La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11165 del 8 maggio 2017 intervenendo in tema erogazione degli Assegni per il Nucleo Familiari ha affermato che ai lavoratori stranieri soggiornanti di lungo periodo e che risiedono nel territorio nazionale competono alle famiglie straniere il diritto a percepire gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) che vengono erogati, in presenza degli altri requisiti, dai Comuni ove hanno la residenza. Per cui l’art. 65 della L. 448/98 deve essere interpretato alla luce della direttiva comunitaria 2003/109/CE.
La vicenda ha riguardato il ricorso presentato da alcune associazioni avverso i provvedimenti di rigetto del beneficio degli ANF per i cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo con residenza in Italia per difetto del requisito della cittadinanza. Il Tribunale adito accoglie le doglianze dei ricorrenti riconoscendo il carattere discriminatorio dei provvedimenti di rigetto delle domande inoltrate motivate con carenza del requisito della cittadinanza. L’Inps avverso la decisione del Tribunale proponeva ricorso alla Corte di Appello, i cui giudici confermavano la sentenza impugnata.
Avverso la decisione dei giudici di appello l’INPS proponeva ricorso in cassazione basato su due motivi.
Gli Ermellini, respingendo il ricorso dell’INPS, precisa che la vicenda debba essere esaminata nell’ambito dei principi del diritto dell’Unione europea. Inoltre la data di applicazione delle nuove disposizioni va individuata sia tenendo conto dello scopo che dell’oggetto della normativa.
Nelle motivazioni della sentenza in commento, si legge che “la mancata concessione ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della L. 448/98 per il periodo precedente al 1° luglio 2013 costituisce discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità per violazione del principio di parità in materia di assistenza sociale e protezione sociale in relazione alle prestazioni essenziali previsto dalla direttiva 2003/109/CE ed attuato dall’art. 13, 1 comma della L. 97/2013”.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte Suprema costituisce una evoluzione interpretativa, alla luce della direttiva comunitaria, dell’articolo 65 della legge 448/98. Infatti nella fase iniziale di applicazione della norma in commento, l’assegno familiare erogato dai Comuni veniva riconosciuto solo in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con 3 o più figli non avente risorse superiori a quanto stabilito dalla stessa norma. Il legislatore, con la legge 388/2000 articolo 80, estende l’erogazione degli assegni familiari in favore dei cittadini comunitari che erano residenti in Italia. Con vari interventi di natura amministrativa, il Ministero, estende il beneficio anche ai ai titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria.
L’emanazione della direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003, che disciplina lo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, con cui è stato recepito i diritti dei cittadini di Paesi terzi che abbiano stabilito la loro residenza in uno Stato membro dell’Unione in maniera duratura.
In materi con la circolare n. 4/2014, l’INPS, precisa che i Comuni avrebbero dovuto accogliere le domande presentate soggetti aventi diritto, in base alle nuove disposizioni normative, a partire dal 1° luglio 2013. Per cui l’Istituto invita i Comuni a riesaminare le istanze presentate.
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