ASPI Per l’ASPI diviene obbligatorio versare il contributo in tutte le ipotesi in cui la risoluzione del rapporto fa scattare il diritto alla prestazione l contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere calcolato tenendo conto delle frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, nel limite massimo degli ultimi 36 mesi.
L’ammontare mensile del contributo è pari a 40,3167 euro. Per i dipendenti con un’anzianità superiore a 3 anni, il contributo massimo dovuto è pari a 1.451,40 euro (valori per il 2013).
È questa la conclusione a cui giunge l’Inps, il quale, con la circolare 44/2013 diffusa ieri, porta alla cassa il ticket sui licenziamenti introdotto dalla riforma del mercato del lavoro (legge 92/12).
Nel documento l’istituto di previdenza fornisce ad aziende e intermediari i criteri e le modalità per il pagamento del contributo che colpisce le risoluzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi a partire da gennaio 2013.
A regime (ossia dal prossimo mese di aprile), il contributo va pagato entro il termine di scadenza della denuncia contributiva riferita al mese successivo a quello in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio, per una cessazione di maggio 2013, il contributo andrà versato entro la scadenza relativa alla denuncia di giugno 2013).
Per quanto riguarda le risoluzioni verificatesi nei primi tre mesi dell’anno, grazie alla previsione contenuta nella delibera del Cda del 1993, i datori di lavoro potranno effettuare il pagamento entro il 17 giugno 2013 (scadenza del periodo di paga “maggio 2013”).
Va osservato che l’originario testo della norma in commento nè stato sensibilmente modificato dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/12), che lo ha riformulato introducendo due importanti novità: lo svincolamento del contributo dalla misura della prestazione Aspi spettante al lavoratore cessato; l’introduzione di un parametro (41% del massimale mensile) utile ai fini della determinazione del relativo ammontare. Rispetto a tale ultimo aspetto, confermando quanto anticipato su questo giornale in più occasioni, l’Inps chiarisce che il riferimento va effettuato rispetto alla somma limite individuata dalla legge per determinare l’importo dell’indennità mensile spettante all’interessato (1.180 euro per il 2013).
Lo sganciamento del contributo dalla misura dell’indennità spettante al lavoratore determina poi, secondo l’istituto di previdenza, l’uniformità della quota da versare, che prescinde dalla tipologia del rapporto di lavoro (full time o part time).
L’obbligo del versamento del contributo scatta in tutti i casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro fa sorgere, in capo all’interessato, il diritto teorico alla prestazione, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. A tale proposito va ricordato che, ai fini dell’accesso all’assicurazione sociale per l’impiego, la legge pone due requisiti di carattere contributivo: 2 anni di assicurazione e 1 anno di contribuzione. Laddove detti requisiti non siano posseduti dall’interessato, la fruizione della nuova indennità è preclusa. Se, tuttavia, il motivo della cessazione del rapporto è, per esempio, il licenziamento, detta causa di risoluzione fa sorgere il teorico diritto all’Aspi anche se il soggetto, in conseguenza della sua situazione contributiva (assenza dei requisiti), non potrà materialmente beneficiare della prestazione; di conseguenza, in questo caso, il contributo per la cessazione è dovuto.
Con riferimento alla quota da versare, l’istituto di previdenza precisa che la stessa va riproporzionata in tutti i casi in cui la durata del rapporto sia inferiore a 12, 24 o 36 mesi.
Ai fini della determinazione dell’anzianità aziendale, vanno computati per intero i mesi in cui il lavoratore ha prestato attività per almeno 15 giorni di calendario. I periodi di fruizione del congedo straordinario ex Dlgs 151/2001 non entrano nel computo dell’anzianità; in quest’ultima vanno inclusi tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato.
Quelli a termine si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se il datore di lavoro ha beneficiato della restituzione del contributo addizionale Aspi (1,40% in quanto ha provveduto a stabilizzare il lavoratore. Il versamento va effettuato in unica soluzione.
Il contributo è dovuto, infine, sia per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione, sia nelle procedure di conciliazione da tenersi presso la Direzione territoriale del lavoro (Dtl) conclusesi con esito positivo.

l contributo per finanziare l’Aspi, collegato alle interruzioni dei rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato non è dovuto dai datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità di cui alla legge 223/91.
L’esenzione dal ticket è prevista, poi, anche per le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel quadro dei provvedimenti di «tutela dei lavoratori anziani» di cui all’articolo 4 della legge 92/2012, nonché – limitatamente al triennio 2013-2015 – per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto in cui, comunque, sia garantita la continuità occupazionale e nelle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Per i lavoratori domestici, l’esenzione dal contributo è stata già prevista dall’Inps con la circolare 25/2013.
Nel documento diffuso il 22 marzo 2013, l’istituto di previdenza ricorda che il versamento va effettuato in unica soluzione e, quindi, non è rateizzabile. Per i termini di versamento, si veda l’articolo a fianco.
I pagamenti effettuati oltre la scadenza prevista, saranno assoggettati alle stesse sanzioni previste per i versamenti dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro. Nella parte finale della circolare 44/2013, l’Inps fornisce, inoltre, alcune precisazioni inerenti alla contribuzione Aspi ordinaria e addizionale.
Riguardo al contributo ordinario viene ribadita la misura dell’1,61% per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera lo sgravio contributivo introdotto dalla legge 183/2011, nonché per quelli mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione. Viene prevista, invece, l’sclusione sia dal contributo ordinario, sia dall’addizionale per gli apprendisti assunti dalla liste di mobilità. Per i dipendenti somministrati, invece, il contributo Aspi ordinario è più leggero (1,31%).
Con riferimento al contributo addizionale (1,40%), l’istituto di previdenza – come, peraltro già più volte anticipato in precedenti articoli pubblicati su Sole 24 Ore – fornisce due importanti precisazioni, ossia l’esclusione dell’onere per i lavoratori assunti a termine dalle liste di mobilità (legge 223/91) e l’applicabilità delle riduzioni, previste dalla legge, per le assunzioni a termine agevolate (ad esempio, contratti di inserimento stipulati entro il 31 dicembre 2012, assunzione di over 50 e donne in particolari situazioni occupazionali ex lege 92/2012).

Contribuzione

Ci sono tre tipi di contributi a carico delle aziende per finanziare ASPI e Mini ASPI:

  • contributo ordinario (art.2, commi 25-27 e comma 36, della riforma): con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aziende pagano un contributo ordinario dell’1,31% dell’imponibile a cui si aggiunge lo 0,30% previsto dall’art. 25 della legge n. 845/78(fondi inter-professionali). Quindi, le aziende pagano un contributo complessivo dell’1,61%anche per gli apprendisti. Sono previste una serie di riduzioni per alcune settori o categorie di impresa.
  • Contributo addizionale (art. 2, comma 28): sempre con effetto sui periodi a partire dal primo gennaio, c’è un contributo addizionale dell’1,40% dell’imponibile per tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (contratti a termine). Quindi, per i lavoratori a tempo determinato le aziende pagheranno untotale del 3,01% (1,61% + 1,40%). Attenzione: il contributo si paga per tutti i contratti a termine in essere al primo gennaio 2013, non solo per quelli stipulati dopo questa data.
    Sono esclusi (comma 29 art.2): contratti di sostituzione di lavoratori assenti, contratti stagionali, apprendisti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
  • Contributo per interruzione di lavoro indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (art.2, commi 31–35): è un contributo per ogni 12 mesi di anzianità negli ultimi tre anni dovuto in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (in pratica, i licenziamenti) intervenuti a decorrere dal primo gennaio 2013. Riguarda anche l’apprendistato, anche nel caso in cui il contratto non venga rinnovato al termine della formazione.

Quando il contributo non è dovuto: appalto ed edilizia. Il contributo di licenziamento all’Inps per finanziare l’ASpI, come precisa la circolare Inps e secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 34 della Riforma Fornero,  non è dovuto, per il periodo 2013 – 2015, nei seguenti casi:

  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
  • interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, percompletamento delle attività e chiusura del cantiere.

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