Artigianato: accordo interconfederale per il miglioramento delle prestazioni del FSBA

Le parti, valutate le richieste provenienti dai territori, a seguito dell’esaurimento dei periodi di copertura, in merito all’ampliamento delle prestazioni di FSBA e verificata la situazione contributiva in essere a conclusione della fase di avvio del Fondo medesimo concordano quanto segue:

1. in via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 potranno essere sottoscritti accordi sindacali per la concessione di trattamenti di integrazione salariale di Assegno Ordinario fino ad un massimo di 20 settimane (100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e 120 giornate effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni) comprensive di eventuali periodi residui e fermo restando il meccanismo del biennio mobile;

2. in via sperimentale, dal primo gennaio 2019, l’applicazione dell’art. 14 “Utilizzo degli strumenti contrattuali prima della sospensione/riduzione di orario” del regolamento di FSBA, ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni, è sospesa;

3. eventuali richieste eccedenti le disponibilità regionali potranno essere garantite da quanto previsto dall’art. 17 “riserva finanziaria con finalità perequativa” del regolamento di FSBA. I relativi accantonamenti verranno riattivati a partire dal 1° gennaio 2019 con le precedenti modalità in uso, salvo quanto potrà essere diversamente convenuto.

Il presente accordo ha carattere sperimentale e in ogni caso non comporterà erogazione di prestazioni in assenza di risorse. Le parti si incontreranno entro il mese di luglio 2019 per monitorare l’andamento dei flussi finanziari e gli effetti della presente intesa.

Roma, 17 dicembre 2018

Confartigianato
CNA CASARTIGIANI CLAAI
CGIL
CISLUIL