Agenzia delle Entrate – Risposta n. 396 del 29 luglio 2022
Articolo 19, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto sostegni-bis) – rinuncia a crediti derivanti da contratti di cash pooling zero balance ai fini della Super ACE
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante è interamente controllata dalla società A Srl.
La controllante era titolare, al 30.11.2021, di un credito “da finanziamento” relativo a un contratto di “cash pooling zero balance”, erogato a favore della società istante.
La medesima società controllante ha deciso di rinunciare ad una parte del predetto credito (nella misura di Euro 5 milioni), al fine di rafforzare il patrimonio dell’istante in un momento storico che vedeva penalizzata la situazione economico- finanziaria della stessa.
La società istante ha rilevato, al 31.12.2021, incrementi netti rilevanti ai fini ACE pari ad Euro (…), di cui Euro 5.000.000 maturati nell’anno di imposta 2021 e la differenza di Euro (…) consolidata al 31.12.2020.
Gli incrementi del 2021 derivano esclusivamente dall’aumento delle riserve per copertura perdite, che sono state incrementate a seguito della rinuncia da parte della società controllante del credito relativo al contratto di cash pooling zero balance sopra menzionato.
La società interpellante richiama l’articolo 19, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che ha introdotto la cd “ACE innovativa (cd. Super ACE) e, a tal riguardo, chiede, a fronte di un patrimonio netto al 31.12.2021 pari ad Euro (…):
- se sull’importo di Euro 5.000.000, corrispondente alla rinuncia a crediti di cui sopra, sia applicabile il coefficiente del 15 per cento previsto dall’art. 19 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ai fini della cd. SUPER ACE;
- la possibilità di applicare il coefficiente ordinario dell’1,3 per cento all’importo del patrimonio netto non rettificato in relazione agli incrementi patrimoniali che concorrono alla formazione della Super ACE.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che:
- la rinuncia del credito da finanziamento pari ad Euro 5 milioni rilevi ai fini della SUPER ACE, anche se è relativa al credito nascente da un contratto di cash pooling zero balance;
- il patrimonio netto, rilevante ai fini della disciplina relativa all’ACE ordinaria, sia quello al 31.12.2021, senza considerare l’importo rilevante ai fini della SUPER
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 19, comma 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto sostegni- bis) dispone che “Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.”
La disciplina in argomento ha introdotto modifiche al meccanismo di funzionamento del beneficio fiscale (agevolazione ACE) già introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in particolare, aumentando la percentuale del rendimento nozionale al 15 per cento, eliminando il limite del patrimonio netto e facendo valere gli incrementi di capitale proprio fin dall’inizio del periodo di imposta (cd. SUPER ACE).
Nel caso oggetto dell’istanza di interpello in esame, la società istante ha rilevato, al 31.12.2021, incrementi netti rilevanti ai fini ACE pari ad Euro (…), di cui Euro
5.000.000 maturati nell’anno di imposta 2021 a seguito della rinuncia (di pari importo) del credito erogato dalla società controllante. Tale credito è regolato sulla base di un contratto di “cash pooling zero balance”. La differenza, di Euro (…), risulta consolidata al 31.12.2020
L’istante riferisce di registrare, al 31.12.2021, un patrimonio netto pari ad Euro (…).
Tanto premesso, con riguardo al quesito evidenziato al punto 1 – relativo alla rilevanza della suddetta rinuncia al credito ai fini del beneficio in esame – si osserva quanto segue.
Il Decreto del 14 marzo 2012 del Ministro dell’Economia e delle Finanze contiene diverse disposizioni di attuazione della disciplina ACE. Tale Decreto è stato sostituito dal più recente DM 3 agosto 2017 (nuovo Decreto ACE).
L’art. 5 del nuovo Decreto ACE (riproponendo, per quanto di interesse nella fattispecie in esame, quanto già previsto nel precedente Decreto) individua gli elementi positivi rilevanti ai fini della quantificazione della variazione in aumento del capitale proprio, su cui applicare la percentuale di rendimento nozionale. Tra essi, per quanto di interesse nel caso di specie, rilevano i conferimenti in denaro, in relazione ai quali si applicano le previsioni di cui alla lett. a), comma 2, del predetto art. 5, secondo cui si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società.
Al riguardo la relazione illustrativa al DM 14 marzo 2012 (che conserva attualità anche in relazione alla previsione dell’articolo 5 del nuovo DM Ace) evidenzia che, in coerenza con il dettato normativo, la rinuncia ai crediti non può che riguardare esclusivamente i crediti aventi natura finanziaria, cioè derivanti da precedenti finanziamenti in denaro.
In merito ai contratti di cash pooling nella forma del c.d. zero balance, con la Circolare 21/E del 3 giugno 2015 è stato chiarito che tali contratti non configurano un’operazione di finanziamento, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto ACE. Ciò in quanto, le caratteristiche del contratto – che prevede l’azzeramento giornaliero dei saldi attivi e passivi delle società del gruppo e il loro trasferimento automatico sul conto accentrato della capogruppo, senza obbligo di restituzione delle somme così trasferite e con maturazione degli interessi attivi o passivi esclusivamente su tale conto – non consentono l’effettiva possibilità di disporre delle somme suddette al fine di compiere operazioni potenzialmente elusive.
Si ricorda, infatti, che il contratto di cash pooling rientra nella categoria dei contratti atipici (ex articolo 1322 c.c.) e può essere definito come un accordo stipulato autonomamente da tutte le consociate di un gruppo con una stessa società (la capogruppo) che funge quale centro di tesoreria e ha per oggetto la gestione di un conto corrente “accentrato” sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata.
In sostanza, i contratti di cash pooling nella forma del c.d. zero balance stipulati fra società del gruppo sono caratterizzati da reciproci accrediti e addebiti di somme di denaro che traggono la propria origine dalla girocontazione giornaliera del saldo bancario della società controllata/consociata alla società capogruppo. Per effetto di tale contratto, il saldo del conto corrente bancario intrattenuto dalla società controllata/consociata sarà sempre pari a zero, in quanto lo stesso viene sempre trasferito alla capogruppo.
L’assenza dell’obbligo di restituzione delle rimesse attive, la reciprocità delle stesse nonché l’inesigibilità e indisponibilità del saldo del conto corrente fino alla chiusura dello stesso concorrono a qualificare l’accordo negoziale secondo caratteristiche non riconducibili ad un prestito di denaro nel rapporto fra le società del gruppo.
Per tali motivi si ritiene che la rinuncia a crediti derivante da contratto di cash pooling nella forma tecnica cd. zero balance, effettuata da parte della controllante in favore dell’istante, non possa essere considerata una rinuncia a crediti finanziari e, pertanto, non possa essere assimilata ad un conferimento in denaro, ai sensi dell’articolo 5 del DM 3 agosto 2017, da assumere come variazione in aumento del capitale proprio.
Si ritiene, pertanto, che i 5 milioni di Euro, pari alla rinuncia nel 2021 del credito erogato dalla società controllante, non rilevino:
- né ai fini della SUPER ACE, su cui applicare la percentuale del 15 per cento ai fini del rendimento nozionale;
- né ai fini dell’ACE “ordinaria”.
Va da sé che tale operazione non comporterà, per la società controllante, una sterilizzazione della base ACE, in quanto non riconducibile alle fattispecie disciplinate dall’art. 10 del nuovo Decreto ACE.
In relazione al quesito evidenziato al punto 2, relativo alla conferma che il patrimonio netto rilevante ai fini della disciplina relativa all’ACE ordinaria sia quello al 31.12.2021, si osserva quanto segue.
Il cd. limite del patrimonio netto è disciplinato dall’art. 11 del nuovo Decreto ACE, relativo alla cd. ACE ordinaria, il quale dispone che in ciascun esercizio la variazione in aumento non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.
In relazione alla cd. SUPER ACE, l’art. 19, comma 2, del Decreto sostegni-bis, sopra riportato, esclude il riferimento al limite del patrimonio netto nella determinazione del beneficio spettante. La ratio di tale esclusione si fonda sulla volontà di consentire la fruizione dell’agevolazione anche alle società il cui patrimonio è depauperato a causa di perdite.
Lo stesso limite, tuttavia, rimane applicabile con riguardo all’ACE ordinaria, per la cui determinazione sarà necessario fare riferimento al patrimonio netto risultante alla chiusura dell’esercizio, il quale, stante la ratio della norma di cui sopra, non deve essere rettificato in relazione ad eventuali incrementi patrimoniali che concorrono alla formazione della Super ACE.