CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 15 gennaio 2019, n. 4
Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19
Ho il piacere di informarli che il Consiglio Nazionale, ha pubblicato in data 19 dicembre 2018 il documento “Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19”
Il contributo intende fornire un supporto operativo agli iscritti per la rappresentazione contabile e di bilancio delle operazioni di ristrutturazione del debito. Nello specifico, l’elaborato illustra le principali previsioni in materia introdotte dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) con le revisioni dell’OIC 19, Debiti, avvenute, prima, nel dicembre 2016 (a seguito dell’implementazione del dlgs 139/2015) e, poi, nel dicembre 2017 con successivi emendamenti.
Il documento prende in considerazione, quindi, temi come l’ambito di applicazione delle disposizioni dell’OIC 19 in materia, la definizione di costi di transazione, il trattamento dei costi di transazione nei periodi antecedenti all’esercizio in cui l’accordo diviene efficace tra le parti. Ancora, il Consiglio nazionale esamina distintamente, laddove necessario e seguendo le indicazioni dell’OIC, la contabilizzazione delle operazioni effettuata dalle società che adottano il costo ammortizzato e il trattamento contabile che deve essere utilizzato dalle società che non applicano il costo ammortizzato.
Il documento del CNDCEC contiene, in ultimo, esemplificazioni pratiche rappresentative dei ragionamenti sviluppati nel testo.
Nell’allegarTi il documento, Ti chiedo di darne ampia diffusione presso gli iscritti al Tuo Ordine.
Allegato
“Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19”
Presentazione
Sommario esecutivo
- Premessa: l’abrogazione del documento OIC 6
- Ambito di applicazione delle disposizioni in oggetto
- La modifica dei termini contrattuali
- Individuazione del momento da cui decorrono gli effetti dell’accordo di ristrutturazione e la data dalla quale essi si rilevano contabilmente
- Trattamento contabile del debito e dei costi di ristrutturazione nel caso di modifica sostanziale dei termini contrattuali e di riduzione del debito da rimborsare
- Trattamento contabile del debito e dei costi di ristrutturazione nel caso in cui non si verifica una modifica sostanziale dei termini contrattuali
6.1. Le società che adottano il criterio del costo ammortizzato
6.2. Le società che non adottano il criterio del costo ammortizzato
- Trattamento contabile del debito e dei costi di ristrutturazione nel caso in cui si verifichi sia una riduzione del debito sia una riduzione degli interessi
- Trattamento dei costi di ristrutturazione nel caso in cui non vi sia coincidenza tra l’esercizio nel quale gli stessi sono stati sostenuti e la data della ristrutturazione
- Fatti successivi e informativa di bilancio
Appendice A – OIC 19, Debiti, Paragrafi 73 – 73c
Appendice B – Tabella riassuntiva del trattamento contabile del debito e dei relativi costi di ristrutturazione, nell’ipotesi in cui questi ultimi siano stati sostenuti nell’esercizio in cui si verificano gli effetti della ristrutturazione
Appendice C – Esempi
Presentazione
La ristrutturazione aziendale è un tema fortemente attenzionato dal mondo delle professioni, in generale, e dei commercialisti, in particolare.
La problematica contabile è un “effetto collaterale” derivante dalla gestione delle operazioni di ristrutturazione aziendale, ma non per questo di secondo piano o minore rilevanza. Il corretto trattamento contabile delle operazioni in questione incide sicuramente sulla rappresentazione dello stato di salute delle aziende “ristrutturate”, che con gli accordi di ristrutturazione spesso cambiano completamente fisionomia e necessitano, per tale motivo, di una adeguata presentazione.
OIC ha completato nel dicembre 2016 la revisione dei Principi contabili nazionali resasi necessaria a seguito dell’emanazione del d.lgs. 139/2015. In questo contesto, l’OIC ha introdotto il paragrafo 73 dell’OIC 19, “Debiti”, che disciplinava il trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione del debito per le sole società che adottano il criterio del costo ammortizzato. Gli emendamenti del dicembre 2017 hanno completato il progetto, abrogando l’OIC 6 “Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio” e integrando l’OIC 19 (2016) con i paragrafi 73A – 73C, 81A e con l’Appendice A, “Operazioni di ristrutturazione del debito”. Così facendo, l’OIC ha inserito nel panorama dei principi contabili nazionali la disciplina delle operazioni di ristrutturazione delle società che non adottano il costo ammortizzato, oltre a riconsiderare alcuni aspetti di interesse per tutte le società, come l’indicazione della data di eliminazione contabile del “vecchio” debito e l’informativa da fornire con riferimento a tali operazioni.
Il testo qui presentato vuole fornire una visione applicativa di matrice professionale del nuovo articolato dell’OIC 19 nella sua ultima versione, alla luce delle esperienze professionali raccolte tramite i colleghi che hanno partecipato ai lavori. In questa logica, mi è obbligo ringraziare lo staff dell’OIC che si è prestato a scambiare opinioni in merito al lavoro, fornendo considerazioni al riguardo.
Evidentemente il testo non può essere considerato come un manuale concernente il trattamento delle diverse casistiche contabili che si possono verificare nel corso delle ristrutturazioni, stante anche che le operazioni in parola acquisiscono fattispecie diverse a seconda dell’inquadramento giuridico in cui queste sono inserite. La visione professionale dell’elaborato focalizza, quindi, la propria attenzione su questioni ricorrenti nello svolgimento degli incarichi professionali che possono emergere nella gestione contabile delle imprese in crisi e che possono coinvolgere il commercialista nei suoi diversi potenziali ruoli di advisor, consulente, attestatore o commissario giudiziale.
Ovviamente, stante anche l’evoluzione della normativa sulla crisi d’impresa, soggetta a una epocale riforma, e alle naturali evoluzioni di prassi e gestionali, restiamo aperti a commenti e suggerimenti di cui faremo tesoro in previsione di eventuali futuri interventi. La speranza, come sempre, è quella di contribuire a definire comportamenti operativi coerenti che possano orientare gli operatori verso soluzioni condivise.
Sommario esecutivo
L’OIC ha pubblicato in data 29 dicembre 2017 un documento intitolato “Emendamenti ai principi contabili nazionali”, che apporta alcune modifiche a diversi principi contabili precedentemente emanati, fra i quali il n. 19 “Debiti”.
Uno degli argomenti prevalenti è l’eliminazione contabile dei debiti, in particolare a seguito di operazioni di ristrutturazione dei medesimi. Le disposizioni in essere sono entrate in vigore a partire dai bilanci che hanno avuto inizio dal 1° gennaio 2017 in avanti.
Come è noto, tali operazioni avevano formato oggetto di un apposito documento, l’OIC 6, che, a seguito dei predetti “emendamenti”, è stato abrogato. Infatti, il paragrafo 13 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte afferma che:
“[l]’OIC ha abrogato l’OIC 6 – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio e ha emendato l’OIC 19 – Debiti modificando i paragrafi 73 e 85 ed aggiungendo i paragrafi 73A, 73B, 73C, 81A e l’Appendice A sulla base delle seguenti considerazioni”.
La disciplina normativa ha previsto in tema di ristrutturazione del debito anche i seguenti istituti:
– piano di risanamento (art. 67 l.f.);
– concordato preventivo (art. 160 e ss. l.f.);
– accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis e 182-septies l.f.);
– concordato preventivo con continuità aziendale (art.186-bis l.f.).
Il documento del CNDCEC osserva che l’ambito di applicazione del Principio non si può limitare alle operazioni di ristrutturazione considerate normate, estendendo la propria analisi anche ai singoli accordi tra debitore (società) e creditori (normalmente il ceto bancario).
L’OIC 19 considera, anche con riferimento alle operazioni di ristrutturazione, il trattamento da destinare ai “costi di transazione”. Sulla base delle esperienze operative, gli oneri più specificamente legati alle operazioni di ristrutturazione comprendono anche:
– le spese legali e notarili;
– i compensi professionali per soggetti incaricati della predisposizione del piano;
– i compensi dovuti ai professionisti incaricati dell’attestazione della validità del piano;
– i compensi per attività di due diligence effettuata sull’impresa.
Nel presente documento si evidenzia come sia chiaro che gli oneri di ristrutturazione siano da considerarsi ai fini del trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione come “costi di transazione”, in quanto “direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria”.
Per quanto rileva le operazioni di ristrutturazione, è ricordato che nel caso della ristrutturazione dei debiti, si possono avere solitamente dei benefici per il debitore, consistenti in:
– riduzione del debito per sorte capitale;
– riduzione del tasso d’interesse;
– aumento della durata del prestito.
Nella maggioranza dei casi di revisione degli accordi, tali elementi si vengono a sommare.
È fatto notare che il secondo capoverso del paragrafo 73 afferma che in caso di cambiamento sostanziale degli accordi sia cancellato un debito ed iscritto un nuovo debito quando la controparte non muta. Quando l’estinzione di un debito è seguita dall’accensione di un nuovo debito verso una nuova controparte si seguono le regole generali.
Il documento presentato evidenzia che l’ultimo capoverso del menzionato paragrafo 73, trattando specificamente il caso in cui vi siano variazioni contrattuali sostanziali dovute a ristrutturazioni del debito, dispone, senza far riferimento al fatto che il creditore sia sempre il medesimo, che in costanza di un medesimo debito sia cancellato il vecchio debito ed iscritto un nuovo debito. Si evince che le disposizioni concernenti il trattamento contabile della ristrutturazione del debito siano applicabili anche ai casi di novazione soggettiva, ossia quando la controparte creditrice del nuovo debito non sia la stessa del vecchio debito.
Per determinare il corretto trattamento contabile del debito risulta fondamentale stabilire quando la variazione degli accordi è da considerarsi “sostanziale”.
Nella pratica normalmente si verifica che le variazioni del debito per sorte capitale comportano cambiamenti sostanziali.
Ancora, si osserva che l’OIC 19 non indica, molto opportunamente, dei parametri quantitativi per individuare possibili elementi di differenziazione fra “modifiche sostanziali” e “non sostanziali”, come avviene nell’IFRS 9; sarà quindi, in ogni caso, il redattore del bilancio che dovrà in ultima istanza stabilire se una modifica è sostanziale o meno.
La data dalla quale si rilevano gli effetti dell’eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l’accordo diviene efficace tra le parti.
Nel caso in cui vi siano cambiamenti sostanziali degli accordi per le società che applicano il costo ammortizzato e riduzione del debito capitale per le società che non applicano il costo ammortizzato, nonostante che dal punto di vista strettamente letterale le formulazioni adottate per società che adottano e che non adottano il costo ammortizzato non siano perfettamente coincidenti, la disciplina può essere considerata simile. La disciplina dettata con riferimento alle società che non adottano il criterio del costo ammortizzato prevede esplicitamente, al paragrafo 73C, la rilevazione dei costi di transazione “… nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio”, indicazione questa non presente nel precedente paragrafo 73B nel quale, invece, più genericamente, si afferma che “…i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell’utile o della perdita connessa all’eliminazione”. La lettera del paragrafo 73B sembrerebbe poter delineare un’ipotesi di compensazione tra utile e costi di transazione (…i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell’utile o della perdita connessa all’eliminazione); nel successivo paragrafo 73C, al contrario, non vi è alcun riferimento alla possibile compensazione tra utile e costi di transazione.
La sopra richiamata frase è da intendersi quale “compensazione indiretta”. In altre parole, si tratta di uno “storno indiretto” in bilancio del provento iscritto nell’ “avere” (proventi finanziari) del conto economico mediante l’iscrizione dei costi nella sezione “dare” fra gli oneri finanziari. Tale impostazione è, peraltro, confermata dall’OIC 12 che al paragrafo 92 e al paragrafo 98 già chiarisce che nella voce C16d) “Proventi diversi dai precedenti” siano rilevati i componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito. Pertanto, non sono ammessi valori netti del beneficio. Simile disciplina è, peraltro, prevista anche per le cessioni di partecipazioni.
Quando non interviene l’eliminazione contabile del debito:
– per le società che adottano il costo ammortizzato il paragrafo 73B dell’OIC 19 dispone che i costi di transazione sostenuti rettifichino il valore contabile del debito e siano ammortizzati lungo la durata del debito;
– per le società che non adottano il costo ammortizzato il paragrafo 73C prevede che “il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito”. In altre parole, il valore contabile del debito rimane inalterato, mentre il beneficio derivante dall’operazione di ristrutturazione verrà distribuito fra gli esercizi lungo la durata del debito stesso attraverso l’imputazione a conto economico di minori oneri finanziari.
Il limite massimo della capitalizzazione dei costi è identificato nei benefici economici derivanti dalla riduzione del valore economico del debito. A nostro parere la recuperabilità del valore è, quindi, definita da quanto indicato dall’OIC 18, Ratei e risconti.
L’OIC 19 non tratta nello specifico come contabilizzare i costi sostenuti in un esercizio antecedente a quello in cui l’accordo diviene efficace, né per le società che adottano il costo ammortizzato né per quelle che non lo adottano.
La capitalizzazione dei costi rispetto ai quali il beneficio economico non è stato ancora ottenuto, rientra nel criterio generale della recuperabilità fissato dall’OIC 18.
Il CNDCEC ritiene che i costi sostenuti in un esercizio antecedente a quello in cui l’accordo diviene efficace siano imputati – se soddisfatte le condizioni – quali costi sospesi tra i risconti attivi (nei limiti sempre del beneficio economico previsto), in quanto assimilati ad oneri di finanziamento, indipendentemente dal fatto che questi siano sostenuti da società che non adottano o che adottano il costo ammortizzato.
In ultimo, il documento si sofferma sulla rilevanza delle informazioni ottenute per mezzo dei fatti successivi. La società potrebbe avere una informazione successiva (per esempio, la non omologa di una proposta di concordato) che evidenzia l’impossibilità a capitalizzare le spese, così come potrebbe avere la conferma alla sospensione dei costi di ristrutturazione.
Potrebbero verificarsi anche circostanze che determinano la mancanza di continuità aziendale. In tal caso, la redazione del bilancio segue le indicazioni dell’OIC 11 (2018), “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”.
Premessa: l’abrogazione del documento OIC 6
L’OIC ha pubblicato in data 29 dicembre 2017 un documento intitolato “Emendamenti ai principi contabili nazionali”, che apporta alcune modifiche a diversi principi contabili precedentemente emanati, fra i quali il n. 19 “Debiti”.
Uno degli argomenti prevalenti è l’eliminazione contabile dei debiti, in particolare a seguito di operazioni di ristrutturazione dei medesimi. Le disposizioni in essere sono entrate in vigore a partire dai bilanci che hanno avuto inizio dal 1 gennaio 2017 in avanti.
Come è noto, tali operazioni avevano formato oggetto di un apposito documento, l’OIC 6, che, a seguito dei predetti “emendamenti”, è stato abrogato. Infatti, il paragrafo 13 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte afferma che:
“[l]’OIC ha abrogato l’OIC 6 – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio e ha emendato l’OIC 19 – Debiti modificando i paragrafi 73 e 85 ed aggiungendo i paragrafi 73A, 73B, 73C, 81A e l’Appendice A sulla base delle seguenti considerazioni”.
I successivi paragrafi 14 e 15 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte spiegano come abbia contribuito alla modifica delle regole previste dall’OIC 6, oltre alla consapevolezza di possibili incoerenze interne intervenute dopo l’introduzione del costo ammortizzato, l’esito di una consultazione che ha messo in luce le difficoltà e i problemi applicativi riscontrati. Questi hanno riguardato principalmente il trattamento contabile dei costi relativi alla ristrutturazione del debito, che venivano considerati dall’OIC 6 come costi sempre d’esercizio, non rinviabili a quelli futuri: infatti veniva specificato che “Tali costi sono spesati direttamente al conto economico in quanto si tratta di oneri di cui è assai difficile – data anche la situazione di comprovata difficoltà in cui tendono a trovarsi le imprese che ricorrono a queste operazioni – dimostrare la futura capacità di produrre benefici economici futuri e avere quindi la ragionevole certezza di realizzare tali benefici futuri”.
L’OIC ha colto l’occasione dell’emanazione dei sopraindicati “Emendamenti” per abrogare il principio contabile OIC 6 e trattare buona parte del suo contenuto nei nuovi paragrafi dell’OIC 19.
Ambito di applicazione delle disposizioni in oggetto
La disciplina normativa ha previsto in questo contesto anche i seguenti istituti:
– piano di risanamento (art. 67 l.f.);
– concordato preventivo (art. 160 e ss. l.f.);
– accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis e 182-septies l.f.);
– concordato preventivo con continuità (art.186-bis l.f.).
L’ambito di applicazione del Principio non si può limitare alle operazioni di ristrutturazione considerate normate, estendendo la propria analisi anche ai singoli accordi tra debitore (società) e creditori (normalmente il ceto bancario).
L’attuazione degli accordi di ristrutturazione del debito richiede l’intervento di professionisti qualificati (legali, advisor, consulenti, attestatori, etc.), che spesso comporta costi di una certa consistenza. Nello specifico, i commercialisti sono interessati nelle operazioni di ristrutturazione normalmente in qualità di consulenti che predispongono il piano per il debitore o in qualità di attestatori del piano medesimo (NOTA 1).
Il trattamento contabile dei cosiddetti “costi di ristrutturazione” è uno degli argomenti principali del presente contributo. Il paragrafo 20 dell’OIC 19 definisce, in via più generale, i “costi di transazione” come “… costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario.
I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte”.
Gli oneri più specificamente legati alle operazioni di ristrutturazione, intesi, in via semplificativa e senza volontà di esaustività, comprendono anche:
– le spese legali e notarili;
– i compensi professionali per soggetti incaricati della predisposizione del piano;
– i compensi dovuti ai professionisti incaricati dell’attestazione della validità del piano;
– i compensi per attività di due diligence effettuata sull’impresa.
A nostro parere appare di tutta evidenza che gli oneri di ristrutturazione siano da considerarsi ai fini del trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione come “costi di transazione”, in quanto appunto “direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria”.
La modifica dei termini contrattuali
Il paragrafo 73 dell’OIC 19 stabilisce che “[…] L’estinzione di un debito e l’emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l’eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all’Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito”.
Ai fini di una lettura applicativa del Principio, si ricorda che nel caso della ristrutturazione dei debiti, si possono avere solitamente dei benefici per il debitore, consistenti in:
– riduzione del debito per sorte capitale;
– riduzione del tasso d’interesse;
– aumento della durata del prestito.
Nella maggioranza dei casi di revisione degli accordi, tali elementi si vengono a sommare.
Il secondo capoverso del paragrafo 73 afferma che in caso di cambiamento sostanziale degli accordi sia cancellato un debito ed iscritto un nuovo debito quando la controparte non muta. Quando l’estinzione di un debito è seguita dall’accensione di un nuovo debito verso una nuova controparte si seguono le regole generali.
L’ultimo capoverso del menzionato paragrafo 73, trattando specificamente il caso in cui vi siano variazioni contrattuali sostanziali dovute a ristrutturazioni del debito, dispone, senza far riferimento al fatto che il creditore sia sempre il medesimo, che in costanza di un medesimo debito sia cancellato il vecchio debito ed iscritto un nuovo debito. Si evince che le disposizioni concernenti il trattamento contabile della ristrutturazione del debito siano applicabili anche ai casi di novazione soggettiva, ossia quando la controparte creditrice del nuovo debito non sia la stessa del vecchio debito. Tale precisazione rileva nel caso in cui l’accordo di ristrutturazione comporti il venir meno del debito verso la vecchia controparte e il passaggio del debito verso una nuova controparte, come ad esempio nell’ipotesi di cessione del credito, di delegazione di pagamento, di estromissione, di accollo, di adempimento del terzo e, più in generale, di tutte le situazioni di novazione soggettiva sul versante del creditore. È chiaro che, in questo caso, il debito verso il precedente creditore deve essere contabilmente sostituito da quello verso il nuovo creditore.
Per determinare il corretto trattamento contabile del debito risulta, quindi, fondamentale stabilire quando la variazione degli accordi è da considerarsi “sostanziale”.
Nella pratica normalmente si verifica che le variazioni del debito per sorte capitale comportano cambiamenti sostanziali.
La distinzione fra sostanziale e non sostanziale deve essere esaminata in relazione alle conseguenze che essa provoca sul conto economico.
Per le società che adottano il costo ammortizzato il paragrafo 73B prevede che:
“73B.Per le società che applicano il metodo del costo ammortizzato, quando interviene l’eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell’utile o della perdita connessa all’eliminazione. Quando non interviene l’eliminazione contabile del debito, si applica il paragrafo 61. In tal caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito”.
L’OIC 19 non indica, molto opportunamente, dei parametri quantitativi per individuare possibili elementi di differenziazione fra “modifiche sostanziali” e “non sostanziali”, come avviene nell’IFRS 9 (NOTA 2); sarà quindi il redattore del bilancio che dovrà stabilire se una modifica è sostanziale o meno.
Per le società che non applicano il costo ammortizzato, il paragrafo 73C che riguarda le società che non adottano il costo ammortizzato afferma che: “… i costi di transazione sono imputati a conto economico nell’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Nel caso di riduzione dell’ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.
Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell’ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito. Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità.”
Ne consegue che:
– in presenza di riduzione del capitale del debito, i costi di ristrutturazione devono essere imputati all’esercizio nel quale è rilevato il beneficio derivante dallo stralcio, in linea con il principio della correlazione tra costi e ricavi;
– in presenza di altre variazioni, gli eventuali benefici sono riscontati lungo la vita residua del debito e i costi di ristrutturazione, se soddisfano le condizioni, sono imputati, quali risconti attivi, in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito.
Individuazione del momento da cui decorrono gli effetti dell’accordo di ristrutturazione e la data dalla quale essi si rilevano contabilmente
Il paragrafo 73A fornisce indicazioni in merito alla data a partire dalla quale devono essere rilevati contabilmente gli effetti della ristrutturazione del debito. In particolare, esso così recita:
“.La data dalla quale si rilevano gli effetti dell’eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l’accordo (cfr. Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito) diviene efficace tra le parti. Ad esempio nei casi di ristrutturazione del debito la data coincide:
a) in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;
b) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., con la data in cui l’accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l’accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all’omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell’omologa;
c) in caso di piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f., qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori.
Se la data in cui l’accordo diviene efficace ricade tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di bilancio dell’esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa sulle caratteristiche dell’operazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà negli esercizi successivi”.
La nuova versione dell’OIC 19 indica che, per esigenze di prudenza, siano privilegiate fasi giuridicamente rilevanti che diano certezze sull’ “an” e sul “quantum” degli effetti derivanti dalle sopra dette ristrutturazioni.
Tale impostazione implica un approccio di cautela nella capitalizzazione anche dei costi “intermedi” (capitolo 8), visto il lasso temporale che spesso intercorre tra il sostenimento di alcuni oneri e i predetti momenti, individuando le condizioni necessarie e una adeguata informativa.
Trattamento contabile del debito e dei costi di ristrutturazione nel caso di modifica sostanziale dei termini contrattuali e di riduzione del debito da rimborsare
I paragrafi 73B e 73C dell’OIC 19 definiscono il trattamento contabile della ristrutturazione del debito e dei relativi “costi di transazione” sia nel caso in cui il debito debba essere eliminato, sia nel caso in cui tale eliminazione non interviene, distinguendo tra società che applicano il criterio del costo ammortizzato (OIC 19, paragrafo 73B) e società che non applicano il criterio del costo ammortizzato (OIC 19, paragrafo 73C).
Per le società che applicano il costo ammortizzato, nel caso in cui interviene l’eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le rispettive regole di rilevazione iniziale dei debiti soggetti ad attualizzazione.
Per le società che non applicano il costo ammortizzato, la riduzione dell’ammontare del debito da rimborsare genera un provento finanziario come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario.
In tutti e due i casi la differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario costituisce un componente di reddito dell’esercizio in cui si verificano gli effetti della ristrutturazione del debito, da rilevare fra i proventi o, con meno probabilità, fra gli oneri finanziari.
Per quanto riguarda i costi di transazione, sebbene non sembra potersi affermare che nelle due diverse fattispecie prese in esame il documento delinei una disciplina sostanzialmente differente, dal punto di vista strettamente letterale le formulazioni adottate non sono perfettamente coincidenti. La disciplina dettata con riferimento alle società che non adottano il criterio del costo ammortizzato prevede esplicitamente la rilevazione dei costi di transazione “… nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio”, indicazione questa non presente nel precedente paragrafo 73B nel quale, invece, più genericamente, si afferma che “…i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell’utile o della perdita connessa all’eliminazione”. In particolare, la lettera del paragrafo 73B sembrerebbe poter delineare un’ipotesi di compensazione tra utile e costi di transazione (…i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell’utile o della perdita connessa all’eliminazione); nel successivo paragrafo 73C, al contrario, non vi è alcun riferimento alla possibile compensazione tra utile e costi di transazione.
La sopra richiamata frase è da intendersi quale “compensazione indiretta”. In altre parole, si tratta di uno “storno indiretto” in bilancio del provento iscritto nell’ “avere” (proventi finanziari) del conto economico mediante l’iscrizione dei costi nella sezione “dare” fra gli oneri finanziari. Tale impostazione è, peraltro, confermata dall’OIC 12 che al paragrafo 92 e al paragrafo 98 già chiarisce che nella voce “C16d) Proventi diversi dai precedenti” siano rilevati i componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito. Pertanto, non sono ammessi valori netti del beneficio. Simile disciplina è, peraltro, prevista anche per le cessioni di partecipazioni.
Trattamento contabile del debito e dei costi di ristrutturazione nel caso in cui non si verifica una modifica sostanziale dei termini contrattuali
Nel caso in cui non interviene l’eliminazione contabile del debito, è opportuno ai fini illustrativi distinguere tra società che adottano il criterio del costo ammortizzato (6.1.) e società che non adottano il costo ammortizzato (6.2.).
È opportuno premettere, in via generale, che tali modifiche non necessariamente si sostanziano in benefici economici per la società che realizza la ristrutturazione. Potrebbe, per esempio, aversi il caso di una ristrutturazione che allunga i termini di pagamento, rimodulando anche gli interessi. In questo caso, il “beneficio” per l’impresa è connesso alla dilazione del pagamento. Il beneficio economico, tuttavia, potrebbe non esistere, poiché, come indicato anche in seguito, i flussi economici attualizzati in uscita potrebbero addirittura essere superiori rispetto alla situazione originaria (NOTA 3).
6.1. Le società che adottano il criterio del costo ammortizzato
Al paragrafo 73B è previsto che: “[…] Quando non interviene l’eliminazione contabile del debito, si applica il paragrafo 61.
In tal caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito”.
Si osserva che l’ultima precisazione, dato che i costi di ristrutturazione rientrano nella più ampia categoria dei “costi di transazione”, potrebbe sembrare pleonastica. Infatti, il loro rinvio al futuro è implicito nel metodo del costo ammortizzato. Si ritiene, però, che detta precisazione sia stata posta per evitare dubbi interpretativi connessi al contenuto dell’abrogato OIC 6, che, si ripete, prevedeva in ogni caso l’imputazione di detti costi all’esercizio.
In merito al rinvio al paragrafo 61, si ritiene utile richiamare il suo contenuto: “Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sarà rimborsato anticipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari”.
Nella fattispecie della ristrutturazione del debito si può presumere che la “differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data” sia normalmente positiva e rappresenti l’insieme dei benefici per il debitore derivanti dall’operazione. Tale beneficio, secondo il paragrafo citato, va imputato al conto economico nell’esercizio in cui avviene la revisione della stima dei flussi finanziari (nel nostro caso, nell’esercizio in cui ha effetto l’operazione di ristrutturazione).
Per chiarire meglio quanto sopra, si fa notare che il paragrafo 73B si pone in una situazione in cui vengono combinate le fattispecie sia della rideterminazione dei flussi (che normalmente avviene in sede di valutazioni successive), sia del sostenimento di costi di transazione (che normalmente avviene in sede di rilevazione iniziale). A questo punto, per capire come esattamente applicare tali disposizioni, occorre far riferimento sia ai paragrafi dell’OIC 19 che trattano della rilevazione iniziale, sia a quelli che disciplinano le valutazioni successive.
La rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato in presenza di attualizzazione è affrontata al paragrafo 50, che così recita:
“Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito.
In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del debito e pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione come definiti al paragrafo 20. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell’operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione come definiti al paragrafo 20; tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell’operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale”.
La procedura è spiegata meglio nell’esempio riportato a pag. 39 dell’OIC 19:
“Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione
Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, che non deve includere l’effetto dei costi di transazione, e nel caso di specie pari all’1%. Se tale tasso di interesse si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato, che si ipotizza pari al 5%, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, in sede di rilevazione iniziale occorre:
1) calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato del 5% (€ 826,82); 2) al valore attuale così ottenuto sottrarre i costi di transazione che nel caso di specie sono pari a zero;
3) calcolare il tasso di interesse effettivo e utilizzarlo per le valutazioni successive del debito al costo ammortizzato. In assenza di costi di transazione, come nel caso di specie, non è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo in quanto esso coincide con il tasso di interesse di mercato del 5%”.
Si richiama anche il paragrafo 53, che stabilisce come deve essere trattata contabilmente la differenza derivante dall’attualizzazione.
“Nel caso dei debiti di natura finanziaria, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato ai sensi del paragrafo 50 utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra i proventi finanziari o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che le la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l’operazione”.
Dai due paragrafi e dall’esempio si apprende, quindi, la seguente procedura in sede di rilevazione iniziale: per ottenere il valore contabile del debito prima si attualizzano i flussi finanziari futuri, poi dal valore attuale ottenuto si sottraggono i costi di transazione. Infine, la differenza fra il valore contabile del debito e la liquidità ricevuta viene imputata a conto economico.
Per quanto riguarda la procedura in sede di valutazioni successive, si fa riferimento al citato paragrafo 61. Esso, infatti, viene applicato in situazioni in cui si presume che ci sia solo una variazione nei flussi finanziari futuri, senza il sostenimento di ulteriori costi di transazione (rispetto a quelli già sostenuti in sede di rilevazione iniziale).
Pertanto, nel paragrafo 73B l’elemento aggiuntivo, rispetto al paragrafo 61, è il capoverso in cui si precisa che i costi di transazione (sostenuti nella ristrutturazione del debito) rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito. Questa la procedura da seguire:
– Fase 1. Determinare il valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse effettivo originario;
– Fase 2. Rilevare a conto economico la differenza tra il valore attuale rideterminato in fase 1 e il precedente valore del debito;
– Fase 3. Rettificare il valore contabile del debito rideterminato con i costi di transazione sostenuti;
– Fase 4. Determinare il nuovo tasso di interesse effettivo che tiene conto dei nuovi costi di transazione e che permette di ammortizzare i costi di transazione lungo la durata del debito.
6.2. Le società che non adottano il criterio del costo ammortizzato
Quando non interviene la riduzione dell’ammontare del debito (ad esempio nel caso di riduzione dell’ammontare degli interessi maturandi e/o di modifica della tempistica originaria dei pagamenti), il paragrafo 73C relativo alle società che non adottano il criterio del costo ammortizzato prevede che “il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito”. In altre parole, il valore contabile del debito rimane inalterato, mentre il beneficio derivante dall’operazione di ristrutturazione verrà distribuito fra gli esercizi lungo la durata del debito stesso attraverso l’imputazione a conto economico di minori oneri finanziari.
Ai nostri fini, giova ricordare che l’OIC 19 dispone che i costi di transazione sono iscritti come risconti nella misura massima dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito e, in seguito, contabilizzati come tali.
In particolare, la nota n. 1 recita: “[i]l valore economico assunto dal debito a seguito della ristrutturazione rappresenta il valore attuale dei futuri pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell’operazione ante-ristrutturazione”. Per tale motivo, anche le società che non adottano il criterio del costo ammortizzato (e che si trovano in difficoltà finanziarie) sono tenute ad attualizzare comunque in via extra-contabile il debito ai fini della determinazione del limite massimo dei costi di ristrutturazione che possono essere sospesi per essere poi correlati ai relativi benefici negli esercizi successivi.
Se, per esempio, una società, con una massa debitoria pari a 1.000, grazie alla ristrutturazione porta gli interessi passivi futuri dall’8% annuale al 2% annuale, con restituzione del capitale entro 5 anni, assumendo per semplicità il vecchio tasso come il tasso di interesse effettivo, avremo che il valore economico del debito è pari a:
20/(1 + 0,08) + 20/(1 + 0,08)2 + 20/(1 + 0,08)3 + 20/(1 + 0,08)4 + 1020/(1 + 0,08)5 = 760
Ne consegue che i costi di ristrutturazione possono essere riscontati entro il limite massimo di 240.
In secondo luogo, la frase secondo cui “i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito”, va interpretata alla luce di quanto indicato nel paragrafo 70, secondo il quale “[i]costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali” (NOTA 4).
Infine, ci si chiede quali esattamente possano essere le modalità di verifica della recuperabilità dei risconti attivi, che può avvenire soltanto attraverso l’ottenimento dei benefici, definitivamente valutati nell’esercizio in cui ha effetto la ristrutturazione, secondo quanto previsto dalla citata nota n. 1. Si ritiene che la verifica dovrebbe riguardare soltanto la permanenza dei requisiti previsti nell’operazione di ristrutturazione.
A tale riguardo, il paragrafo 20 dell’OIC 18, “Ratei e risconti”, dispone che: “[a]lla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del rateo o del risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. Si effettua dunque una nuova valutazione per aggiornare il saldo a fine esercizio. Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche dell’eventuale ricuperabilità dell’importo iscritto in bilancio”. Il successivo paragrafo 23 prevede più specificamente che “[p]er quanto riguarda la valutazione dei risconti attivi è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi differiti. Se tale beneficio è inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore. La società rileva una perdita di valore nella voce B10d) «svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide» del conto economico in contropartita della riduzione del risconto attivo”. La recuperabilità del risconto dovrebbe, quindi, nel caso concreto essere ricondotta anche alla realizzabilità del piano e monitorata nel corso del tempo.
Trattamento contabile del debito e dei costi di ristrutturazione nel caso in cui si verifichi sia una riduzione del debito sia una riduzione degli interessi
Sino ad ora, per le società che non applicano il costo ammortizzato, sono state ipotizzate due situazioni in cui o si verifica una riduzione del debito o si ottiene un altro beneficio come ad esempio la riduzione del tasso di interesse, con le conseguenze contabili sopra esaminate. Resta, in ogni caso, da verificare come debbano essere trattati i costi di transazione riferiti ad un’operazione che ha comportato sia una riduzione del debito, che ulteriori benefici economici futuri (ad esempio la riduzione del tasso d’interesse). La tematica non è presa in considerazione dal principio contabile, sebbene rappresenti, nella realtà delle operazioni di ristrutturazione del debito, l’ipotesi forse più diffusa.
L’OIC 11 (2018), laddove tratta di fattispecie non espressamente previste dai principi contabili nazionali, prevede che, in assenza di regole applicabili in via analogica, occorre riferirsi ai postulati di bilancio e, fra essi, per primo quello della competenza economica. È sicuramente sostenibile, perché conforme anche al principio di prudenza, imputare i costi all’esercizio nel quale si è avuta la riduzione del debito, sino a concorrenza dello stesso; l’eventuale parte residua seguirà negli esercizi successivi il verificarsi degli altri benefici, attraverso la tecnica dei risconti attivi, come spiegato nei paragrafi precedenti.
Trattamento dei costi di ristrutturazione nel caso in cui non vi sia coincidenza tra l’esercizio nel quale gli stessi sono stati sostenuti e la data della ristrutturazione
Altra questione di particolare importanza è come debbano essere trattati i costi di transazione nel caso in cui non vi sia coincidenza tra l’esercizio in cui gli stessi sono stati sostenuti e quello (ovviamente successivo) in cui si hanno (o si iniziano ad avere) i relativi benefici.
L’OIC 19 non tratta nello specifico come contabilizzare i costi sostenuti in un esercizio antecedente a quello in cui l’accordo diviene efficace, né per le società che adottano il costo ammortizzato né per quelle che non lo adottano.
Il CNDCEC ritiene che i costi sostenuti in un esercizio antecedente a quello in cui l’accordo diviene efficace siano imputati quali costi sospesi tra i risconti attivi (se soddisfatte le condizioni per l’iscrizione di tali costi come risconti attivi e nei limiti sempre del beneficio economico previsto), in quanto assimilati ad oneri di finanziamento. Ciò prescinde dal fatto che questi siano sostenuti da società che non adottano o che adottano il costo ammortizzato. Ovviamente, nel momento in cui l’accordo diviene efficace tra le parti, i costi sospesi impattano sul valore del debito secondo le modalità previste per l’adozione del costo ammortizzato.
La capitalizzazione dei costi rispetto ai quali il beneficio economico non è stato ancora ottenuto, rientra nel criterio generale della recuperabilità fissato dall’OIC 18.
Anche in questo caso vale quanto detto nel paragrafo precedente: nella fattispecie, il postulato di riferimento deve essere in primo luogo la prudenza e poi la competenza economica. Occorrerà, quindi, verificare se i benefici futuri della ristrutturazione soddisfano le condizioni di “recuperabilità” per poter essere iscritti come “risconti attivi” ed in conseguenza di ciò rinviare l’imputazione dei costi sostenuti, per correlarli ai benefici ragionevolmente certi.
Fatti successivi e informativa di bilancio
In molte circostanze è possibile che gli eventi inerenti a un’operazione di ristrutturazione siano confermati o non confermati dai fatti successivi intervenuti tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio.
Il periodo successivo potrebbe, peraltro, essere anche più prolungato del periodo normalmente previsto a livello codicistico per la convocazione dell’assemblea di approvazione, poiché le società in crisi spesso approvano il bilancio in funzione proprio della presenza di informazioni necessarie alla sua corretta compilazione.
Gli eventi successivi, in ossequio al principio di competenza, sono tenuti in considerazione per la corretta contabilizzazione delle spese.
A tale riguardo, occorre ricordare che l’OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, distingue tra:
– fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
– fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
– fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.
La società potrebbe avere una informazione successiva (per esempio, la non omologa di una proposta di concordato) che evidenzia l’impossibilità a capitalizzare le spese, così come potrebbe avere la conferma alla sospensione dei costi di ristrutturazione.
Potrebbero verificarsi anche circostanze che determinano la mancanza di continuità aziendale. In tal caso, la redazione del bilancio segue le indicazioni dell’OIC 11 (2018).
Appendice A – OIC 19, Debiti, Paragrafi 73 – 73c
ELIMINAZIONE CONTABILE
La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L’estinzione di un debito e l’emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l’eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all’Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.
73A. La data dalla quale si rilevano gli effetti dell’eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l’accordo (cfr. Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito) diviene efficace tra le parti. Ad esempio nei casi di ristrutturazione del debito la data coincide:
a) in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;
b) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., con la data in cui l’accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l’accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all’omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell’omologa;
c) in caso di piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f., qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori.
Se la data in cui l’accordo diviene efficace ricade tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di bilancio dell’esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa sulle caratteristiche dell’operazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà negli esercizi successivi.
Società che applicano il criterio del costo ammortizzato
73B. Per le società che applicano il metodo del costo ammortizzato, quando interviene l’eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell’utile o della perdita connessa all’eliminazione. Quando non interviene l’eliminazione contabile del debito, si applica il paragrafo 61. In tal caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.
Società che non applicano il criterio del costo ammortizzato
73C. Per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato, i costi di transazione sono imputati a conto economico nell’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Nel caso di riduzione dell’ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.
Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell’ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito (nota 5). Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità.
Appendice B
(Testo dell’allegato)
Appendice C
(Testo dell’allegato)
—
Note:
1) Si veda anche: CNDCEC/IRDCEC (oggi FNC) (2013), Circolare n. 30/IR, Il ruolo del professionista nella composizione negoziale della crisi,
disponibile su: http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=bdaffa44-31b8-4aaa-81aa-4e23b49efdad.
Sull’attività dell’attestatore, si veda anche: AIDEA, IRDCEC (oggi FNC), ANDAF, APRI, OCRI (2014), Principi di attestazione dei piani di risanamento.
Il documento è stato validato dal CNDCEC nel settembre 2014 ed è disponibile su:
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=68b9d9a9-be96-4eb3-87c3-98d2dc7792ab.
2) L’IFRS 9 afferma che “[p]er l’applicazione del paragrafo 3.3.2, i termini sono considerati sostanzialmente difformi se il valore attualizzato dei flussi finanziari secondo i nuovi termini, inclusa qualsiasi commissione pagata al netto di qualsiasi commissione ricevuta e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta come minimo del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della passività finanziaria originaria […]” (IFRS 9, B3.3.6).
3) Per un esame del trattamento fiscale inerente alle sopravvenienze passive collegate ad operazioni di ristrutturazione del debito, si veda anche la recente Risposta n. 85 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “Articolo 88, commi 4-bis e 4-ter del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Trattamento fiscale della sopravvenienza attiva da falcidia concordataria ALFA”, disponibile su: https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2018/novembr e+2018+interpelli/interpello+85+2018/Risposta+n.+85+del+2018.pdf.
4) Il presente documento accomuna il concetto di “risconti attivi”, riferito alle voci di stato patrimoniale, a quello di “addebito a conto economico … a quote costanti”: sembra trattarsi di regola tendente a semplificare la procedura per le società che non adottano il costo ammortizzato. Si ritiene che sia comunque possibile ripartire il costo (se di entità rilevante), sospeso attraverso i risconti attivi, con la sua imputazione con metodo finanziario agli esercizi di durata del prestito.
5) Il valore economico assunto dal debito a seguito della ristrutturazione rappresenta il valore attuale dei futuri pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell’operazione anteristrutturazione.
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