento si era tradotto in una drastica riduzione del reddito imputato ai soci e, conseguentemente, in un ingente risparmio di imposta sulle persone fisiche da questi ultimi dovuto.

Il Giudice per le indagini preliminari, accogliendo le richieste del Pubblico Ministero, aveva disposto il sequestro preventivo delle somme di denaro e dei beni immobili di proprietà del socio, qualificando la misura come confisca diretta del profitto del reato. Il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto, respingendo le doglianze della difesa che eccepivano l’inapplicabilità della confisca diretta sui beni personali dei soci in assenza di un loro concorso materiale o morale nel reato e in costanza di una distinta personalità giuridica della società. I soci proponevano così ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 21-ter del D.Lgs. n. 74/2000 e l’erronea applicazione dei principi in materia di autonomia patrimoniale delle società di capitali.

7.2. Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte

Con la sentenza del 27 aprile 2026, n. 14990, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha rigettato i ricorsi dei soci, enunciando un principio di diritto di fondamentale portata sistematica:

L’opzione per il regime della trasparenza fiscale comporta che il profitto derivante alla società dal risparmio d’imposta si localizzi ed entri direttamente nella disponibilità dei soci, determinando la liceità e la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta dei beni di questi ultimi, senza necessità di configurare un concorso nel reato o di dimostrare la natura di comodo dell’ente.

La Corte ha chiarito che, sebbene la società mantenga la propria autonomia giuridica e civilistica, la scelta volontaria del regime di trasparenza sposta l’asse dell’obbligazione tributaria e, corrispondentemente, del vantaggio economico dell’evasione. Il risparmio di spesa non si realizza in capo alla società, ma si produce direttamente e immediatamente nel patrimonio dei soci sotto forma di minori imposte versate. Pertanto, i beni personali dei soci che corrispondono al valore di tale risparmio non costituiscono oggetto di una confisca per equivalente — che richiederebbe il presupposto della sussidiarietà e della responsabilità penale dell’indagato — bensì l’oggetto di una confisca diretta, in quanto costituenti il profitto materiale e tangibile del reato tributario commesso nell’interesse del gruppo societario.

7.3. La salvaguardia della personalità giuridica dell’ente e la valorizzazione della fisionomia del tributo

La motivazione della sentenza n. 14990/2026 si caratterizza per un rigoroso rispetto delle categorie civilistiche, escludendo in radice che l’estensione della misura ablatoria ai soci possa essere ricondotta a forme, anche implicite, di superamento dello schermo societario o di disconoscimento della personalità giuridica dell’ente. La Corte, infatti, non incide sulla struttura dell’autonomia patrimoniale delle società di capitali, che resta integra e pienamente operativa sul piano civilistico.

L’argomentazione della Terza Sezione si sviluppa muovendo da una netta distinzione rispetto alle ipotesi patologiche in cui la società costituisce un mero schermo fittizio o una struttura interposta priva di effettiva autonomia organizzativa. In tali casi, l’ablazione nei confronti del socio si giustifica in ragione della sostanziale inesistenza dell’ente quale centro autonomo di imputazione. Diversamente, nell’ipotesi delle società di capitali che abbiano esercitato l’opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, la società conserva integralmente la propria soggettività giuridica e la propria autonomia patrimoniale, senza che ne venga in alcun modo messa in discussione la validità sul piano civilistico.

La decisione valorizza, piuttosto, la specifica conformazione del rapporto tributario derivante dall’opzione per la trasparenza, la quale comporta l’imputazione diretta del reddito ai soci secondo un meccanismo legale che prescinde dalla distribuzione degli utili e dalla materiale percezione degli stessi. Tale opzione, esercitata nell’ambito della disciplina fiscale di settore, determina una particolare configurazione del rapporto impositivo, nel quale i soci assumono la posizione di soggetti direttamente incisi dal risultato economico dell’attività d’impresa.

In questo quadro, la riduzione artificiosa dell’imponibile realizzata mediante condotte fraudolente o infedeli non si traduce in un risparmio d’imposta riferibile alla società, bensì in una minore imposizione direttamente imputata ai soci, secondo lo schema legale di imputazione del reddito proprio del regime di trasparenza. Il profitto del reato si colloca, pertanto, nella sfera giuridico-fiscale dei soci, nei limiti in cui essi risultano destinatari immediati dell’effetto economico derivante dall’illecito.

Ne consegue che la Corte non procede ad alcuna forma di alterazione dello schermo societario né a una rilettura in chiave sostanzialistica della personalità giuridica dell’ente, ma si limita a prendere atto delle conseguenze giuridiche derivanti dal regime fiscale prescelto. L’azione ablatoria nei confronti dei soci trova così giustificazione non nella negazione della società quale soggetto autonomo, bensì nella diretta riferibilità del profitto-risparmio alla loro posizione fiscale, secondo la struttura del rapporto impositivo delineata dalla disciplina tributaria applicabile.

7.4. La natura funzionale della confisca tra funzione recuperatoria, sanzionatoria e punitiva: il quadro delineato dalle Sezioni Unite

Un passaggio imprescindibile per comprendere la ratio decidendi della sentenza n. 14990/2026 è rappresentato dal consolidamento, in sede nomofilattica, della natura polifunzionale della confisca nel sistema penale contemporaneo. Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 13783 del 2025, hanno infatti chiarito che le ipotesi di confisca del profitto del reato, sia diretta sia per equivalente, non possono essere ricondotte a una funzione unitaria, ma presentano una struttura teleologica composita.

In particolare, la confisca assolve in primo luogo a una funzione recuperatoria, in quanto diretta a sottrarre al reo il vantaggio economico conseguito mediante la commissione dell’illecito, ristabilendo così l’equilibrio patrimoniale alterato dal reato. Tale funzione si configura come elemento strutturale della misura ablativa, comune tanto alla confisca diretta quanto a quella per equivalente.

Accanto a tale profilo, la misura presenta anche una componente sanzionatoria, che emerge ogniqualvolta l’apprensione patrimoniale incida su beni non direttamente collegati al profitto del reato, ma comunque nella disponibilità del soggetto destinatario della misura. In tali ipotesi, la confisca assume una funzione afflittiva ulteriore rispetto alla mera reintegrazione dell’assetto economico alterato.

Le Sezioni Unite hanno infine riconosciuto che la confisca può assumere una funzione propriamente punitiva nei casi in cui l’effetto ablatorio si traduca in una sottrazione di beni di valore eccedente rispetto al vantaggio economico derivante dall’illecito, determinando così una compressione patrimoniale non più riconducibile alla sola logica recuperatoria, ma connotata da un surplus afflittivo di natura sostanzialmente sanzionatoria.

Tale triplice qualificazione funzionale costituisce il presupposto teorico sul quale si innesta la successiva elaborazione della sentenza n. 14990/2026. La distinzione tra confisca diretta e confisca per equivalente non si fonda infatti su una diversa natura ontologica della misura, ma sul diverso grado di immediatezza del rapporto tra bene aggredito e profitto del reato, con conseguente diversa intensità delle componenti funzionali sopra richiamate.

In questa prospettiva, la sentenza del 2026 si colloca in linea di continuità con il paradigma delineato dalle Sezioni Unite, valorizzando in particolare la funzione recuperatoria della confisca diretta quale criterio dirimente per escludere l’applicabilità dei meccanismi di compensazione sanzionatoria previsti dall’art. 21-ter del D.Lgs. n. 74/2000. Ne deriva che il corretto inquadramento della misura ablativa non può prescindere dalla preliminare individuazione della sua funzione prevalente nel caso concreto, la quale costituisce la chiave ermeneutica per stabilire l’ambito operativo delle norme di coordinamento tra sistema penale e sistema tributario.

8. Considerazioni critiche e implicazioni sistematiche della pronuncia n. 14990/2026

La decisione della Suprema Corte, pur mostrando una indubbia coerenza sotto il profilo dell’efficacia di contrasto all’evasione fiscale, solleva non pochi dubbi e preoccupazioni tra gli interpreti, stimolando una riflessione critica su diversi nodi dogmatici del diritto penale e societario.

8.1. La frizione con il principio di personalità della responsabilità penale

Il primo profilo di criticità attiene al principio di legalità e di personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27 della Costituzione. Consentire la confisca in forma diretta nei confronti del socio estraneo al reato, sulla base del mero rilievo oggettivo dell’opzione per la trasparenza fiscale, rischia di introdurre una forma latente di responsabilità da posizione. Sebbene la confisca diretta del profitto sia qualificabile come misura di sicurezza a carattere oggettivo e non come sanzione strettamente punitiva, l’effetto ablatorio sul patrimonio del singolo individuo che non ha concorso alla commissione del delitto produce una compressione del diritto di proprietà non indifferente, slegata da qualsiasi rimproverabilità soggettiva.

Si crea un’asimmetria evidente: il socio subisce gli effetti patrimoniali distruttivi di una misura penale reale a causa di una condotta contabile o dichiarativa posta in essere dall’amministratore, sul quale il socio stesso potrebbe non avere alcun potere concreto di vigilanza o di veto, specialmente nelle ipotesi di soci di minoranza privi di cariche gestorie.

8.2. Il contrasto tra l’autonomia civilistica e il realismo tributario

Un ulteriore elemento di riflessione risiede nella dicotomia tra l’autonomia civilistica dell’ente e la valorizzazione del “realismo tributario” operata dalla Cassazione. La giurisprudenza societaria ha sempre difeso la totale separatezza dei patrimoni, escludendo che le scelte fiscali possano travolgere le garanzie patrimoniali accordate dall’ordinamento ai soci di società di capitali. Affermare che la trasparenza fiscale consenta di bypassare lo schermo societario per attingere direttamente i beni dei soci significa attribuire a una norma di rango secondario e di natura prettamente fiscale (gli artt. 115 e 116 TUIR) la forza di derogare ai principi generali del codice civile in tema di responsabilità delle persone giuridiche.

Il rischio insito in questo orientamento è l’estensione indiscriminata del principio a qualsiasi altra ipotesi in cui vi sia un riflesso economico diretto della gestione sociale sul patrimonio dei soci, minando la certezza del diritto e la prevedibilità del rischio d’impresa, elementi cardine per l’attrazione degli investimenti e per la stabilità del mercato.

8.3. Il problema del socio di minoranza estraneo e incolpevole

La problematica assume contorni ancor più stringenti se si analizza la posizione del socio di minoranza. In una società a responsabilità limitata che ha optato per la trasparenza, il socio di minoranza subisce l’imputazione del reddito in proporzione alla sua quota. Se l’amministratore (espressione della maggioranza) compie una frode fiscale, il socio di minoranza si vedrà imputare un minor reddito e, di conseguenza, beneficerà di un risparmio d’imposta di cui potrebbe essere del tutto inconsapevole.

Alla luce della sentenza n. 14990/2026, il patrimonio del socio  incolpevole ed estraneo può essere attinto da un sequestro preventivo per confisca diretta. La giurisprudenza giustifica tale conclusione sostenendo che il socio non subisce una sanzione, ma gli viene semplicemente sottratto un vantaggio economico ingiustificato. Tuttavia, sul piano pratico, il blocco dei conti correnti e dei beni immobili del socio di minoranza determina un pregiudizio esistenziale ed economico drammatico, privo di quelle garanzie difensive che assistono il soggetto sottoposto a procedimento penale, configurando una tutela dell’Erario che appare sproporzionata rispetto alla salvaguardia dei diritti individuali del terzo.

9. Conclusioni e prospettive de jure condendo

L’art. 21-ter del D.Lgs. n. 74/2000, nell’interpretazione rigorosa offerta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14990 del 27 aprile 2026, si conferma uno strumento di eccezionale pervasività, capace di flettersi e adattarsi alle peculiarità dei regimi fiscali prescelti dai contribuenti. La scelta della trasparenza fiscale non può più essere considerata un mero strumento di pianificazione tributaria privo di conseguenze sul piano penale, ma si rivela potenzialmente idoneo ad ampliare il rischio patrimoniale dei soci qualora l’orientamento venga esteso oltre il caso dell’autore del reato.

Se l’obiettivo di neutralizzare gli effetti economici dell’evasione merita piena condivisione, le modalità applicative delineate dalla giurisprudenza di legittimità impongono una profonda riflessione sulla tenuta del sistema delle garanzie. Il superamento delle barriere societarie fondato sulla natura dell’imposta evasa rischia di scivolare verso un’oggettivizzazione del sequestro, a discapito dei principi di colpevolezza e di separatezza patrimoniale.

In una prospettiva de jure condendo, apparirebbe quanto mai opportuno un intervento del legislatore volto a tipizzare e circoscrivere i poteri ablatori dello Stato nei confronti dei soci non concorrenti nel reato, introducendo ad esempio:

  • Una limitazione della confisca diretta ai soli soci che detengano il controllo della società o che abbiano concretamente approvato le scelte gestorie e di pianificazione fiscale da cui è scaturito l’illecito;

  • Una clausola di salvaguardia per i soci di minoranza che dimostrino l’impossibilità di conoscere la natura fraudolenta delle poste di bilancio e delle dichiarazioni fiscali predisposte dall’organo amministrativo;

  • Un rinvio obbligatorio all’attivazione preliminare degli strumenti di riscossione coattiva nei confronti della società, valorizzando la sussidiarietà reale anche in presenza di regimi di trasparenza, qualora l’ente conservi comunque una propria consistenza patrimoniale idonea a soddisfare il credito erariale.

Solo attraverso un riequilibrio normativo di questo tenore sarà possibile coniugare l’inderogabile esigenza di contrasto alla criminalità economico-fiscale con il rispetto dei diritti fondamentali dei consociati e con la tenuta dogmatica delle strutture del diritto societario e penale.

10. Profili di dubbia legittimità costituzionale: l’oggettivazione del profitto nel regime di trasparenza fiscale e i limiti del sistema di tutela patrimoniale

La ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità, che distingue nettamente il piano della commissione del reato (organizzazione societaria) da quello della localizzazione del profitto-risparmio (posizione fiscale del socio nei regimi di trasparenza ex artt. 115 e 116 TUIR), produce un effetto di significativa ricalibratura delle categorie tradizionali della responsabilità patrimoniale. In tale prospettiva, la sentenza n. 14990/2026 non incide sul principio civilistico di autonomia patrimoniale della società di capitali, che resta integro, ma valorizza la specifica struttura del rapporto d’imposta per individuare il soggetto nella cui sfera giuridica si consolida immediatamente il vantaggio economico derivante dall’evasione. È proprio tale passaggio, tuttavia, a determinare le principali criticità sul versante costituzionale, nella misura in cui l’imputazione del profitto viene anticipata sul piano genetico e sottratta alla mediazione della società.

Sotto un primo profilo, il sistema così delineato pone interrogativi in relazione all’art. 27, comma 1, Cost., non già nella tradizionale declinazione del divieto di responsabilità penale per fatto altrui, quanto piuttosto nella più sottile configurazione di una forma di imputazione patrimoniale oggettiva del vantaggio illecito. Il socio non concorrente nel reato, e privo di poteri gestori, viene infatti inciso non in ragione di una condotta rimproverabile, ma in quanto destinatario ex lege degli effetti fiscali del regime di trasparenza. Ne deriva una tensione sistematica tra l’esigenza di neutralizzazione del profitto e il principio di personalità, che non può essere eluso mediante la sola qualificazione formale della misura ablativa come confisca diretta, ove manchi un effettivo accertamento di una relazione sostanziale tra soggetto e fatto.

Sotto un secondo profilo, emerge una possibile frizione con l’art. 3 Cost., in combinato disposto con il principio di ragionevolezza e di coerenza del sistema. La disciplina applicata al socio di società trasparente determina, infatti, un trattamento differenziato rispetto al socio di società di capitali non optante per il regime in esame: nel primo caso, il patrimonio individuale diviene immediatamente esposto alla misura ablativa, mentre nel secondo permane la piena operatività dello schermo societario ex art. 2325 c.c., con conseguente canalizzazione della pretesa patrimoniale sul solo ente. Tale asimmetria non discende da una diversa struttura dell’illecito penale, ma esclusivamente da una opzione fiscale lecita e originaria, la cui idoneità a incidere sul regime delle garanzie patrimoniali penali appare dogmaticamente problematica.

Infine, la disciplina in esame sollecita una riflessione in punto di proporzionalità e adeguatezza della misura ablativa rispetto agli artt. 41 e 42 Cost., letti anche alla luce dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU. L’estensione della confisca al patrimonio del socio non concorrente rischia, infatti, di comprimere in modo non mediato il diritto di proprietà, soprattutto nelle ipotesi in cui il soggetto sia privo di strumenti di controllo sull’operato dell’organo amministrativo. In tali casi, l’ablazione patrimoniale, pur formalmente qualificata come diretta in ragione della struttura del profitto, può assumere una funzione sostanzialmente afflittiva, laddove non sia preceduta da un rigoroso accertamento della effettiva coincidenza tra vantaggio economico e sfera giuridica del destinatario.

Alla luce di tali criticità, si delinea l’esigenza di un intervento chiarificatore, anche in sede nomofilattica o legislativa, volto a precisare i confini applicativi della confisca nei casi di trasparenza fiscale, evitando che la ricostruzione del “profitto immediato” si traduca in un automatismo ablativo privo di adeguati presìdi selettivi. In particolare, appare necessario verificare se e in quale misura la neutralizzazione del profitto possa prescindere da un accertamento effettivo della posizione di controllo o di incidenza del socio sul meccanismo fraudolento, al fine di mantenere il necessario equilibrio tra effettività della pretesa erariale e garanzie costituzionali del patrimonio individuale.