Allegato 2
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2014
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.
| Nucleo familiare | Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*) (+10 per cento) | Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento) |
| 1 persona (**) 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone 6 persone 7 o più persone | – euro 10.114,63 – euro 16.784,09 – euro 21.581,18 – euro 25.773,29 – euro 29.968,95 – euro 33.964,39 – euro 37.959,10 | – – euro 20.100,73 – euro 25.841,46 – euro 30.865,02 – euro 35.888,61 – euro 40.674,38 – euro 45.459,35 |
(*) Per l’applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali l’interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**) L’ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.