Con l’Interpello n. 29/2013 del 23 ottobre 2013 del Ministero del Lavoro viene esaminato il tema del diritto alla Disoccupazione ( ASpI ) nel caso di licenziamento del lavoratore per motivi disciplinari.
Il Ministero con la risoluzione inizia con le considerazioni carattere generale della norma dell’articolo 2, comma 31, della Legge del 28 Giugno 2012, n. 92 recante le “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
Si rammenta che il predetto articolo è stato oggetto di modifiche con la Legge n. 228 del 24 dicembre del 2012 (legge di stabilità), i cui effetti sono iniziati a decorrere, per l’appunto, dal 1° Gennaio 2013.
Tanto premesso, il comma 31 dell’articolo 2 legge 92/2012, statuisce che: quando c’è una interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a prescindere dai requisiti contributivi) che da diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria cioè ASpI, a partire dal 1° Gennaio 2013, il Datore di Lavoro deve versare all’INPS una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Al fine di calcolare l’anzianità aziendale del lavoratore vanno compresi i periodi di lavoro caratterizzati da un contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione al cosiddetto “contributo addizionale” ( a carico del datore di lavoro per i contratti a tempo determinato ) pari al 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Dopo le considerazioni fatte in precedenza, il ministero esamina la questione su un punto fondamentale e cioè se il licenziamento disciplinare possa rappresentare uno status di disoccupazione involontaria e come tale degno di essere coperto dall’indennità di disoccupazione – AspI.
Dalla normativa che regola l’indennità di disoccupazione ordinaria emergono i seguenti punti fondamentali:
– le cause di esclusione del diritto all’ASpI sono rigide e tassative e riguardano i casi di dimissioni del lavoratore;
– in più l’esclusione di tale diritto opera quando c’è una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ( accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore ).
Su tali aspetti vi sono le circolari INPS emanate negli ultimi anni ( Circ. n. 97/2003, 142/2012 e 44/2013 ) che chiariscono le eccezioni in riguardo a tali punti elencati.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si assume che l’indennità di disoccupazione – ASpI – spetta anche la lavoratore licenziato per motivi disciplinari.
Le circolare INPS, sopra richiamate, evidenziano tale circostanza ed ammissione. Le motivazioni che consentono di far rientrare tale risoluzione del rapporto tra quelli per i quali è prevista l’erogazione dell’ASPI. Infatti il licenziamento disciplinare già di per se è una punizione del lavoratore e perciò non se ne può aggiungere un’altra dettata dalla privazione del diritto all’indennità di disoccupazione.
Tale prerogativa trova fondamento della Costituzione Italiana, ed in particolare begli articoli 31 e 37, dal momento che dalla loro portata si evince che tale causa di licenziamento è già una efficace sanzione.
A ciò si aggiunge anche la linea interpretativa adottata dalla Corte Costituzionale nel punto in cui afferma che il licenziamento disciplinare può essere considerato un’adeguata risposta dell’ordinamento al comportamento del lavoratore.
Inoltre, si aggiunge qualche pronunciamento della Corte di Cassazione, laddove afferma che “l’adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio di potere discrezionale”, non ritenendosi, pertanto, l’automatica o conseguente la privazione del diritto all’indennità di disoccupazione.
Da tali analisi normative e giurisprudenziali ( ed aggiungiamo anche: sulla scorta delle esplicazioni fornite, negli ultimi anni dall’INPS ), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come sopra citato, ritiene legittima la concessione dell’ASpI al lavoratore licenziato per motivi disciplinari.
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