AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 66 del 18 gennaio 2023
”Art-bonus” – Requisito dell’appartenenza pubblica – Credito d’imposta di cui all’articolo 1 del decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni nella legge del 29 luglio 2014, n. 106
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istituto ALFA S.p.A., con socio unico il Ministero …, chiede di avere conferma circa la possibilità di beneficiare del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura di cui all’articolo 1 del decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni nella legge del 29 luglio 2014, n. 106, c.d. ”art bonus”.
Al riguardo l’istante dichiara (i) di essere nato dalla trasformazione da Ente pubblico economico a Società per azioni con socio unico (Ministero …), avvenuta sulla base delle previsioni contenute nel D.lgs. n. …/… e nella deliberazione CIPE n. …/…; (ii) di operare, quale organismo di diritto pubblico, secondo i principi di trasparenza e pubblicità; (iii) di essere soggetto alla disciplina del codice dei contratti pubblici.
Con riferimento alla spettanza o meno dell’agevolazione, in particolare, l’istante dichiara di essere proprietario dell’immobile sito in Via … a Roma (distinto al N.C.E.U. del Comune di Roma con Fg. … partt. …) che con Decreto … Dir. Reg. Lazio n. … del … è stato dichiarato di interesse storico artistico ai sensi dell’art. 10, c. 1, d.lgs. 42/2004.
L’Istituto riferisce, inoltre, che nell’ambito delle proprie attività strategiche, previste nel Piano Industriale 2017-2019, con determinazione a firma dell’AD n. … del …, è stata deliberata l’indizione di un concorso di progettazione per la riqualificazione e recupero del complesso immobiliare denominato ”…”, con destinazione d’uso a museo e polo culturale pubblico, con la finalità di indire la successiva procedura per l’affidamento dei lavori di restauro.
Con particolare riferimento al requisito dell’appartenenza pubblica, l’istante dichiara quanto segue:
la sua costituzione è avvenuta per iniziativa di soggetti pubblici (il Ministero …);
il suo capitale sociale è interamente detenuto da un soggetto pubblico (il Ministero …);
l’Istituto è soggetto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole disciplinanti l’esercizio dell’attività della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza e il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.
Pertanto, l’istante chiede conferma che la citata agevolazione fiscale, c.d. ”art bonus” sia applicabile alle erogazioni liberali in denaro effettuate dai soggetti donatori e finalizzate alla realizzazione del progetto di restauro e ristrutturazione dell’immobile … (sito in via …), di proprietà dell’Istituto Alfa S.p.A.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante, tenuto conto della natura giuridica e dello status dell’Istituto ALFA S.p.A., nonché della dichiarazione di interesse storico artistico del bene immobile identificato come ”…”, ritiene che i prospettati interventi di restauro e ristrutturazione di detto immobile si possano considerare come ”interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici”, ai sensi della normativa che regola l’agevolazione fiscale denominata ”Art-Bonus”.
Pertanto, ritiene che l’Istituto ALFA S.p.A. rientri tra i soggetti a cui si applica il c.d. Art Bonus e che il beneficio del relativo credito d’imposta debba essere riconosciuto ”con riguardo alle erogazioni liberali in denaro effettuate al … dai soggetti donatori, finalizzate alla realizzazione del progetto di restauro e ristrutturazione della …, adempiere a tutti gli obblighi di legge”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 come da ultimo modificato dall’articolo 183, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 prevede un credito d’imposta (Art-bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per ”interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo”.
Tale credito d’imposta riconosciuto alle persone fisiche e agli Enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Con riferimento specifico al requisito della ”appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, con la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017 è stato chiarito che lo stesso si considera soddisfatto, non solo per l’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti territoriali, ma anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò accade allorquando ad esempio l’istituto:
è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;
gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;
è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
è sottoposto a controllo analogo di una Pubblica Amministrazione.
Pertanto, in presenza di una o più di tali condizioni, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame.
Tanto premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero …
Tenuto conto:
che Alfa è un organismo di diritto pubblico costituito su iniziativa del Ministero … che ne è socio unico e ne detiene l’intero capitale sociale;
che l’Istante è proprietario di un immobile, denominato …, dichiarato di interesse storico artistico con decreto n. … del … ai sensi dell’art.10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.42 del 2004;
che nell’ambito del piano industriale … …., è stata deliberata l’indizione di un concorso di progettazione per la riqualificazione e il recupero della … con destinazione d’uso a museo e polo culturale pubblico e, successivamente, sarà indetta una procedura di affidamento dei lavori di restauro;
della destinazione a museo e polo culturale pubblico dell’immobile di proprietà della società pubblica istante;
sono stati ravvisati i presupposti richiesti dall’art.1 del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale Art bonus relativamente alle erogazioni liberali disposte in favore di ALFA che siano volte a finanziare interventi di manutenzione, protezione e restauro del sopra descritto bene culturale pubblico.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in parola, restano ferme le ulteriori condizioni richieste dalla normativa di riferimento.
Tanto premesso, si ritiene che siano ammissibili al beneficio Art-bonus le erogazioni liberali ricevute dall’istante al fine di sostenere gli interventi di manutenzione, protezione e restauro del bene culturale pubblico denominato ” …” in presenza, ovviamente, delle ulteriori condizioni previste da disciplina agevolativa in esame che non sono oggetto di richiesta di parere in questa sede.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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