INPS – Circolare 28 dicembre 2018, n. 125
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019
SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2019 sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
- Premessa
Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l’assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
– 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
– 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
– 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
- Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2019
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2018 è stata pari all’1,7% per cento.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle dei limiti di reddito (allegati da 1 a 4) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare, elencati in premessa.
Le procedure di calcolo delle pensioni sono state aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
- Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l’anno 2019
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato, dal 1° gennaio 2019 e per l’intero anno, nell’importo mensile di 555,76 euro.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l’anno 2019:
– 722,49 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
– 1.264,36 euro per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Le Strutture territoriali sono invitate a portare a conoscenza delle Associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei Consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali il contenuto della presente circolare.
Allegato 1
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2019
Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4
Nucleo familiare | Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati | Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione |
---|---|---|
Euro | Euro | |
1 persona (NOTA 1) | 9.836,93 | – |
2 persone | 16.323,26 | 19.548,85 |
3 persone | 20.988,63 | 25.131,95 |
4 persone | 25.065,65 | 30.017,58 |
5 persone | 29.146,11 | 34.903,26 |
6 persone | 33.031,85 | 39.557,62 |
7 o più persone | 36.916,89 | 44.211,22 |
—
(1) L’ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
Allegato 2
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2019
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.
Nucleo familiare | Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (+ 10 per cento) | Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento) |
---|---|---|
Euro | Euro | |
1 persona (NOTA 1) | 10.820,62 | – |
2 persone | 17.955,59 | 21.503,74 |
3 persone | 23.087,49 | 27.645,15 |
4 persone | 27.572,22 | 33.019,34 |
5 persone | 32.060,72 | 38.393,59 |
6 persone | 36.335,04 | 43.513,38 |
7 o più persone | 40.608,58 | 48.632,34 |
—
(*) L’ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
Allegato 3
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2019
Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Nucleo familiare | Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (+ 50 per cento) | Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento) |
---|---|---|
Euro | Euro | |
1 persona (NOTA 1) | 14.755,40 | – |
2 persone | 24.484,89 | 29.323,28 |
3 persone | 31.482,95 | 37.697,93 |
4 persone | 37.598,48 | 45.026,37 |
5 persone | 43.719,17 | 52.354,89 |
6 persone | 49.547,78 | 59.336,43 |
7 o più persone | 55.375,34 | 66.316,83 |
—
(*) L’ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.
Allegato 4
TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2019
Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Nucleo familiare | Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (+60 per cento) | Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 60 per cento) |
---|---|---|
Euro | Euro | |
1 persona (NOTA 1) | 15.739,09 | – |
2 persone | 26.117,22 | 31.278,16 |
3 persone | 33.581,81 | 40.211,12 |
4 persone | 40.105,04 | 48.028,13 |
5 persone | 46.633,78 | 55.845,22 |
6 persone | 52.850,96 | 63.292,19 |
7 o più persone | 59.067,02 | 70.737,95 |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2023 - INPS - Circolare n. 28 del 14 marzo 2023
- Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2024 - INPS - Circolare n. 31 del 7 febbraio 2024
- Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2020 - INPS - Circolare 09 gennaio 2020, n. 3
- Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2022 - INPS - Circolare 20 gennaio 2022, n. 9
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 05 dicembre 2019, n. C-398/18 e C-428/18 - La normativa UE osta alla normativa di uno Stato membro che impone, come condizione di ammissibilità di un lavoratore ad una pensione anticipata, che l’importo della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…