Art. 844 c.c. (divieto di immissioni)
844. Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674).
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
L’art 844 del codice civile contiene il cosiddetto divieto di immissioni per il quale è interdetta al proprietario di un fondo la possibilità di determinare immissioni nel fondo del vicino se superano la normale tollerabilità o per converso nell’accezione positiva il proprietario di un fondo può dar corso ad immissioni nella proprietà del vicino solamente a condizione che rientrino nella normale tollerabilità.
Appare pertanto di intuitiva evidenza che al fine di comprendere la portata e l’applicabilità dell’art 844 del cod. civ. occorre preliminarmente considerare e definire cosa si intende col termine “immissioni” nonchè il significato della locuzione “normale tollerabilità”
Immissioni
Per immissioni possono intendersi tutte quelle intrusioni di tipo immateriale (fumo, calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e consimili) che derivano direttamente o indirettamente dall’attività (emissioni rumorose) del proprietario di un fondo e che finiscono per interferire e confliggere in senso deteriore col diritto di proprieta del vicino limitando se non impedendo il legittimo e pieno godimento del fondo stesso.
Normale tollerabilità
La normale tollerabilità è concetto facilmente comprensibile sul piano concettuale ma di difficile determinazione qualora dovesse farsi riferimento a valutazioni di tipo soggettivo e personalistico. Con essa si intende il limite entro il quale l’immissione (per ciò che che a noi interessa quindi l’immissione di rumore), pur comportando una parziale menomazione del godimento della proprietà è tuttavia ritenuta accettabile per il proprietario del fondo che la subisce. Va da se che la valutazione circa la tollerabilità/accettabilità del rumore è rimessa alla determinazione da parte del giudice competente. Secondo una giurisprudenza ampliamente consolidata il limitè della normale tollerabilità è superato allorchè la differenza tra il rumore complessivamente misurato e il rumore di fondo eccede i 3 db; trova pertanto applicazione il cosiddetto criterio compararativo (sulla falsariga del criterio diferenziale introdotto dal DPCM 1 Marzo 1991 e che trova applicazione in ambito pubblicistico relativamente alle misurazioni che sono chiamati a svolgere i vari enti competenti quali ASL, ARPA, NAS, ispettorati del lavoro etc.) che viene rapportato alla considerazione di un ipotetico “uomo medio” permettendo di superare lo scoglio di una definizione soggettivistica di rumore e che si basa sulla considerazione che un aumento di 3 decibel del rumore di fondo comporta sul piano della fisica un raddoppio dell’intensità sonora che non può essere in alcun modo accettabile per il proprietario dell’immobile che subisce l’immisione rumorosa.
Tuttavia il legislatore al secondo comma dell’art. 844 introduce un limite alla applicabilità del criterio della normale tollerabilità, per il quale limite, il giudice nell’applicare la norma deve tener conto del contemperamento tra le esigenze dellla produzione e quelle della proprietà tenedo altresì in considerazione (ove necessario ed opportuno) la priorità di un determinato uso. per chiarire l’elemento d contemperamento introdotto al secondo comma possiamo ricorrere ad un esempio: se il criterio della normale tollerabilità così come definito e consolidato nella giurispsrudenza italiana (quindi il limite dei 3 decibel) troverà di norma piena applicazione nel caso del rumore che il proprietario di un immobile per civile abitazione situato in un centro abitato subisce ad opera dell’incauto proprietario di un locale limitrofo o attiguo adibito ad officina meccanica, tale criterio non troverà applicazione o se si vuole il concetto di normale tollerabilità muta e risulta essere meno restrittivo per il soggetto inquinante nell’ipotesi in cui gli stessi fatti si svolgano in un territorio adibito a zona industriale o artigianale.
Considerazioni circa le valutazioni giudiziali in relazione all’art. 32 della costituzione.
Sebbene l’articolo 844 risulti essere di fondamentale nell’ambito delle cause per immissioni rumorose intentate tra le parti, non si può non considerare che le immissioni rumorose oltre a determinare un sacrificio spesso inaccettabile per il proprietario dell’immobile che le subisce costituiscono inoltre una seria e pericolosa minaccia al prioritario bene della salute costituzionalmente rilevante e tutelato dall’art. 32 della costituzione potendo comportare danni sia di natura fisica che psichica.
Chi può agire e nei confronti di chi?
Legittimazione attiva: legittimato ad agire in giudizio avverso il soggetto inquinatore è il proprietario dell’immobile e/o chi ne gode a ben diritto(ad es: familiari del proprietario, locatari)
Legittimazione passiva: L’azione può essere intentatata tanto nei confronti del proprietario dell’immobile dal quale si propagano i rumori quanto nei confronti del locatario dello stesso.
Cosa si può chiedere?
E possibile chiedere l’inibitoria dell’attività rumorosa: ciò significa che il giudice può ordinare l’esecuzione di interventi volti a limitare il rumore al fine di ricondurlo nell’ambito della normale tollerabilità e finanche la cessazione delle attività produttive rumorose, stante l’impossibilità (tuttaltro che infrequente) di ricondurre le immissioni sonora nell’ambito della normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.
E inoltre possibile richiedere (con le dovute differenze legate alla varietà di situazioni ipotizzabili) il risarcimento del danno consistente nella perdita di valore dell’immobile, il risarcimento del danno alla salute, il risarcimento del danno esistenziale e in taluni casi anche i danni morali ove risultasse che le immissioni rumorose siano frutto di un’attività illecita sanzionata penalmente e laddove il reato si fosse configurato o astrattamente configurabile.
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