Con la determinazione da parte dell’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi) che, in media per il 2013, subisce un aumento pari all’1,1 per cento, è possibile procedere a rivalutare i minimali, i massimali, i tetti retributivi e ogni altro valore che in base alla normativa vigente deve essere annualmente indicizzato.
Per l’anno 2014 presenta è presente un nuovo parametro che deve essere aggiornato, il contributo ASPI. Infatti lo stesso viene calcolato su un valore di base che serve a individuare il contributo, dovuto all’Inps, per la cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, introdotto a partire dal 1° gennaio 2013 dalla riforma del mercato del lavoro.
L’ammontare del predetto contributo o finanziamento è stabilito nella misura del 41% della soglia di riferimento utile al calcolo dell’Aspi che, per il 2013, era pari a 1.180 euro.
Per l’anno 2014 la soglia di riferimento utile al calcolo Aspi rivalutata in base all’indice Foi si attesta nella misura di euro 1.192,98. Per cui applicando il 41% a tale importo, si ottiene il valore riferito a 12 mesi, corrispondente a 489,12 euro. Ne deriva che il contributo sui licenziamenti, nella sua massima espressione pari a 36 mesi, per l’anno in corso sarà pari a 1.467,00 euro (489,62 X 3).
Si rammenta che l’Inps nella circolare 44/13 ha chiarito che il contributo Aspi deve essere calcolato tenendo conto anche delle frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, nel limite massimo degli ultimi 36 mesi. Per il calcolo dell’anzianità complessiva non vanno presi in considerazione i periodi di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/01).
Il contributo Aspi è dovuto anche per le cessazioni degli apprendisti, diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore. Si ricorda che il contributo Aspi sui licenziamenti non è rateizzabile (come avviene per il contributo di ingresso alla mobilità). In ogni caso può rientrare (insieme agli altri contributi dovuti) tra le somme oggetto di rateazione, concessa dall’Istituto sulla base della normativa vigente.
Per precisione si evidenzia che la cifra soglia per il calcolo dell’Aspi (oggi 1.192,98 euro) non va confusa con l’importo massimo di Aspi erogabile, che corrisponde al massimale Cigs più elevato, che per il 2014, è pari a 1.165,58 euro.
Altro importo oggetto di rivalutazione è costituito dal massimale contributivo previsto dalla legge 335/95. Il predetto massimale ammonta con la rivalutazione ad euro 100.123,00.
Per quel che concerne la gestione separata una serie di modifiche hanno inciso sulla determinazione delle aliquote di finanziamento, al punto tale da ridisegnare il quadro già tracciato dalla riforma Fornero. La legge di stabilità per il 2014 ha previsto, infatti, l’aumento dal 21% (aliquota stabilita per il 2014) al 22% (era 20% nel 2013) per coloro che risultano iscritti alla gestione separata ma hanno un’altra copertura previdenziale obbligatoria. I contributi dovuti passeranno al 23,5%, il prossimo anno.
I titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata, privi di altra copertura previdenziale, hanno ottenuto lo stop all’aumento di un punto precedentemente stabilito; per loro,dunque, l’aliquota resta al 27,72 per cento. Per tutti gli altri, invece, resta valida la progressione introdotta dalla legge 92/12, che per il 2014 colloca l’aliquota al 28,72 per cento. Nelle percentuali di contribuzione indicate (ad eccezione del 22%) è compresa la parte (0,72%) destinata alla copertura delle prestazioni di maternità, malattia e Anf.
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