AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 dicembre 2021, n. 886
Articolo 11, comma 1, lett. c), legge 27 luglio 2000, n.212. Assegnazione di azioni dalla stabile organizzazione alla casa madre e successiva assegnazione ai soci di quest’ultima
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA ha intenzione di porre in essere l’operazione di seguito descritta che rientra tra le operazioni previste nell’ambito dell’integrazione tra ALFA e BETA il cui perfezionalmente è previsto entro la fine…, allorché avrà efficacia giuridica la fusione di BETA in ALFA, a seguito della quale ALFA muterà la propria denominazione in GAMMA.
La Riorganizzazione, che dovrebbe completarsi nel corso del …, si articolerà nelle seguenti operazioni:
1) entro il … la partecipazione totalitaria in TETA attualmente detenuta dalla stabile organizzazione italiana di ALFA (di seguito “ALFA S.O.”) sarà trasferita alla casa madre …, ALFA;
2) attribuzione a TETA della partecipazione in ZETA, società residente … che gestisce le attività … del Gruppo TETA;
3) una volta perfezionata la Fusione GAMMA, GAMMA delibererà dapprima un aumento di capitale sociale mediante imputazione di riserve a capitale e, successivamente. la restituzione ai propri soci di parte del capitale sociale mediante assegnazione agli stessi delle Partecipazione TETA;
4) quotazione delle Azioni TETA sul MTA.
GAMMA sarà una società di capitali con sede legale e sede dell’amministrazione …, le cui azioni saranno negoziate …. GAMMA sarà residente ai fini fiscali … e, per quanto di interesse ai fini della presente istanza, sarà titolare anche di una stabile organizzazione in Italia: infatti, a seguito della fusione di BETA in ALFA, la stabile organizzazione in Italia di ALFA attualmente esistente diverrà la stabile organizzazione in italia di GAMMA (di seguito “GAMMA S.O.”).
La partecipazione pari al 100 per cento del capitale di TETA è detenuta da ALFA per il tramite di ALFA S.O.. Tale partecipazione è iscritta nel bilancio di ALFA ad un valore contabile pari a circa Euro …. Il costo fiscale della partecipazione è di Euro ….
ALFA S.O. ha esercitato, in qualità di consolidante, l’opzione per il consolidato fiscale nazionale con TETA per il triennio … e con altre società residenti in italia controllate da ALFA S.O. per trienni variabili a seconda della data di esercizio della prima opzione (di seguito, il “Consolidato fiscale ALFA”). Alla data del 31 dicembre 2019, sulla base dei dati inseriti nei modelli di dichiarazione relativi all’esercizio chiuso in tale data, le perdite del Consolidato ALFA erano pari a circa Euro …, tutte utilizzabili nel limite dell’80 per cento del reddito.
Il Gruppo TETA, la cui sede centrale è …, è leader mondiale nel campo …. Con … di Euro di fatturato nel 2019, TETA opera attraverso una rete internazionale di …, in cui lavorano … persone.
TETA è parte del Consolidato fiscale ALFA, in vigenza del quale ha generato perdite (circa … Euro) che sono state attribuite alla fiscal unit e che alla data odierna non sono state ancora integralmente utilizzate.
Ciò premesso, l’Istante chiede di confermare l’inapplicabilità alla Riorganizzazione in oggetto della disciplina dettata dall’articolo 10-bis della legge 212/2000.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che la sequenza di operazioni descritta non può essere sindacata in termini di abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Con riferimento al trasferimento della Partecipazione TETA da ALFA S.O. alla case madre …, ai sensi dell’articolo 166, comma 1, lett. d), e comma 3, lett. d), del TUIR, l’attribuzione della Partecipazione TETA da ALFA S.O. alla casa madre … comporta la tassazione in capo a ALFA S.O. dell’eventuale differenza positiva esistente tra il valore di mercato delle Azioni TETA alla data del trasferimento ed il costo fiscalmente riconosciuto delle stesse.
Poiché in relazione alla Partecipazione TETA sussistono i requisiti richiesti per l’applicazione della participation exemption di cui all’articolo 87, del TUIR, l’eventuale plusvalenza riveniente dal trasferimento delle Azioni TETA concorrerà a formare il reddito di ALFA S.O. in misura parziale (pari al 5 per cento della stessa). La quota imponibile della plusvalenza in parola potrà essere eventualmente compensata con le perdite dei Consolidato fiscale ALFA. Per quanto concerne gli effetti sulla partecipazione di TETA al Consolidato fiscale ALFA, si osserva che, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 117, comma 2, del TUIR dall’articolo 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, è venuto meno l’obbligo di inclusione nei patrimonio della stabile organizzazione consolidante delle partecipazioni nelle società da consolidare/consolidate. Di conseguenza, come affermato nella Risoluzione n. 25/E del 2 marzo 2017, il trasferimento della partecipazione in una società consolidata dal patrimonio della stabile organizzazione consolidante alla casa madre estera non osta alla prosecuzione del consolidato fiscale in essere tra la consolidata e la stabile organizzazione. Pertanto, il trasferimento della Partecipazione TETA da ALFA S.O. alla casa madre … non comporterà l’uscita di TETA dal Consolidato ALFA.
Tale uscita si verificherà, invece, a seguito della distribuzione delle Azioni TETA ai soci di GAMMA, venendo meno il requisito dei controllo su TETA da parte di GAMMA.
Con riferimento al Trasferimento a TETA della partecipazione in ZETA non si produrranno particolari effetti nell’ordinamento tributario italiano in capo a TETA, fermo restando che il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione in ZETA coinciderà con il costo di acquisto, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, TUIR.
Con riferimento all’Assegnazione ai soci di GAMMA delle Azioni TETA a titolo di restituzione di capitale sociale in natura, viene osservato che questa determinerà, in primo luogo, il venir meno del requisito del controllo su TETA in capo a GAMMA e la conseguente fuoriuscita di TETA dal Consolidato fiscale ALFA a partire dal periodo d’imposta …. In base ai criteri indicati in sede di esercizio dell’opzione per il regime di tassazione di gruppo e di quanto disposto dall’articolo … dell’accordo di consolidamento sottoscritto da TETA e LAMBA, l’interruzione del consolidato con riferimento a TETA fa si che le perdite fiscali non utilizzate vengano attribuite alla società che le ha generate.
Con riferimento ai soci di GAMMA, si rileva che:
– poiché GAMMA sarà una società non residente ai fini fiscali in Italia, la distribuzione delle Azioni TETA ai soci di GAMMA non assumerà alcuna rilevanza reddituale ai fini tributari italiani per i soci di GAMMA che non siano residenti ai fini tributari in Italia. Diversamente, per i soci di GAMMA residenti ai fini fiscali in Italia (di seguito, i “Soci italiani”), la distribuzione in parola sarà assoggettate a tassazione in Italia in qualità di dividendo, mediante applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nel caso in cui le azioni GAMMA siano detenute tramite un intermediario finanziario aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli S.p.A., oppure mediante indicazione dei redditi imponibili nella dichiarazione dei redditi del percettore, nel caso in cui le azioni ALFA siano detenute presso intermediari finanziari esteri;
– il trasferimento delle azioni TETA sarà escluso dall’applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. d-bis), del D.M. 21 febbraio 2013.
A parziale rettifica di quanto rappresentato nell’istanza di interpello, con documentazione integrativa del …, è stato precisato che il trattamento tributario applicabile all’assegnazione delle azioni TETA ai Soci di GAMMA residenti sarà il seguente: la distribuzione in questione potrà essere assoggettata a tassazione in Italia trovando applicazione nel caso di specie la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili e delle riserve di utili di cui all’articolo 47, comma 1, del TUIR, Di conseguenza le azioni TETA assegnate ai Soci GAMMA residenti, ai fini impositivi:
(i) saranno qualificate come dividendo fino a concorrenza dell’ammontare degli utili e delle riserve di utili disponibili di GAMMA, indipendentemente dal fatto che le stesse sotto il profilo civilistico abbiano natura di capitale sociale/riserva di capitale;
(ii) l’eventuale eccedenza rispetto all’ammontare sub (i) costituirà rimborso di capitale/riserve di capitale e ridurrà il costo fiscale della partecipazione in GAMMA detenuta da ciascun Socio di GAMMA residente. L’eventuale eccedenza rispetto al costo fiscale delle partecipazioni in GAMMA sarà qualificato come dividendo (per i soci di GAMMA Residenti che siano persone fisiche e soggetti equiparati) ovvero come plusvalenza (per i Soci GAMMA residenti che siano società di capitale).
Con specifico riferimento ai Soci GAMMA Residenti che siano persone fisiche residenti che detengono le partecipazioni al di fuori dell’esercizio dell’impresa, il dividendo in questione sarà assoggettato alla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 27, commi 4 e 4-bis, del D.P.R. 600/1973 da parte degli intermediari che intervengano nella riscossione dello stesso ovvero, in caso di mancata applicazione della predetta ritenuta, detto dividendo sarà indicato nella dichiarazione dei redditi del percettore.
Ciò premesso, a detta dell’Istante la descritta Riorganizzazione non realizza alcun vantaggio fiscale indebito in capo a TETA, GAMMA, e ai soci di GAMMA e, di conseguenza, non può considerarsi abusiva, non rendendosi necessaria alcuna ulteriore analisi in merito alteventuale sussistenza degli altri elementi costitutivi dell’abuso.
In primo luogo, viene osservato come, in occasione della fuoriuscita della Partecipazione TETA dall’ambito del reddito d’impresa italiano, gli eventuali plusvalori maturati sulle Azioni TETA siano assoggettati a tassazione in capo a ALFA S.O.. Infatti, in occasione del trasferimento della partecipazione alla casa madre …, l’eventuale differenza positiva tra valore conente della partecipazione e costo fiscale della stessa in capo alla stabile organizzazione italiana sarà assoggettato a tassazione ai sensi dell’articolo 166, comma 3, lett. d), del TUIR.
In secondo luogo, poiché la Riorganizzazione comporterà l’uscita di TETA dal Consolidato GAMMA, ne dovrebbe altresì derivare un aumento dell’imposizione reddituale gravante su TETA in Italia che, in caso di realizzo di utili imponibili maggiori rispetto alle perdite ad essa riattribuite dal Consolidato, non potrà più compensare tali utili con le ingenti perdite del Consolidato GAMMA (come accaduto invece fino ad oggi).
La Riorganizzazione non darà luogo ad alcun vantaggio indebito per gli azionisti di GAMMA. Infatti, la quota parte del rimborso di capitale in natura spettante ai Soci italiani di GAMMA sarà assoggettato a tassazione in Italia in capo a tali soggetti come dividendo in natura. Con riferimento, invece, all’assenza di tassazione in Italia sulla parte di capitale rimborsato agli azionisti di GAMMA non residenti ai fini fiscati in Italia, viene osservato che tale circostanza non configura un vantaggio fiscale indebito derivante dal preventivo trasferimento delle Azioni TETA da ALFA S.O. alla casa madre …. Infatti, anche in assenza di tale trasferimento, la distribuzione della Partecipazione TETA ai soci di GAMMA non residenti ai fini fiscali in Italia non sarebbe stata in ogni caso assoggettata a tassazione in Italia, non potendosi qualificare come un reddito prodotto nel territorio dello Stato. Ciò in quanto poiché la decisione di rimborsare in natura agli azionisti parte del capitale sociale (così come la decisione di distribuire utili o altre voci del patrimonio netto) sotto il profilo giuridico può essere assunta solamente dalla casa madre estera (e non dalla stabile organizzazione in italia), consegue che tali distribuzioni non potranno mai essere “imputate” alla stabile organizzazione in Italia della società non residente, che non pone in essere alcun “adempimento del proprio obbligo contrattuale assunto”.
In ambito interno, inoltre, l’articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973, che disciplina gli obblighi di sostituzione tributaria relativamente ai dividendi non menziona, neppure indirettamente le stabili organizzazioni italiane di società non residenti: infatti, il primo comma del predetto art. 27, D.P.R. n. 600/1973 richiama solamente ” Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73…” TUIR, ovvero le società ed gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato.
Inoltre, a detta dell’Istante, le disposizioni presenti nella Convenzione tra l’Italia e … firmata a … il … e ratificata con …, impedirebbe in ogni caso l’assoggettamento a tassazione in Italia dei dividendi distribuiti a soggetti non residenti. In particolare, il … della Convenzione tra Italia e … prevede che: ” Qualora una società residente di uno degli Stati ricavi utili o redditi dall’altro Stato, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato”.
A questo proposito, il Commentario all’articolo 10 del modello di convenzione OCSE afferma, infatti, che il quinto comma di detto articolo (la cui formulazione coincide sostanzialmente con le disposizioni del Trattato tra Italia e e … in precedenza richiamato) impedisce ” the extra-territorial taxation of dividends, i.e. the practice by which States tax dividends distributed by a non-resident company solely because the corporate profits from which the distributions are made originated in their territory (for example, realised through a permanent establishment situated therein)”.
Da ultimo, l’Istante evidenzia che l’assenza di qualunque vantaggio fiscale indebito riveniente dalla Riorganizzazione è altresì confermata dal confronto con gli effetti che si sarebbero prodotti nell’ordinamento tributario italiano qualora l’assegnazione delle Azioni TETA fosse stata implementata con una delle modalità alternative previste nel Combination Agreement, ovvero mediante una scissione parziale proporzionale di GAMMA in una società beneficiaria neocostituita residente ai fini fiscali in Italia (di seguito, “NewCo“) che sarebbe poi stata fusa per incorporazione in TETA. In tale ipotesi, infatti, in virtù del principio di neutralità fiscale che, ai sensi degli articoli 172 e 173 del TUIR, caratterizza la fusione e la scissione, si sarebbe potuto ottenere il medesimo obiettivo perseguito con la Riorganizzazione (i.e il trasferimento della proprietà delle Azioni TETA ai soci di GAMMA) evitando:
– qualunque tassazione in capo ai soci di GAMMA, inclusi i Soci ltaliani; e
– qualunque imposizione in capo a ALFA/GAMMA degli eventuali plusvalori maturati sulla Partecipazione TETA, in quanto tale partecipazione non sarebbe fuoriuscita dal sistema del reddito d’impresa italiano.
L’alternativa sopra rappresentata, pur essendo nel suo complesso meno onerosa sotto il profilo tributario italiano, è stata poi accantonata in quanto:
– l’ordinamento … non contempla l’effettuazione di una scissione transfrontaliera in una società beneficiaria avente sede legale in un altro Stato membro; e
– anche l’effettuazione di una scissione a favore di una società beneficiaria avente sede legale … seguita da una fusione transfrontaliera in TETA avrebbe potuto dare luogo a diverse criticità sotto il profilo del diritto societario ….
La modalità di attuazione descritta in precedenza è riconducibile ad una ragione ben precisa di carattere extra-fiscale, in quanto l’attribuzione della partecipazione in TETA alla casa madre … è motivata dalla necessità di provvedere, precedentemente alla distribuzione ai soci, al trasferimento a TETA di ZETA, che gestisce le attività … del gruppo TETA e che rappresenta una parte significativa del valore del Gruppo TETA in modo tale da definire il perimetro del Gruppo TETA oggetto di separazione da GAMMA e di quotazione in Borsa. D’altra parte, la quotazione in Borsa mediante assegnazione delle azioni TETA ai soci di GAMMA risponde ai seguenti obiettivi, che qualsiasi diversa operazione non permetterebbe di raggiungere se con maggiori complessità ed incertezze operative. In particolare, le motivazioni sottostanti la scelta di effettuare l’assegnazione di TETA ai soci di GAMMA mediante distribuzione di un dividendo in natura sono le seguenti:
– il diritto societario … non disciplina la scissione di una società … in una società beneficiaria non …. Di conseguenza, al fine di quotare in Borsa le azioni TETA, sarebbe stato necessario in primo luogo effettuare una scissione parziale di GAMMA a favore di una beneficiaria … (NewCo) e, successivamente, procedere alla fusione inversa transfrontaliera di NewCo in TETA. Tuttavia, in caso di fusione transfrontaliera, il diritto societario … riconosce ai soci dissenzienti il diritto di recedere dalla società ed ottenere la liquidazione in denaro delle proprie azioni. Di conseguenza, ove fosse stata implementata tale operazione, GAMMA avrebbe dovuto quantomeno reperire le risorse finanziarie per liquidare eventuali soci dissenzienti;
– la separazione del Gruppo TETA mediante un’unica scissione parziale avrebbe penalizzato sensibilmente il corso di Borsa della societa quotanda, in quanto la società beneficiaria (NewCo, che si sarebbe poi fusa nella controllata TETA) sarebbe risultata solidalmente responsabile in via sussidiaria per le obbligazioni di GAMMA, nei limiti del valore effettivo della partecipazione in TETA. Tale circostanza, inoltre, sarebbe stata tenuta in considerazione anche ai fini del reperimento di capitale di debito, con una conseguente minore efficienza nella ridefinizione della struttura finanziaria di TETA.
La distribuzione di TETA da parte di GAMMA come dividendo in natura evita, invece, l’insorgere di qualunque responsabilità solidale in capo a TETA per le obbligazioni proprie di GAMMA.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Si rappresenta preliminarmente che per richiedere il parere dell’Agenzia delle entrate in ordine all’abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono, fra l’altro, indicare:
a) il settore impositivo rispetto al quale l’operazione pone il dubbio applicativo;
b) le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all’operazione rappresentata.
Preliminarmente, si osserva che quasi tutte le prospettate operazioni sono in una fase embrionale, risultando ancora da realizzare i vari adempimenti civilistici e contabili.
Il presente parere prescinde, pertanto, dalla correttezza delle valutazioni e/o quantificazioni contabili e fiscali da operare nell’ambito e per effetto delle stesse operazioni rappresentate in istanza, anche ai fini del consolidato esistente, suscettibili di essere verificate nelle competenti sedi accertative.
Ciò posto, nell’istanza in esame il contribuente ha originariamente formulato una serie di quesiti in chiave antielusiva in relazione alla seguente serie di operazioni descritte sopra nella sezione “Quesito”:
1) trasferimento della partecipazione totalitaria in TETA (le Azioni TETA) da ALFA S.O. alla casa madre … di ALFA;
2) attribuzione a TETA della partecipazione in ZETA;
3) assegnazione delle Azioni TETA ai soci di GAMMA a titolo di dividendo/rimborso di capitale sociale in natura.
In sede di richiesta di documentazione integrativa, la scrivente ha chiesto, coerentemente con le regole di istruttoria delle istanze di interpello antiabuso (cfr., da ultimo, le indicazioni contenute nella Circolare 9/E del 1 aprile 2016), di meglio esplicitare alcuni passaggi dell’istanza con specifico riguardo alla individuazione del vantaggio fiscale potenzialmente indebito relativo alle singole ed isolate fasi del processo di riorganizzazione; nella risposta alla documentazione integrativa su citata, l’Istante ha espressamente affermato che il proprio interesse è quello di ottenere conferma dell’assenza di profili abusivi del preventivo trasferimento delle Azioni TETA da ALFA S.O. alla casa madre … con esclusivo riferimento al regime impositivo applicabile in Italia all’assegnazione delle Azioni TETA in capo ai soci di GAMMA.
L’istante ha affermato che ” Più precisamente, si chiede conferma che detta assegnazione, pur avendo ad oggetto beni (le Azioni TETA) che fino alla fine del 2020 erano allocati presso la stabile organizzazione italiana di ALFA, assume rilevanza ai fini reddituali esclusivamente in capo ai Soci di GAMMA che sono residenti ai fini fiscali in Italia e non anche in capo ai soci di GAMMA non residenti in Italia” evidenziando che la descrizione del trattamento fiscale delle varie fasi del processo contenuta nell’interpello aveva la mera finalità di fornire all’Agenzia il quadro “più completo possibile”.
Ciò premesso, in relazione al comparto delle imposte dirette, prima di entrare nel merito della specifica questione correlata al regime impositivo delle azioni TETA assegnate ai soci GAMMA da parte della casa madre …, individuata dal contribuente come l’oggetto proprio dell’interpello, giova evidenziare che si nutrono perplessità – nei limiti della rappresentazione sommaria offerta dall’Istante e non ulteriormente indagata all’esito della ridefinizione del perimetro dell’istanza stessa – sulla circostanza, descritta in istanza, secondo cui oggetto del trasferimento alla casa madre sarebbe il mero bene “Partecipazione TETA” con conseguente applicazione del regime di cui all’articolo 87 del TUIR, e non, invece, un complesso di beni, qualificabili nella loro unitarietà, come complesso aziendale.
In merito, occorre rilevare che il trasferimento in oggetto riguarda partecipazioni in relazione alle quali potrebbe configurarsi la sussistenza di un ramo di azienda, coerentemente con quanto già chiarito dalla scrivente con la circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006 e con il principio di diritto n. 10 del 2021; quest’ultimo ha, in estrema sintesi, precisato che ” qualora oggetto di delocalizzazione all’estero sia un compendio aziendale, anche se costituito prevalentemente da partecipazioni, per le ragioni di coerenza sistematica esaminate in precedenza, valorizzate dalla Circolare n. 6/E del 2006 come principio di carattere generale, il regime PEX astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel suddetto compendio non trova applicazione”.
Tornano al riguardo utili le affermazioni contenute nella nota di risposta alla richiesta di documentazione nella parte in cui, a fronte della richiesta di chiarire gli effetti del trasferimento e della successiva assegnazione della partecipazione sulle funzioni svolte, sui rischi assunti e sui beni utilizzati dalla stabile organizzazione, l’istante ha chiarito che restano inviariate le attività della stabile organizzazione che, anche dopo il trasferimento, continuerà ad operare come sub-holding regionale che si occupa della direzione e coordinamento delle Controllate prestando, a beneficio di queste, diversi servizi di coordinamento e supporto, esemplificativamente indicati.
Tenuto conto che esula dall’indagine condotta in questa sede l’analisi volta a stabilire se oggetto del trasferimento siano mere partecipazioni ovvero un ramo operativo della sub-holding, alla luce della riperimetrazione del quesito con la presentazione della documentazione integrativa, restano impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria volti essenzialmente ad appurare se oggetto di delocalizzazione sia la mera Partecipazione TETA o, con questa, una porzione di complesso aziendale connessa alla sua gestione.
Ciò premesso in termini di segnalazione di un significativo rischio connesso alla qualificazione della delocalizzazione della Partecipazione TETA alla mera stregua di trasferimento di un singolo asset, nel merito del quesito posto, nel presupposto che l’assegnazione della partecipazione sia correttamente avvenuta da Casa Madre (circostanza che implica anche la verifica che l’allocazione della stessa non sia meramente “contabile” e che la partecipazione non sia più connessa con la stabile organizzazione), si osserva quanto segue.
In via preliminare, si osserva che, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera e), del Tuir costituiscono redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’IRES.
Ai sensi del successivo comma 2, le partecipazioni al capitale o al patrimonio delle società e degli enti non residenti nel territorio dello Stato sono considerate similari alle partecipazioni in una società italiana, qualora la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.
L’articolo 47, comma 7, del Tuir stabilisce che ” Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”.
La tassazione degli utili derivanti da azioni e strumenti finanziari corrisposti da soggetti non residenti avviene nei confronti delle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, residenti mediante l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ai sensi dei commi 4 e 4- bis dell’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, dall’intermediario che interviene nella riscossione. In assenza dell’intervento di un sostituto d’imposta che applichi la ritenuta di cui all’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, gli utili di fonte estera devono essere assoggettati ad imposizione sostitutiva dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi nella medesima misura della ritenuta che sarebbe stata applicata su tali redditi da un sostituto d’imposta (cfr. articolo 18 del Tuir).
Nei confronti dei soci residenti in regime d’impresa costituiscono, invece, plusvalenze (che concorrono alla formazione del reddito complessivo) le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (cfr. articolo 86, comma 5- bis, del Tuir).
Nel caso di specie, l’assegnazione da parte di GAMMA ai propri soci delle azioni TETA assumerà rilevanza reddituale esclusivamente nei confronti dei soci italiani (di seguito, “Soci Italiani”) e non anche dei soci non residenti (di seguito, “Soci Non Residenti”).
In particolare, gli utili derivanti dal rimborso in natura del capitale di GAMMA operato mediante l’assegnazione delle Azioni TETA ai Soci Italiani dovranno essere sottoposti ad imposizione fiscale secondo le modalità sopra illustrate.
Per quel che concerne l’assegnazione nei confronti dei Soci Non Residenti, ai fini impositivi, tale evento non assume rilevanza reddituale per carenza del requisito di territorialità ai sensi dell’articolo 23 del Tuir.
In particolare, si ricorda che ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. b), del TUIR, si considerano prodotti nel territorio dello Stato ” i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nei territorio stesso di soggetti non residenti”.
La distribuzione di detti redditi di capitale ai soci non residenti in Italia da parte di società ed enti anch’esse non residenti non rientra nell’ambito applicativo della predetta disposizione, anche qualora la società o ente non residente che distribuisce possegga una stabile organizzazione in Italia.
Sul punto, la Circolare Ministeriale 26 ottobre 1999, n. 207/E chiarisce che con riferimento all’articolo 23 del TUIR “in linea generale, il presupposto di imponibilità deriva innanzitutto dalla circostanza che il reddito sia “prodotto” nel territorio dello Stato, ossia che l’impiego di capitale da cui derivano i proventi sia effettuato in Italia ed è, altresì, necessario che l’effettiva corresponsione dei proventi stessi provenga dallo Stato, da un soggetto residente o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. In altre parole, ai fini dell’imponibilità, è necessario che la corresponsione si riferisca ad un reddito che rappresenti, per il soggetto residente che lo eroga, l’adempimento del proprio obbligo contrattuale assunto, consistente nella remunerazione delle somme e dei valori ricevuti per l’impiego del capitale. Pertanto, per stabilirne l’imponibilità non è sufficiente che detti proventi siano soltanto materialmente “pagati” dai suddetti soggetti residenti quando essi svolgono la funzione di meri incaricati al pagamento. Va, inoltre, osservato che se un soggetto residente si limita ad intervenire nel pagamento di un reddito di capitale di fonte estera (e cioè di redditi dovuti da soggetti non residenti e non prodotti nel territorio dello Stato) a favore di un soggetto non residente, non sostenendone, tra l’altro, il relativo onere, non possono considerarsi verificati i presupposti per attrarre ad imposizione detti redditi nel territorio dello Stato”.
Nel caso di specie, in linea con la predetta circolare, trattandosi di redditi derivanti da una partecipazione al capitale della casa madre estera che provvede alla relativa distribuzione ai soci, non sussiste alcun obbligo impositivo in capo alla stabile organizzazione italiana.
A conferma di tale interpretazione, si evidenzia che la stabile organizzazione di una società non residente, non rientra tra i sostituti d’imposta di cui all’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 tenuti all’applicazione della ritenuta sui dividendi.
Peraltro, la distribuzione di utili o di altre voci del patrimonio netto ai soci non residenti in Italia da parte di società non residenti in Italia non sono assoggettati a tassazione in Italia per mancanza del requisito di territorialità del reddito anche qualora la società non residente detenga una stabile organizzazione in Italia.
Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che, alle condizioni sopra indicate e nei limiti di quanto già evidenziato con riferimento all’operazione di trasferimento delle Azioni TETA alla casa madre, la successiva assegnazione da parte di questa ai propri soci non configura una operazione in contrasto con la ratio di alcuna norma o principio dell’ordinamento.
Ai fini dell’imposta sulle transazioni finanziarie (di seguito, “FTT”), si rileva che tale imposta è stata introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 491, della citata legge, la FTT si applica, con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del Codice Civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, ed al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato.
L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.
Le modalità di attuazione delle norme previste dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge di stabilità 2013, sono state definite con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato il 21 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013, e successivamente modificato dall’articolo 1 del D.M. del 16 settembre 2013.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza circa la corretta applicazione dell’imposta in parola, nel presupposto che l’operazione in esame consista nell’assegnazione ai soci di GAMMA delle Azioni di TETA a titolo di dividendo/rimborso di capitale sociale in natura, si ritiene corretta la soluzione interpretativa proposta dall’interpellante che sostiene l’esclusione dall’imposta sulle transazioni finanziarie, di cui all’articolo 1, comma 491, della Legge n. 228 del 2012, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, lettera d-bis), del DM 21 febbraio 2013, di detta operazione.
Infatti, la lettera d- bis) del citato articolo 15 del DM 21 febbraio 2013, inserita dall’articolo 1, comma 1, lett. h), n. 1), del DM 16 settembre 2013, prevede che sono escluse dall’ambito di applicazione di tale imposta ” l’assegnazione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione di capitale sociale”.
Con riferimento all’FTT, pertanto, si ritiene che l’assegnazione delle Azioni TETA da parte di GAMMA, a seguito dell’operazione di riorganizzazione descritta, non configura i presupposti per l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Si ribadisce, altresì, che resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.
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