L’INPS con la circolare n. 145 del 9 ottobre 2013 ha illustrato quali sono i soggetti interessati, le procedure di presentazione delle domande, ed i termini ed ha inoltre fornito delucidazioni su come accedere alla liquidazione in una unica soluzione del trattamento di ASpI e Mini-ASpI al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
L’attuazione al contenuto dell’art. 2 comma 19 della legge n. 92/2012 (legge Fornero) è stata adempiuta con l’emanazione del Decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 il quale – in via sperimentale e nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini-ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
Ambito di applicazione
I soggetti destinatari dell’intervento sono i lavoratori beneficiari dell’indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:
- intraprendere un’attività di lavoro autonomo;
- avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa;
- associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;
- sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;
- intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro – che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI – ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
Inoltre la circolare n. 145 del 2013 ed il decreto di cui sopra chiariscono che:
- attività di lavoro autonomo è da intendere l’esercizio di arti o professioni che comporti l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti;
- attività di auto impresa o di micro impresa: si richiamano le disposizioni contenute rispettivamente nel D.lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e nel Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.
Il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti. Con particolare riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il presente beneficio è alternativo a quello previsto dall’art. 2, comma 10-bis della legge n. 92/2012 che prevede un’agevolazione contributiva nel caso di assunzione di percettore di ASpI.
Aspetti procedurali e contabili
La circolare n. 145 del 2013 chiarisce che la prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell’indennità ASpI o Mini-ASpI spettante ma non ancora percepita.
DOMANDA
La domanda, per la liquidazione in unica soluzione della prestazione di ASpI o Mini-ASpI, va inoltrare all’INPS entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa. Ai fini della presentazione della domanda in particolare si ricorda che in caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario della prestazione deve informare l’INPS – a pena di decadenza dall’indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI – entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Posto quanto sopra, qualora l’attività autonoma, l’attività di auto impresa o di micro impresa o parasubordinata o l’associazione in cooperativa sia iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o Mini-ASpI, la domanda intesa ad ottenere l’anticipazione delle predette prestazioni deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI. Il termine dei 60 giorni riconosciuto per la domanda di anticipazione della prestazione non esime dal rispetto del termine previsto a pena di decadenza. Per coloro che siano già beneficiari della indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI ed abbiano altresì – alla data di pubblicazione della odierna circolare (9/10/2013) – già avviato una attività di lavoro autonomo, un’attività di auto impresa o di micro impresa o un’attività parasubordinata o si siano associati in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorrerà dalla data di pubblicazione della circolare. Si precisa, altresì, che laddove il soggetto interessato sia divenuto beneficiario dell’indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI in misura ridotta per un importo pari all’80% dei proventi preventivati per lo svolgimento di attività lavorativa in forma, la prestazione verrà erogata in misura intera.
Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di anticipazione delle predette prestazioni l’INPS precisa che dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:
- via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’Istituto;
- tramite Patronato/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto;
- tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL telefonando gratuitamente al numero 803164 da rete fissa o al numero 06 164164 a pagamento da rete mobile secondo il proprio piano tariffario.
Nel corso della trasmissione della domanda di anticipazione:
- ai lavoratori che risultano già beneficiari di prestazione ASpI o Mini-ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione;
- ai lavoratori che non risultano ancora beneficiari di prestazione ASpI o Mini-ASpI verrà richiesto in automatico di compilare domanda di indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI;
- effettuato l’invio della predetta domanda, sarà possibile compilare ed inoltrare la domanda di anticipazione della prestazione richiesta.
Inoltrata l’istanza il sistema attribuisce ad essa un numero di protocollo informatico.
DOCUMENTAZIONE
A norma di quanto disposto per legge, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà. Ciò premesso, l’istanza intesa ad ottenere l’anticipazione della prestazione di ASpI o Mini-ASpI dovrà, pertanto, contenere quanto di seguito indicato. Nei casi in cui, per l’esercizio dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione, sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovrà essere dichiarato il rilascio dell’autorizzazione ovvero l’iscrizione agli albi medesimi unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica. Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente alla indicazione degli estremi per la successiva verifica. Più in particolare, in attuazione delle norme citate, per quanto concerne le attività maggiormente ricorrenti si riportano di seguito – a mero titolo esemplificativo – le modalità attraverso cui è possibile certificare l’avvio di attività lavorativa in forma autonoma:
- per le attività commerciali, è possibile fare riferimento agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) o, laddove prevista per legge, alla richiesta di autorizzazione formulata al Comune competente per territorio o agli estremi dell’autorizzazione già rilasciata;
- per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i mediatori, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all’iscrizione nel Registro delle Imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure all’iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.);
- per l’attività artigiana, è possibile fare riferimento oltre che agli estremi della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) all’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane, tenuto dalle Commissioni provinciali per l’artigianato, che operano presso le Camere di Commercio;
- per le attività professionali, è possibile fare riferimento all’iscrizione all’albo, comprovata da dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- per l’attività di lavoro associato in cooperativa, è possibile produrre gli estremi dell’ iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché dell’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio, lo stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata.
Per le attività per le quali non esista l’albo o non sia obbligatoria l’iscrizione, come pure nei casi di attività commerciali per le quali sia stata chiesta ma non ancora rilasciata la relativa autorizzazione, la domanda di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione o da ogni altro elemento che attesti l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività che dà titolo a richiedere l’anticipazione (numero di partita IVA, contratto di affitto, utenze, ecc. iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 1, co. 26 della legge n. 335 del 1995) ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del Decreto interministeriale n. 73380 del 2013. Laddove per l’esercizio dell’attività denunciata sia prescritta autorizzazione amministrativa del Comune o dell’Autorità di P.S., è possibile fare riferimento alla richiesta dell’autorizzazione o, se già conseguita, agli estremi dell’autorizzazione medesima.
EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
L’INPS accerterà preventivamente, ai fini dell’erogazione della prestazione, che sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi in capo ai richiedenti di una indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI.
Il predetto accertamento avverrà basandosi sull’idoneità degli elementi forniti nella domanda mediante dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 o sull’idoneità della documentazione prodotta. In caso positivo, in procedura informatica DSWeb verrà posta la corrispondente prestazione mensile di ASpI o Mini-ASpI con il “codice di stato” “D” (Definita), con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione. Le Strutture territoriali, quindi, determinano l’importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un’unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo. La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento. L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità di disoccupazione ASpI o Mini-ASpI potrà avvenire:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro. Si sottolinea che per il periodo di trattamento anticipato non spettano le prestazioni accessorie e cioè ANF e contribuzione figurativa. Si precisa, infine, che in tutte le ipotesi di fruizione dell’indennità ASpI o Mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
RESTITUZIONE DELLA PRESTAZIONE ANTICIPATA IN CASO DI RIOCCUPAZIONE
Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, l’indennità anticipata dovrà essere restituita. Al riguardo, la struttura territoriale INPS procederà ad effettuare i controlli, tramite UNILAV, sulla instaurazione di rapporti di lavoro subordinati.
MONITORAGGIO
La legge dispone che la corresponsione dell’anticipazione dell’indennità ASpI e Mini-ASpI è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015: toccherà all’INPS monitorare gli oneri derivanti dal riconoscimento dell’anticipazione suddetta ai soggetti beneficiari trasmettendo le relative risultanze al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Lavoratori autonomi e coop Con un’altra circolare (145/13) l’Inps dà il via alle domande per ottenere il pagamento anticipato di Aspi e mini-Aspi, in un’unica soluzione per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa, associarsi in cooperativa eccetera. Gli interessati devono presentare domanda, esclusivamente telematica (allegando la documentazione giustificatrice), entro la fine del periodo di fruizione dell’Aspi (o mini-Aspi), comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio della nuova attività. Se l’attività è iniziata durante il rapporto dipendente (successivamente cessato) che ha permesso al lavoratore di ricevere l’Aspi, i sessanta giorni decorrono dalla data di richiesta di quest’ultima. Se l’attività da finanziare è già iniziata, i sessanta giorni decorrono dal 9 ottobre 2013. L’istanza si può inoltrare usando i servizi online, tramite i patronati o tramite il contact center dell’Inps. Alle domande verrà attribuito un ordine cronologico in base al momento della presentazione (operazione obbligata in quanto le risorse sono limitate). Dopo averne verificato il diritto, l’Inps procede al pagamento tramite banca o posta.
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