Artigianato: Accordo interconfederale sull’apprendistato (artt. 43 e 45 D.Lgs. 81/2015)
CONFARTIGIANATO IMPRESE
CNA
CASARTIGIANI
CLAAI
e
CGIL
CISL
UIL
Premesso che:
– nell’Artigianato il contratto di apprendistato ha tradizionalmente rappresentato uno strumento contrattuale di qualità per la trasmissione delle competenze e dei mestieri e per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;
– le Parti ritengono sia opportuno favorire un maggiore ricorso all’apprendistato di primo e terzo livello nelle imprese artigiane e nelle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle categorie aderenti alle Parti indicate in epigrafe, in virtù dell’integrazione tra sistema formativo e lavoro che caratterizza tali contratti, quale importante strumento per consentire ai giovani l’acquisizione di titoli di studio nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale di competenza regionale, dell’istruzione tecnica e professionale di competenza statale, nonché di titoli dell’alta formazione e per la ricerca, utili all’inserimento nel mercato del lavoro e al contrasto della dispersione scolastica e universitaria.
– il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disciplinato, all’art. 43, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, quale tipologia strutturata «in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni»;
– l’art. 43 sopra richiamato prevede che «possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale»;
– l’art. 43 prevede, altresì, che «possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore»;
– il D.Lgs. n. 81/2015 ha inoltre disciplinato all’art. 45 l’apprendistato di alta formazione e ricerca, prevedendo che «possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo»;
– il D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce con riferimento sia all’apprendistato di cui all’art. 43, sia all’apprendistato di cui all’art.45, che «per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta»;
– il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015 ha definito ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 226/2005.
– la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il certificato di specializzazione tecnica superiore, per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015;
– ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2015, alcuni aspetti della disciplina del contratto di apprendistato sono affidati ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– gli artt. 43, comma 7, e 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 prevedono una percentuale retributiva del 10% della retribuzione dovuta per le ore di formazione a carico del datore di lavoro e che le parti convengono sull’opportunità di valorizzare tale impegno;
Le Parti convengono che:
1. il piano formativo individuale (PFI) e il protocollo di formazione (art. 43, comma 6, e art. 45, comma 2), comprendano puntualmente anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento;
2. all’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, al solo fine di determinare la retribuzione di riferimento, così come previsto dal successivo punto 3, nonché l’applicazione degli istituti contrattuali, va attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale, coerente con il percorso formativo tra quelli individuati all’art. 4 del D.M. 12/10/2015;
3. fermo restando quanto previsto dall’art. 43, comma 7, per i contratti di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 la retribuzione è, di conseguenza, stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento, di cui al precedente punto 2, come sotto riportata ed in applicazione della tabella allegata al presente accordo:
APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO | |
Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda | |
Primo anno | pari al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento |
Secondo anno | pari al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento |
Terzo anno | pari al 60% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento |
Quarto anno | pari al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento |
per le ore di formazione esterna svolte dall’apprendista nell’istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, come previsto dall’art. 43, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015.
4. fermo restando quanto previsto dall’art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, l’apprendista assunto con il contratto di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015 ha diritto ad una retribuzione determinata mediante l’applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, relativa al livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato in coerenza con il percorso formativo al termine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali:
APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO | |
A) per i percorsi di durata superiore all’anno. | B) per i percorsi di durata non superiore all’anno |
per la prima metà del periodo: 70% per la seconda metà del periodo: 80% | 80% per l’intero periodo |
5. relativamente alle ore di formazione svolte nella istituzione formativa le parti convengono che l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo previsto dall’art. 43, c. 7, del D.Lgs. n. 81/2015 si riferisce, per entrambe le tipologie di apprendistato, a tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti;
6. con la stipula del contratto di apprendistato ex art. 43 od ex art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015 l’apprendista assume il doppio status di studente e lavoratore ed è tenuto all’osservanza delle regole comportamentali nell’istituzione formativa e nell’impresa, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all’obbligo di frequenza dell’attività formativa interna all’azienda ed esterna alla medesima;
7. si conviene per entrambe le tipologie di apprendistato che il periodo di prova è pari a 90 giorni di effettivo lavoro.
8. in materia di orario di lavoro dei minori le parti richiamano l’applicazione della legge n. 977/1967 nonché l’interpello n. 11/2016 del Ministero del Lavoro;
9. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici, all’apprendista non spetta, per il successivo anno di apprendistato, l’avanzamento delle percentuali retributive, ma riceverà anche per il successivo anno di apprendistato la percentuale retributiva percepita durante l’anno precedente;
10. è sempre ammesso che le parti del contratto individuale concordino il prolungamento del periodo di apprendistato nelle ipotesi di cui all’art. 42, comma 5, lett. g), del D.Lgs. n. 81/2015;
11. per tutto quanto qui non disciplinato e comunque non incompatibile col presente Accordo e con le disposizioni legislative, si applicano le specifiche norme previste dalla regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante e gli istituti contrattuali definiti dal CCNL applicato in azienda, ivi comprese le disposizioni relative all’Assistenza sanitaria integrativa – SAN.ARTI, e gli obblighi di versamento alla Bilateralità;
12. le Parti auspicano che gli enti bilaterali regionali del comparto possano prevedere misure di agevolazione, facilitazione e sostegno in favore sia delle imprese che assumono apprendisti nel sistema duale che degli apprendisti stessi;
13. le Parti convengono che Fondartigianato sostenga con apposite misure la formazione dei tutor e degli apprendisti per entrambe le tipologie di apprendistatao.
Disposizioni finali
La disciplina del presente accordo decorre dal 1º marzo 2018.
Le Parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2019 per una verifica sull’applicazione del presente accordo.
Sono fatti salvi gli accordi già sottoscritti a livello regionale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
Anno del contratto di apprendistato | Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda | Anno scolastico formativo di riferimento |
Primo | pari al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento | – Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015 -Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. 12/10/2015- Primo anno dei percorsi art. 4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni (1) |
Secondo | pari al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento | – Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015 – Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. 12/10/2015- Secondo anno dei percorsi art. 4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso) |
Terzo | pari al 60% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento | – Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015 – Primo anno del Corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del D.M. 12/10/2015- Terzo anno dei percorsi art. 4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso) |
Quarto | pari al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento | – Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lett. c) del D.M. 12/10/2015 – Secondo anno del Corso integrativo per l’ammissione all’esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del D.M. 12/10/2015- Quarto anno dei percorsi art. 4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l’apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)- Primo e unico anno per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4,comma 1, lett. e) ed f) del D.M. 12/10/2015 |
(1) studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione |
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