AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 agosto 2020, n. 290
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 17 del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante fa presente che dal 1° gennaio 2019 ha cessato la propria attività lavorativa e, dalla medesima data, beneficia di:
a) un assegno mensile erogato dall’INPS per conto del “fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente delle imprese del credito” ai sensi della legge n. 92 del 2012 e del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014;
b) un assegno mensile erogato dal Banco BPM spa a titolo di incentivo all’esodo con accesso al fondo di solidarietà.
Sia l’assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dall’INPS che l’incentivo all’esodo erogato dal Banco BPM spa sono soggetti a tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR (art. 17 del TUIR).
In particolare, l’Istante evidenzia che “l’aliquota TFR applicata su entrambi gli assegni mensili, nel corso del 2019, è stata pari al 30,27%”
L’Istante fa, altresì, presente che, ad oggi, non percepisce altri redditi imponibili IRPEF (eccetto quelli derivanti dall’abitazione principale e da un’altra unità abitativa posseduta al 50%). Al fine di fruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, chiede se vi sia la possibilità di adottare la tassazione IRPEF ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, con specifico riguardo ai citati assegni mensili.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante intende valutare di anno in anno, in sede di dichiarazione dei redditi, la convenienza di adottare, in alternativa, uno dei seguenti criteri di pagamento delle imposte:
– applicazione delle aliquote IRPEF ai proventi derivanti dalle erogazioni periodiche effettuate dall’INPS per conto del fondo di solidarietà, mantenendo invece il regime di tassazione separata per le erogazioni effettuate da parte del Banco BPM spa;
– applicazione delle aliquote IRPEF sulla totalità dei proventi derivanti dalle citate erogazioni effettuate da INPS e BANCO BPM spa;
– non sottoporre a tassazione ordinaria IRPEF nessuno dei suindicati proventi, mantenendo la tassazione separata già operata dai soggetti erogatori.
A parere dell’Istante, la normativa consente, anno per anno, al contribuente di scegliere la soluzione più conveniente al fine di fruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del TUIR per i redditi indicati al comma 1, lettera a), b), c) e c-bis), non prevede la facoltà per il contribuente di optare per il regime della tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi, ma stabilisce che “gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente”.
Inoltre, l’articolo 1, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che i redditi soggetti a tassazione separata in esame non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, se corrisposti da soggetti che hanno l’obbligo per legge di effettuare la ritenuta d’acconto.
Pertanto, nel caso di specie, l’Istante, anche qualora ritenga che la tassazione ordinaria sia più favorevole, non può indicare nella dichiarazione dei redditi gli emolumenti assoggettati a tassazione separata da parte dell’ente erogante. Successivamente, l’Agenzia delle entrate procederà alla liquidazione delle imposte dovute sulle somme soggette a tassazione separata da parte dell’ente erogante ai sensi dell’articolo 17 del TUIR, comunicandone l’esito al contribuente
Tenuto conto che, l’Istante ritiene più favorevole far concorrere al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare della detrazione delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, lo stesso – dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta – potrà rivolgersi al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, che procederà, in sede di assistenza, alla modifica dell’esito della comunicazione utilizzando le detrazioni spettanti, previa verifica dei presupposti, a scomputo dell’imposta calcolata, facendo concorrere i redditi in questione alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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