AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 ottobre 2019, n. 451
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Assegnazione partecipazioni in fase di liquidazione soggetto estero
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società Alfa (di seguito, “Istante” o “Società”), nell’ambito dello sviluppo del proprio business nazionale e internazionale, ha deciso di acquistare la società italiana Beta e la società australiana Gamma.
Per quanto concerne, l’acquisto delle partecipazioni corrispondenti al 35 percento del capitale della società Beta, l’Istante rappresenta che le stesse sono detenuteda due persone fisiche di nazionalità e residenza italiana e che tale acquisto non formaoggetto di trattazione dell’istanza presentata.
L’acquisto di partecipazioni corrispondenti al restante 65 per cento del capitaledella società Beta, nonché della partecipazione corrispondente all’intero capitale diGamma (di seguito, per brevità, le “Partecipazioni”) è oggetto di un contrattodenominato “Unit Sale Agreement Beta Trust”.
La proprietà delle Partecipazioni era originariamente in capo ad una società dicapitali di diritto australiano residente ai fini fiscali in Australia, Delta (di seguito “Delta” o “Trustee”), la quale ha istituito in data xx xx xxxx – in qualità di trustee – untrust di diritto australiano, denominato Beta Unit Trust (di seguito, il Trust).
In sede di costituzione del Trust, Delta – a fronte dell’apporto di capitali al trust -ha sottoscritto dei veri e propri titoli, le “Units” emesse dal Trust. Le Units sono statepoi attribuite, nel medesimo anno, ai soci di Delta nella forma di dividendo in natura.
Attraverso questa operazione, le Units, rappresentative del patrimonio del Trust,sono state acquisite dai soci del Trustee, i quali, per effetto di tale acquisizione,assurgono contemporaneamente anche alla qualifica formale di beneficiari del Trust.
In sostanza, il Trust è istituito a “beneficio” dei detentori delle Units e, diconseguenza, a fronte dell’apporto, ciascun investitore diventa al contempo Unitholder, ovvero titolare dei titoli partecipativi, e “beneficiario” del Trust. Il diritto al capitaleed al reddito derivante dal Trust per ciascun “beneficiario” o “partecipante” èdirettamente proporzionale al numero di Units detenute (cfr. pag. xx del “Beta UnitTrust Deed”, il regolamento del Trust).
L’istante rappresenta, altresì, che non esiste alcuna garanzia relativaall’incremento del valore del capitale del Trust, né al conseguimento di redditi.Pertanto, ciascun Unitholder sopporta appieno il rischio dell’impiego del capitale apportato derivante dalla gestione unitaria effettuata dal Trustee.
Inoltre, sebbene sia formalmente presente all’atto di costituzione del Trust lafigura del settlor, quest’ultimo svolge un ruolo assolutamente marginale, apportandouna cifra irrisoria (10$) rispetto agli apporti degli Unitholder.
Alla luce di tali circostanze, l’istante ritiene che la struttura del Trust in esame sia sostanzialmente quella di una holding di partecipazioni. In particolare, si rappresenta che l’acquisizione delle Partecipazioni avviene attraverso i seguenti passaggi:
- acquisizione delle Units dai singoli Unitholder per un importo complessivo pari ad Euro xxx (suscettibile, al ricorrere di determinate condizioni, di un incremento addizionale pari ad Euro xxx), che rappresenta il valore di mercato delle Partecipazioni;
- liquidazione del Trust, in data xx xx xxx, con attribuzione delle Partecipazioni all’Istante.
Ciò posto, l’Istante chiede chiarimenti in merito al corretto “trattamento fiscale da accordare al trasferimento delle Partecipazioni” in suo favore.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che il Trust in oggetto sia riconducibile, dal punto di vista fiscale italiano, ad una società o ente non residente in ragione delle particolari caratteristiche che lo contraddistinguono.
In conseguenza di tale qualificazione, l’Istante ritiene che le Units debbano essere considerate titoli similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (Tuir).
A parere dell’Istante, ne consegue, pertanto, che il trasferimento delle Partecipazioni effettuato dal Trust, nell’ambito della sua liquidazione, rappresenti un evento imponibile ai sensi degli articoli 47, comma 7, e 86, comma 5-bis, del Tuir.
Da tali circostanze discenderebbe altresì che, qualora vi fosse una coincidenza tra il prezzo di acquisto delle Units del Trust e il valore di mercato delle Partecipazioni al momento dell’attribuzione delle stesse a favore della Società, non si determinerebbe una plusvalenza imponibile.
Parere dell’agenzia delle entrate
La presente istanza concerne l’individuazione del trattamento fiscale da riservare ad una operazione di trasferimento di partecipazioni a favore della Società istante in occasione della liquidazione di un soggetto estero (Beta Unità Trust) cui la stessa partecipa.
Sulla base di quanto rappresentato e della documentazione allegata all’istanza emerge che il soggetto australiano denominato Beta Unit Trust, a fronte della ricezione di un apporto di denaro, ha emesso titoli rappresentativi del proprio capitale (Units)che sono stati attribuiti, attraverso un pagamento di dividendi in natura, ai soggetti che hanno effettuato l’apporto (per il tramite della società Delta).
In sostanza, i titolari dei suddetti titoli partecipativi (Unitholder) sono al contempo anche soci di Delta, vale a dire del soggetto cui è demandata la gestione del trust.
Stante la struttura partecipativa e di governance delineata, si ritiene che l’entità partecipata – limitatamente agli aspetti che rilevano ai fini della soluzione del quesito prospettato – sia riconducibile ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Ciò premesso, si ritiene che le Units in quanto titoli rappresentativi di quote del capitale di rischio, remunerati in base ai risultati economici dell’attività di Beta UnitTrust, negoziabili e potenzialmente aggredibili dai creditori degli Unitholder, rientrino nella previsione dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir ai sensi del quale “si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi”. Attraverso tale disposizione il legislatore ha esteso ai titoli e strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società o di un affare il medesimo regime fiscale delle azioni (cfr. circolare 16 giugno 2004, n. 26/E).
Dalla documentazione allegata all’istanza emerge, infatti, che le Units in esame sono strumenti:
– rappresentativi di una percentuale del capitale di Beta Unit Trust;
– la cui remunerazione è costituita dalla partecipazione ai risultati economici di Beta Unit Trust ed è indeducibile nella determinazione del reddito del medesimo.
Dalla ricostruzione sopra delineata consegue che, in caso di liquidazione dell’emittente, in forza dell’articolo 47, comma 7, del Tuir, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Pertanto, nel caso di specie, l’assegnazione alla Società delle Partecipazioni a fronte dell’annullamento delle Units rappresenta un evento imponibile.
Più precisamente, costituiranno plusvalenze le sole somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (cfr. art. 86,comma 5-bis del Tuir). Nell’ipotesi in cui vi sia piena coincidenza tra il prezzo di acquisto delle Units ed il valore di mercato delle Partecipazioni al momento dell’assegnazione delle stesse a favore della Società, tale trasferimento non determinerà l’emersione di alcuna plusvalenza imponibile in capo all’Istante.
In ultimo si sottolinea che l’eventuale distribuzione di riserve di utili (per altro non evidenziate dalla documentazione allegata all’istanza) in sede di liquidazione del Beta Unit Trust ricadrebbe nell’ambito applicativo dell’articolo 89 del Tuir.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello,per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.
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