AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 141 del 23 maggio 2025

Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie – Aliquota IVA – n. 1-ter.1. Parte II-bis Tabella A Decreto IVA

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

ALFA (in seguito anche ”Istante” o ”Società”) rappresenta di operare nel settore del commercio all’ingrosso di articoli antinfortunistici e, nello specifico, di ”indumenti da lavoro, di apparecchiature ed articoli di protezione delle vie respiratorie, di materiale antinfortunistico quali guanti, tute di protezione, calzari e soprascarpe, mascherine, cuffie copricapo e altro ed in genere articoli monouso provvisti di marcatura CE e certificazione DPI”.

L’Istante chiede ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 124 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che, modificando la Tabella A, Parte IIbis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, ”Decreto IVA”), ha disposto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento per i beni necessari al contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid19.

Il dubbio interpretativo prospettato dalla Società riguarda il requisito delle ”finalità sanitarie” che gli articoli di abbigliamento protettivo devono possedere per beneficiare di questa aliquota agevolata, atteso che i precedenti chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria sono stati resi nel periodo interessato dall’emergenza epidemiologica da Covid19, non più presente allo stato attuale.

L’Istante evidenzia che l’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 525 del 2020, precisa che il trattamento IVA agevolato introdotto dal decreto Rilancio si applica tout court, cioè a prescindere dalla tipologia di cedente o acquirente.

Tuttavia il superamento del periodo emergenziale porta a dubitare dell’attualità di detta agevolazione e pertanto la Società chiede se le ”cessioni alle aziende della grande distribuzione che utilizzano i prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che normalmente rivendono tali prodotti ad aziende di tutti i settori merceologici che potrebbero utilizzarli tanto per motivi sanitari che operativi” continuano a essere soggette all’aliquota IVA ridotta del 5 per cento.

In caso di risposta affermativa, chiede inoltre se la finalità sanitaria possa essere provata da una dichiarazione dell’acquirente, in cui attesta la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

A parere dell’Istante l’aliquota del 5 per cento dovrebbe essere applicata non nella generalità dei casi ma solo quando i beni in argomento sono ceduti per finalità sanitarie. Pertanto, ritiene applicabile l’aliquota IVA ordinaria sia all’acquisto sia alla vendita dei sopraindicati prodotti, non aventi finalità sanitarie provate e documentate dal cliente stesso.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

A decorrere dal 1° gennaio 2021, il n. 1ter.1. della Tabella A, Parte IIbis, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento anche per gli «[…] articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; […]».

Tale disposizione è stata introdotta dal nostro legislatore in un contesto di emergenza epidemiologica per agevolare le cessioni di beni ritenuti fondamentali per il contrasto della pandemia da Covid19.

In numerosi documenti di prassi l’Amministrazione finanziaria ha chiarito la corretta applicazione del regime IVA agevolato in commento. In particolare, la circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E precisa che per ”articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie” si intendono i beni con le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale (DPI) o di dispositivo medico (DM), che rientrano nei codici di classifica doganali individuati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) nella circolare 30 maggio 2020, n. 12/D (e successivi aggiornamenti contenuti nelle circolari del 3 marzo 2021, n. 9/D e del 14 febbraio 2023, n. 5/D).

La circolare 26/E del 2020 chiarisce altresì che l’elenco dei beni agevolabili contenuto nel comma 1 dell’articolo 124 (ora n. 1ter.1. citato) è tassativo e più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare 12/2020 dell’ADM: la particella ”ex”, anteposta alla voce doganale, significa infatti ”una parte di”, imponendo così di individuare all’interno della voce considerata quali beni siano agevolabili e quali esclusi ai sensi della citata disposizione.

Altro requisito che deve sussistere per applicare l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento è la finalità sanitaria nel senso che i beni, oltre a essere inclusi in detto elenco, devono essere ceduti allo scopo di contrastare la diffusione di virus e altri agenti patogeni, fungendo così da strumento di prevenzione del contagio.

La normativa in esame non definisce un ambito soggettivo di applicazione e dunque la finalità sanitaria va intesa in senso oggettivo: sono cioè agevolabili quei beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a proteggere gli utilizzatori e la collettività dal contagio di virus e epidemie, senza a nulla rilevare il soggetto che li cede e li acquista, né lo stadio di commercializzazione dei medesimi beni (cfr. sul tema, oltre la già citata circolare 26/2020, le risposte a istanze di interpello n. 507 del 2020 e n. 525 del 2020).

Sebbene l’attuale situazione sia caratterizzata dall’assenza di un’emergenza sanitaria quale quella del 2020, né il legislatore nazionale, né quello unionale sono medio tempore intervenuti per modificare l’agevolazione IVA in commento che pertanto deve ritenersi tutt’ora in vigore.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è infatti recentemente intervenuta, con la circolare 14 febbraio 2023, n. 5/D, solo per aggiornare l’elenco dei beni la cui importazione è soggetta all’aliquota IVA del 5 per cento in base al n. 1ter.1., parte IIbis, Tabella A del Decreto IVA, unitamente ai relativi codici doganali anch’essi aggiornati, con ciò confermando l’attualità dell’agevolazione IVA in commento.

D’altra parte, è innegabile che l’esperienza pandemica da Covid19, con la sua straordinaria diffusione e le sue gravi conseguenze sanitarie, sociali ed economiche, ha contribuito non poco al radicarsi di una spiccata sensibilità rispetto alla prevenzione, all’igiene e alla protezione della collettività.

Benché il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza Covid possa aver eliminato l’obbligo di utilizzare questi beni da parte di soggetti diversi dal personale sanitario, in molti settori si è continuato a utilizzarli ”su base volontaria”, proprio per l’accresciuta sensibilità alla protezione della salute dell’individuo, inteso sia come lavoratore, sia come cliente/utente.

Se dunque i beni ceduti sono dei DPI o dei dispositivi medici, compresi in una delle voci doganali individuate dall’ADM nell’allegato I della circolare 5/D del 2023, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell’uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogniqualvolta ”non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario” (cfr. circolare ADM n. 45/2020 e risposta a interpello n. 213 del 2021).

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