Agenzia delle Entrate – Risposta n. 495 del 5 ottobre 2022
Articolo 72 DPR 633/72 Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di dipendenti di Organismi internazionali non aventi sede in Italia – Non imponibilità
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
Il signor Tizio, funzionario dell’Organismo internazionale Alfa con sede in uno Stato UE diverso dall’Italia, rappresenta che il governo del predetto Stato prevede la non imponibilità ai fini IVA degli acquisti, per uso personale, di beni e servizi di importo superiore a XXX euro entro il limite annuo di YYY euro. L’esenzione, prosegue l’Istante, si applica a condizioni di reciprocità a tutti gli Stati membri ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE (in prosieguo, direttiva IVA) e dell’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE.
L’Istante precisa che il Ministero degli Esteri del Paese UE in cui ha sede il predetto Organismo internazionale provvede al rilascio di un certificato attestante il diritto all’esenzione de qua, da esibire al cedente del bene o al prestatore del servizio per ottenere il rimborso dell’IVA corrisposta nel Paese di consumo. Ciò posto, l’Istante chiede se l’acquisto di beni per uso personale effettuato in Italia nel 2021 possa fruire della descritta agevolazione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene ammissibile la richiesta di rimborso dell’imposta addebitatagli per l’acquisto di beni per uso privato effettuati in Italia in qualità di dipendente dell’Organismo internazionale Alfa, stante il regime di non imponibilità previsto dall’articolo 151 della direttiva IVA per le cessioni dei predetti beni.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b) della direttiva IVA gli Stati membri esentano “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e ai membri di tali organizzazioni, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede“. In Italia, tale norma è trasposta nell’articolo 72, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 633/1972.
Occorre, altresì, ricordare che l’articolo 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 stabilisce che «Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall’IVA e/o dalle accise di cui all’allegato II del presente regolamento funge da conferma che l’operazione può beneficiare dell’esenzione a norma dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, ferme restando le note esplicative figuranti nell’allegato di detto certificato. Nell’usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti».
Il suddetto certificato di esenzione «è vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Tuttavia, se i beni o i servizi sono destinati ad un uso ufficiale, gli Stati membri possono esonerare il destinatario, alle condizioni che essi stabiliscono, dall’obbligo di far vistare il certificato. Tale esonero può essere revocato in caso di abuso. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare gli uffici incaricati di vistare il certificato e in quale misura hanno concesso un esonero dall’obbligo di farlo vistare. La Commissione ne informa gli altri Stati membri».
Come si evince dal complesso della normativa comunitaria sopra riportata, sono le autorità competenti dello Stato membro ospitante l’Organismo internazionale a dover valutare la spettanza delle esenzioni IVA previste dalla propria normativa nazionale in conformità alla Direttiva IVA e, se del caso, vistare il certificato di esenzione, ovvero concedere la dispensa da detto visto in conformità al Regolamento n. 282/2011 (cfr. risposta ad interpello n. 45 del 2021).
Inoltre, come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze del 10 marzo 1998 n. 78, nel caso in cui siano operatori italiani a fornire beni ai soggetti in questione, con sede in altri Paesi membri, “la relativa fattura dovrà essere emessa senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 72, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 [attualmente, articolo 72, comma 1], dietro presentazione del formulario debitamente vistato dalle autorità competenti del paese membro interessato“.
Con riferimento al caso di specie, si osserva come l’Istante abbia chiesto di fruire della agevolazione de qua in quanto dipendente di un Organismo internazionale con sede nella UE ed al quale l’Italia ha aderito sin dal principio della sua istituzione, ratificandone lo Statuto e dandovi, altresì, esecuzione.
Ciò posto, al fine di fruire della non imponibilità IVA sugli acquisti di beni per uso personale effettuati in Italia dall’Istante, è necessario che lo stesso sia munito del certificato di esenzione, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro presso cui ha sede l’Organismo internazionale, da cui risulti che i beni e i servizi acquistati rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti nello Stato membro ospitante l’Organismo internazionale e che tale certificato sia conforme a quello previsto nell’Allegato II del citato Regolamento unionale, rispettando tutte le indicazioni contenute nelle note esplicative dell’Allegato II.
Tale documento, infatti, “funge da documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell’articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro” (cfr. Note esplicative dell’Allegato II del Regolamento n. 282/2022/CE).
Nel caso di specie, si conferma che il certificato di cui è in possesso l’Istante, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro ospitante l’Organismo internazionale, è conforme a quello previsto nel citato allegato II del Regolamento unionale, ivi espressamente richiamato, e appare dunque idoneo ad attribuire il diritto a fruire del beneficio fiscale in esame.
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