AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 agosto 2019, n. 347
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Assegnazione azioni a dipendenti in sede di capitalizzazione – Articolo 24 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articoli 23, comma 2, lettera b), 50, comma 1, lettera c-bis), 51, comma 2, del TUIR e articolo 16 Convenzione Contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Regno Unito
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA SGR S.p.A. (in seguito, anche ALFA) è una società di gestione del risparmio costituita nel 2010 dalla società Holding.
Alla fine del 2014, il Sig. Q viene nominato amministratore della Holding e alcuni membri del consiglio di amministrazione di ALFA – in vista della riorganizzazione dell’attività di gestione dei fondi dalla stessa esercitata – hanno stipulato con la società BETA S.r.l., integralmente partecipata ed amministrata dallo stesso Sig. Q, un accordo per l’investimento da parte di quest’ultimo nella Holding (in seguito, “Vecchio Accordo”).
Tale Accordo, superato dal successivo accordo del 3 dicembre 2015, prevedeva l’acquisto da parte di BETA S.r.l. di n. 45.000 azioni nella Holding, nonché una serie di clausole volte a regolare la fuoriuscita di BETA S.r.l. dalla compagine societaria della Holding in caso di cambio di controllo o in caso di cessazione dalla carica di amministratore del Sig. Q.
In data 19 dicembre 2014, ALFA ha conferito il “ramo d’azienda” rappresentato dal complesso delle attività, passività e rapporti afferenti l’attività di gestione dei fondi alternativi, in ALFA LLP a fronte di una partecipazione del 30 per cento.
Per effetto di tale conferimento, ALFA si è trovata priva di masse in gestione e ad essere titolare di una partecipazione del 30 per cento nella conferitaria ALFA LLP.
In data 16 febbraio 2015, l’Assemblea dei Soci di ALFA ha nominato il Sig. G consigliere di amministrazione.
In data 3 dicembre 2015, la Holding ha sottoscritto con BETA S.r.l. un contratto condizionato per la vendita in favore di quest’ultima di una partecipazione azionaria pari al 30 per cento del capitale sociale di ALFA (cd. “Accordo Holding – BETA S.r.l. – Sig. Q” o “nuovo Accordo”). Il “nuovo accordo” ha previsto, in particolare, che:
1) la Holding venda a BETA S.r.l. un numero di azioni di ALFA rappresentative del 30 per cento del capitale sociale;
2) BETA S.r.l., a fronte dell’acquisto di tale partecipazione in ALFA, corrisponda alla Holding un corrispettivo “provvisorio” di euro 450.000,00 sulla base di un valore del patrimonio netto di ALFA di euro …. , oggetto di successivo aggiustamento, per tenere conto delle variazioni di patrimonio netto contabile che dovessero intervenire rispetto al patrimonio netto contabile risultante dalla situazione patrimoniale definitiva predisposta in vista dell’esecuzione della compravendita azionaria;
3) l’ingresso di BETA S.r.l. nel capitale sociale di ALFA avvenga solo dopo che la stessa abbia scorporato la partecipazione del 30 per cento in ALFA LLP.
In data 21 novembre 2016, analogo contratto, sospensivamente condizionato ed ulteriormente assistito da previsioni dirette a regolare alcuni aspetti del trasferimento di partecipazioni pattuito, è stato sottoscritto con il Sig. G per la vendita in suo favore di azioni per un numero corrispondente al 7,5 per cento del capitale sociale di ALFA (di seguito, “Accordo ALFA – Holding – Sig. G”).
A causa del mancato avveramento delle condizioni sospensive previste dall’”Accordo ALFA – Holding – Sig. G” e dall’”Accordo ALFA – BETA S.r.l. – Sig. Q” (di seguito, “Accordi”), gli stessi sono divenuti inefficaci.
In data 2 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della Holding ha deliberato che la partecipazione in ALFA da parte di BETA S.r.l. e del Sig. G potesse realizzarsi, anziché attraverso una compravendita, mediante la sottoscrizione di nuove azioni emesse a fronte di un aumento di capitale sociale di ALFA.
Conseguentemente, ALFA ha deliberato l’aumento del capitale sociale per complessivi euro … oltre un sovrapprezzo azioni di euro ….. Tale aumento verrà sottoscritto da BETA S.r.l. per l’importo di euro 240.000,00 oltre un sovrapprezzo azioni di euro 480.000,00 e dal Sig. G per l’importo di euro 60.000,00 oltre un sovrapprezzo azioni di euro 120.000,00.
Tanto premesso, con l’istanza di interpello in esame si chiede di conoscere:
1) la corretta qualificazione giuridica degli “Accordi” nonché dell’aumento di capitale che ne è seguito;
2) la corretta interpretazione ed applicazione dell’articolo 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli articoli 23, comma 2, lettera b), 50, comma 1, lettera c-bis), 51, comma 1, e 52, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986 (Tuir), e dell’articolo 16 della Convenzione Contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito, relativamente all’utilità che i medesimi Sig.ri Q e G dovessero, direttamente o indirettamente, ricevere per l’eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute ed il prezzo di sottoscrizione che verrà corrisposto da BETA S.r.l. e dal Sig. G.
Soluzione prospettata dal contribuente
In ordine al primo quesito è opinione dell’istante che i citati Accordi e l’aumento di capitale di ALFA che ne è seguito siano da qualificarsi come contratti di investimento, con la conseguenza che BETA S.r.l. ed il Sig. G, decorsi i termini di legge, riceveranno le azioni in ALFA a tale titolo e non in relazione all’ufficio di amministratore esercitato dai Sig. Q e G.
Per quanto riguarda il secondo quesito, l’istante ritiene che le attribuzioni di azioni in favore di BETA S.r.l. e del Sig. G, a seguito della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale di ALFA, non determini per Sig.ri Q e G l’insorgere di redditi riconducibili alla carica di amministratori.
Pertanto, ALFA non intende applicare alcuna ritenuta fiscale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti del Sig. Q e del Sig. G per le utilità che gli stessi – direttamente o indirettamente – dovessero ricavare per effetto della eventuale sussistenza di un maggior valore delle azioni rispetto al prezzo di sottoscrizione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con l’accordo del 3 dicembre 2015 tra la Holding, da un lato, e il Sig. Q (consigliere di amministrazione della Holding e di ALFA) e BETA S.r.l. (di cui il Sig. Q è socio unico), dall’altro, quest’ultima si impegna ad acquistare una partecipazione di minoranza (30 per cento) del capitale sociale di ALFA.
Tale operazione è soggetta a condizione sospensiva, ovvero è subordinata, tra l’altro, al completamento dell’operazione di riorganizzazione dell’attività di gestione di fondi alternativi da parte di ALFA.
Analogo accordo, anch’esso sospensivamente condizionato, è stipulato il 21 novembre 2016 tra la Holding e il Sig. G, consigliere di amministrazione di ALFA, avente ad oggetto la vendita, in favore di quest’ultimo, di azioni per un numero corrispondente al 7,5 per cento del capitale sociale di ALFA.
Considerato il mancato avveramento, entro i termini previsti, delle condizioni sospensive e la conseguente inefficacia dei citati Accordi, la Scrivente ritiene inammissibile il primo quesito avente ad oggetto la qualificazione giuridica degli Accordi nonché dell’aumento di capitale che ne è seguito.
In relazione al secondo quesito, ovvero se si generino redditi imponibili nei confronti dei predetti consiglieri di amministrazione (Sig.ri Q e G) in sede di assegnazione delle azioni di ALFA, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, tra l’altro, “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore (…) di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (…)”.
Per quanto concerne le modalità di determinazione del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, il successivo articolo 52, comma 1, del Tuir dispone che “Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell’articolo 51”.
Il predetto articolo 51 del Tuir, nel disciplinare le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, sancisce il principio dell’onnicomprensività, secondo cui tutte “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” costituiscono reddito di lavoro dipendente per il lavoratore.
Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, che in natura, tra i quali sono da ricomprendere le azioni, offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Più precisamente, per quanto concerne l’assegnazione di azioni, il predetto principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui la sottoscrizione del capitale di una società avvenga in sede di aumento successivo alla sua costituzione.
In relazione alla fattispecie in esame, pertanto, si ritiene che l’assegnazione di azioni della ALFA ai Sig.ri Q e G, quali titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, configuri l’erogazione di un compenso in natura fiscalmente rilevante.
Dalla documentazione allegata, emerge che la sottoscrizione delle nuove azioni della ALFA è riservata ai Sig.ri Q e G proprio in veste di consiglieri di amministrazione della società ALFA e che tale status è conservato dai medesimi anche successivamente.
Infatti, dalla suddetta documentazione si rileva che, con due distinte lettere, indirizzate rispettivamente ai predetti consiglieri, ALFA comunica che l’aumento di capitale sarà liberato mediante l’emissione di n. … azioni, che saranno offerte in sottoscrizione in via esclusiva agli stessi.
Pertanto, nella fattispecie in esame, in cui l’aumento del capitale di ALFA e la sottoscrizione delle relative azioni è effettuato dai consiglieri di amministrazione della società, nonché riservato in via esclusiva a costoro in ragione del loro status societario, i Sig.ri Q e G percepiranno un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Fermo restando che costituisce reddito per il lavoratore il valore delle azioni al netto di quanto corrisposto dallo stesso, l’articolo 51, comma 3, del Tuir rinvia all’articolo 9 del medesimo testo unico per la determinazione del “valore normale” delle partecipazioni.
In particolare, il citato articolo 9, comma 4, lettera b), prevede che per le azioni non quotate, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, il “valore normale” deve essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente e, per le società e gli enti di nuova costituzione, in proporzione all’ammontare complessivo dei conferimenti.
In relazione all’interpretazione di quest’ultima disposizione, la Scrivente è più volte intervenuta precisando che il “valore normale” delle azioni, di cui alla citata lettera b), è fissato non in proporzione al patrimonio netto contabile, bensì in proporzione al valore del patrimonio netto effettivo della società o ente.
In questo caso il valore del patrimonio netto della società deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del Codice di procedura civile. Il valore periziato deve essere riferito all’intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l’assegnazione è stata deliberata (cfr., tra l’altro, circolare 21 maggio 1999, n. 112, risoluzione 20 marzo 2001, n. 29/E e risoluzione 8 gennaio 2002, n. 3/E).
Ne consegue che il valore normale delle azioni ordinarie offerte in sottoscrizione ai Sig.ri Q e G deve essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto effettivo di ALFA.
Qualora, quindi, il valore normale delle azioni sottoscritte risulti maggiore del prezzo di sottoscrizione corrisposto dai Sig.ri Q e G, la differenza rileverà nei confronti di questi ultimi, ognuno per la parte a lui riferibile, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Ciò comporterà l’obbligo da parte di ALFA di operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell’articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, con obbligo di rivalsa, sul reddito assimilato a quello di lavoro dipendente generatosi a seguito della sottoscrizione delle azioni, da parte dei contribuenti più volte citati.
In relazione allo status di non residente, ovvero di residente nel Regno Unito del Sig. G, si fa presente che ai sensi dell’ordinamento domestico, l’articolo 23, comma 2, lettera b), del Tuir, disciplinante la “Applicazione dell’imposta ai non residenti”, considera prodotti nel nostro Paese “se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: (…) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere (…) c-bis) del comma 1 dell’art. 50”.
In ragione di tale disposizione, pertanto, l’eventuale differenza tra il “valore normale” delle azioni sottoscritte dal Sig. G e il prezzo di sottoscrizione sarà fiscalmente rilevante in Italia.
Tuttavia, l’operatività della riportata disposizione deve essere considerata in ragione della normativa internazionale, costituita dalla vigente Convenzione contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese in cui è residente il soggetto interpellante.
Al riguardo, si osserva che l’articolo 16 della “Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito e di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito”, ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329, prevede che “La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato”.
La norma convenzionale riportata prevede, pertanto, una potestà concorrente tra lo Stato di residenza del consigliere di amministrazione e lo Stato in cui ha sede la società erogante.
Nella fattispecie in esame, pertanto, l’eventuale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente che il Sig. G produrrà in sede di sottoscrizione delle azioni in oggetto, rileverà anche nel nostro Paese ai sensi del citato articolo 23, comma 2, del Tuir.
Ciò considerato, nei confronti del Sig. G, ALFA sarà tenuta ad operare, ai sensi dell’articolo 24, comma 1-ter, del d.P.R. n. 600 del 1973, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento sull’eventuale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente che sarà prodotto nel nostro Paese.
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