AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 19 ottobre 2020, n. 482
Articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, tenuto conto delle numerose richieste di chiarimento pervenute dal personale dipendente iscritto nei propri ruoli, chiede di conoscere la disciplina sulla deducibilità dei contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, relativi al riscatto degli anni di laurea ai fini di buonuscita.
I chiarimenti richiesti riguardano la corretta interpretazione dell’articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR, sulla quale recentemente è intervenuta la Corte di Cassazione con l’Ordinanza 11 gennaio 2017, n. 436, che, pronunciandosi negativamente con riferimento ad una particolare fattispecie, ha fatto sorgere dubbi sulla applicabilità della deduzione in parola.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che i contributi versati per il riscatto degli anni di studi ai fini di buonuscita rientrano tra gli oneri integralmente deducibili, come i contributi versati per il riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR prevede che «Dal reddito complessivo si deducono (…) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi».
Con riferimento ai contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, è stato chiarito che gli stessi sono deducibili qualunque sia la causa che origina il versamento, che “può rinvenirsi nei riscatti (ad esempio per il corso di laurea), nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nonché nella ricongiunzione di periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie” (Cfr. risoluzione 3 marzo 2011, n. 25/E, risoluzione 12 settembre 2002, n. 298 e, da ultimo circolare 8 luglio 2020, n.19/E).
Nel caso di specie, l’Istante chiede se, per i contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, relativi al riscatto degli anni di laurea ai fini della buonuscita, i propri dipendenti abbiano diritto alla deduzione dell’onere dal reddito complessivo ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. e) del TUIR, anche a seguito dell’Ordinanza della Corte di Cassazione 11 gennaio 2017, n. 436.
In particolare, in tale sentenza viene precisato che “dall’imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull’indennità di buonuscita, che è erogata al dipendente dello Stato cessato dal servizio, non deve essere esclusa la quota di detta indennità correlata ai versamenti volontari effettuati dal dipendente per riscattare il periodo di studi universitari. Tale principio trova applicazione anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, (….) il quale dispone che l’ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo previdenza – atteso che tale disposizione non è applicabile nelle ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore” (sez. 1 n. 10584 del 1997). In seguito ribadita anche successivamente alla modifica legislativa intercorsa: ” In tema di determinazione della base imponibile ed ai fini IRPEF, a norma dell’art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, ove la formazione di una parte dell’indennità di buonuscita spettante al dipendente pubblico a tempo indeterminato venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente, versati volontariamente per servizi pre-ruolo ammessi a riscatto (e relativi, nella specie, a lavoro prestato presso la medesima P.A.), tale parte dell’indennità non va sottratta all’imposizione fiscale ordinaria, posto che, in tal caso, la funzione del versamento consegue essenzialmente il riconoscimento normativo di un’anzianità convenzionale, con il beneficio della valutazione di periodi altrimenti non valutabili.” (Sez. 5 n. 8403 del 2013).”.
Al riguardo si fa presente che, a differenza di quanto sostenuto dall’Istante, la sentenza su menzionata non riguarda l’interpretazione dell’articolo 10, comma 1, lett. e) del TUIR, bensì concerne la determinazione dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis del medesimo TUIR.
Pertanto, si conferma che in applicazione del citato articolo 10, comma 1, lett. e) del TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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