Artigianato: accordo territoriale regionale Emilia Romagna in materia di detassazione
TESTO DELL’ACCORDO
Addì 24 Maggio 2013 in Bologna
Tra
Confartigianato, Cna, Casartigiani, CLAAI Emilia Romagna
e
CGIL Emilia Romagna
CISL Emilia Romagna
UIL Emilia Romagna
Premesso che
il comma 481 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) dispone la proroga nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
il DPCM 22 gennaio 2013, emanato in attuazione di tale norma, ha definito le modalità per applicare correttamente l’agevolazione fiscale;
è stata successivamente emanata la circolare n. 15 del 3 aprile 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: “art. 1, comma 481, L. n. 228/2012 – misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro – DPCM 22 gennaio 2013”;
le parti firmatarie del presente accordo intendono favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
si conviene quanto segue
1. Per l’anno 2013, le imprese che applicano uno dei CCNL sottoscritti dalle Federazioni di categoria dei sindacati dei lavoratori in epigrafe e dalle Associazioni datoriali dell’artigianato nel territorio dell’Emilia Romagna o comunque le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza dell’Artigianato, potranno applicare l’agevolazione fiscale prevista dai DPCM 22 gennaio 2013, in relazione alle voci retributive – così come previste nella circolare n. 15/2013 – erogate a fronte di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda.
2. Salva diversa previsione degli accordi aziendali/territoriali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori dal territorio dell’Emilia Romagna, che svolgono prestazioni lavorative di cui al precedente punto 1, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell’articolo 3 del DPCM 22 gennaio 2013 e di quanto previsto dalla circolare n. 15 del Ministero del Lavoro.
3. L’agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell’orario attuata in azienda, modifica che costituisce l’indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa.
4. La stessa agevolazione sarà applicata alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva in esecuzione di contratti collettivi aziendali e/o territoriali che facciano riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/efficienza/innovazione.
5. Il presente accordo si applica anche nei confronti dei dipendenti delle Associazioni Imprenditoriali stipulanti e degli enti o delle società da loro promossi, partecipati o costituiti, comprese le strutture bilaterali.
6. Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.
7. Quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o territoriali.
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