Per l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione tributaria n. 54/E del 2017, l’assegnazione agevolata dei beni ai soci di società di persone poste in liquidazione nel 2016 si perfeziona tramite comportamento concludente e versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, senza necessità di indicazione in dichiarazione dei redditi.
L’assegnazione agevolato ai soci è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 con i commi dal 115 al 120. In base alla norma richiamata le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. ed S.a.p.a. che, entro il 30 settembre 2016, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, è prevista l’applicazione, previa opzione, di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8% (la percentuale per le società non operative passa al 10,5%).
L’imposta sostitutiva è versata in due rate entro i termini di seguito riportati:
- la prima, pari al 60% dell’importo complessivo, doveva essere versata entro il 30 novembre 2016
- la seconda con scadenza il 16 giugno 2017.
In merito all’ipotesi in commento l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/E del 1° giugno 2016 chiariva che il perfezionamento dell’opzione non avviene con il versamento della predetta imposta (l’omesso/insufficiente versamento è ravvedibile) bensì con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e dell’imposta stessa. A tal fine, pertanto, nel Modello Redditi 2017 (periodo d’imposta 2016) è stata inserita l’apposita sezione; ad esempio per il Modello Redditi SP 2017 la sezione di riferimento è la sezione XXII del quadro RQ.
Per le società di persone poste in liquidazione nel 2016 che abbiano chiuso il periodo d’imposta anteriormente al 31 dicembre 2016 la Risoluzione in commento ricorda che in tal caso trovano applicazione le stesse regole previste per i soggetti IRES, ossia quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dall’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014. Per cui una società di persone, in caso di periodo di imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 2016, presenta la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello dichiarativo dell’anno precedente in cui non è, ovviamente, riportato la relativa sezione di opzione.
In tal ipotesi è chiesto, in che modo debba intendersi perfezionata l’assegnazione del bene al socio, per una società che ha esercitato l’opzione ma che successivamente (e prima del 31/12/2016) abbia chiuso il periodo d’imposta (perché in liquidazione). La domanda è dovuta al fatto che il predetto Modello Unico 2016 non contiene alcuna sezione dedicata all’agevolazione in esame.
Per l’Agenzia delle Entrate, in tale ipotesi trova applicazione il principio generale del comportamento concludente (articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 442/1997), secondo cui l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.
Sulla base di ciò, conclude l’Agenzia delle Entrate, solo per i soggetti in questione, l’esercizio dell’opzione deve intendersi valido laddove siano stati rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento dell’imposta sostitutiva dovuta. Tali soggetti, tuttavia, dovranno redigere un prospetto di raccordo, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all’imposta dovuta per la definizione dell’opzione in parola, che potranno inviare all’Ufficio territorialmente competente oppure conservare ed esibire a richiesta degli Organi di controllo.
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