L’Inps con la circolare n. 87 del 8 maggio 2017 comunica i livelli reddituali per la determinazione degli Assegni per il Nucleo Familiare. Le tabelle reddituali ed i relativi importi per gli ANF sono le stesse di quelle rese note con la circolare n. 92 del 2016. La legge n. 153/1988 statuisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare sono rivalutati annualmente in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente; in base ai calcoli effettuati, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2015 e l’anno 2016 è risultata pari a – 0,1% e, ai sensi dell’art. 1, comma 287 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, la rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, non può essere inferiore a zero.
Alcuni soggetti restano esclusi dal concetto di ANF quali i piccoli coltivatori diretti, mezzadri e coloni, titolari di pensione a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) ai quali si applica la vecchia disciplina sugli assegni familiari. Rimane in questi casi il concetto di “carico familiare” e tale sostegno al reddito viene corrisposto direttamente dall’INPS in relazione ad ogni familiare a carico per un importo di:
- 8,18 euro mensili ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, per i figli ed equiparati;
- 10,21 euro mensili ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti, per il coniuge, i figli ed equiparati;
- 1,21 euro mensili ai piccoli coltivatori diretti, per i genitori ed equiparati.
Superata la prima fascia di reddito indicata dalla circolare emanata annualmente dall’INPS, l’importo dell’assegno si riduce, e se viene superata la seconda fascia di reddito stabilita, l’erogazione cessa del tutto.
Soggetti beneficiari dell’Assegno per il nucleo familiare
L’Assegno per il Nucleo Familiare compete a tutti i lavoratori dipendenti per i quali è prevista la contribuzione CUAF, ai lavoratori dipendenti agricoli, domestici, iscritti alla Gestione Separata, titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS, titolari di prestazioni previdenziali e lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Casi in cui l’ANF viene corrisposto direttamente dall’INPS
L’INPS eroga l’Assegno per il Nucleo Familiare direttamente sei seguenti casi:
- addetto ai servizi domestici;
- iscritto alla gestione separata;
- operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
- lavoratore di ditte cessate o fallite;
- beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
Definizione del nucleo familiare
Per la composizione del nucleo familiare occorre far riferimento all’art. 2, comma 8 della legge n. 153 del 13 maggio 1988 che prevede la composizione del nucleo familiare anche di una sola persona quando questa risulti titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia meno di 18 anni o si trovi, se maggiorenne, in caso di infermità nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro; in questo caso l’assegno sarà per sé stesso.
Sono da includere nel nucleo familiare i seguenti soggetti:
- il richiedente l’assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non convivente che non ha abbandonato la famiglia (si considerano non conviventi anche i separati in casa);
- i figli o equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge) fino a 18 anni, conviventi o meno. Nel caso di separazione e affidamento congiunto i genitori di comune accordo decideranno chi dei due chiederà l’assegno; in caso di discordia, si ricorrerà alla convivenza (pur essendo questo un elemento eliminato dalla legge n. 153/1988) per valutare in capo a quale genitore si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare (Circ. INPS n. 210 del 7 dicembre 1999);
- i figli o equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili purché non coniugati, previa autorizzazione;
- i nipoti minori a carico di un ascendente diretto (nonni) di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione;
- i nipoti in linea collaterale, ossia i figli di fratelli minori di anni 18 o maggiorenni inabili, che sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla pensione ai superstiti. Contrariamente a questa regola, il nipote affidato è equiparato ai figli e quindi rientra nel nucleo anche se orfano di un solo genitore e titolare di pensione ai superstiti;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, quando non siano titolari di pensione ai superstiti e siano orfani di entrambi i genitori.
Non concorrono alla formazione del nucleo familiare:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- il coniuge che abbandona la famiglia;
- i figli affidati all’altro coniuge in caso di separazione o divorzio;
- i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia; a tal proposito è bene fare presente che il familiare fa parte del nucleo ai fini dell’assegno se chi lo ha richiesto è cittadino di uno stato dell’Unione Europea oppure se cittadino di uno stato estero che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio (condizione di reciprocità), oppure è cittadino di uno stato estero che ha stipulato con l’Italia una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia; la condizione per l’ottenimento è che il richiedente non percepisca un pari trattamento nel suo stato di origine;
- i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
- i figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima;
- i figli maggiorenni non inabili anche se studenti (ad eccezione dei figli dai 18 ai 21 in famiglie con almeno 4 figli);
- i figli maggiorenni inabili coniugati;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti (ad eccezione dei nipoti viventi a carico dell’ascendenti) – anche se minorenni o inabili – che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati;
- i genitori ed equiparati e gli altri ascendenti.
Residenza
Fa parte del nucleo anche il familiare residente all’estero, purché il richiedente sia italiano; quando il richiedente non è cittadino italiano, il familiare può far parte del nucleo solo se risiede in Italia; (n.b.: gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie, se residente in Italia). Per i familiari non residenti, qualora esista una convenzione internazionale di reciprocità dovrà essere richiesta una apposita autorizzazione presso gli uffici INPS con validità annuale.
Il reddito di riferimento per gli ANF
Il reddito per il calcolo degli ANF da prendere in considerazione è quello dei componenti che costituiscono il nucleo familiare nel periodo di riferimento della domanda, indipendentemente dalla composizione del nucleo nel periodo di riferimento del reddito.
È il caso di matrimoni, separazioni, nascite e decessi a seguito dei quali la composizione del nucleo familiare, nel periodo di riferimento della domanda, risulta essere diverso dai componenti del nucleo nel periodo di riferimento del reddito in quanto è intervenuta un’entrata o un’uscita di un familiare dal nucleo.
Il reddito considerato è quello risultante dalla somma dei redditi assoggettabili all’ IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro), percepiti nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno cui la domanda si riferisce. Non bisogna dimenticare che il reddito “assoggettabile” all’IRPEF non coincide necessariamente con il reddito “assoggettato” all’imposta sulle persone fisiche (Mess. INPS n. 9710 del 17 giugno 2013).
Redditi compresi:
- redditi complessivi (lavoro dipendente, assimilato, autonomo, d’impresa, pensioni e vitalizi, redditi da terreni e fabbricati) assoggettabili ad IRPEF, prodotti dai componenti il nucleo denunciato, compreso il reddito dell’abitazione principale e i fabbricati assoggettati a IMU.
- i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati di lavoro concorrono a formare il reddito del nucleo nell’anno in cui vengono percepiti rischiando di far perdere il diritto nell’anno di percezione);
- redditi prodotti all’estero;
- redditi da lavoro erogati da organismi residenti in Italia ma non soggetti alla normativa fiscale nazionale;
- assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di divorzio con esclusione delle quote destinate ai figli;
- i redditi esenti da imposta se superiori a euro 1032.91 (pensioni sociali, pensioni agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva(Bot, cct, interessi bancari e postali, premi e vincite del lotto, ecc.)
Redditi da non indicare:
- i trattamenti di famiglia dovuti per legge;
- i trattamenti di fine rapporto e anticipazioni;
- gli arretrati di integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti;
- le indennità di trasferta per la parte esclusa dall’IRPEF;
- le pensioni tabellari ai militari di leva infortunati, le pensioni di guerra e le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le indennità di accompagnamento e tutte le indennità e pensioni similari;
- le maggiorazioni sociali sono escluse dal computo del reddito complessivo utile;
- le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 (indennizzo con natura risarcitoria non soggetto ad alcuna ritenuta fiscale), previsto a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati.
Importo spettante: calcolo
L’assegno è stabilito in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito, sulla base di un reddito complessivo e cumulativo del nucleo, assoggettabile all’IRPEF, come indicato in precedenza, che derivi per il 70% da attività lavorativa dipendente (art. 2, comma 10 della legge n. 153/1988) o da un’altra prestazione derivante da un’attività di lavoro dipendente. Rientrano nel conteggio del 70%, in quanto assimilabili a quelli da lavoro dipendente, i redditi prodotti in qualità di collaborazioni coordinate e continuative e a progetto (Circ. INPS del 23 dicembre 2003, n. 199).
Nel caso in cui il reddito sia pari a zero, l’ANF spetta comunque (Circ. INPS n. 12 del 12 gennaio 1990).
Il solo possesso di un esiguo reddito che non derivi da lavoro dipendente, fa perdere il diritto alla percezione dell’assegno (Circ. INPS 12 gennaio 1990 n. 12).
Nel caso uno dei componenti il nucleo possegga un reddito negativo, lo stesso dovrà essere considerato pari a zero non potendo diminuire il reddito complessivo del nucleo familiare.
Assegni familiari ed unioni civili
A tal proposito è importante rammentare quanto sancito dalla Legge n. 76/2016 sulle unioni civili che con l’art. 1, co. 20, ha stabilito che “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Con la Circ. n. 84 del 5 maggio 2017 l’INPS è entrata nel merito e, nel ribadire che la sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia del nucleo familiare, alla luce di quanto disposto con la legge n. 76/2016 fornisce in circolare chiarimenti in merito all’individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili oltre alla determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi, tenendo presente che il riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali decorrono dal 5 giugno 2016.
Il nucleo di riferimento per le unioni civili deve essere considerato a seconda delle seguenti situazioni:
- Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale
Alla stregua del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’unione civile priva di posizione tutelata. - Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa
Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo. In caso di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto garantisce il diritto all’ANF/AF per i figli dell’altra parte dell’unione civile. - Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione
In tale situazione l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inseritoall’interno dell’unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 c.c. - Nuclei familiari composti da genitori conviventi
Per ciò che riguarda le convivenze, ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo ci si rifà ai nuclei familiari coniugali per la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza ai sensi del comma 50 dell’art. 1 della medesima legge, sempre che dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
Diritto all’ANF in casi particolari
L’assegno spetta, oltre che per le giornate di lavoro prestato, anche nei casi di assenze per malattia e per cure termali, ai lavoratori in cassa integrazione, in mobilità indennizzata, in disoccupazione, ai lavoratori assistiti per tubercolosi, ai richiamati alle armi (per il periodo durante il quale, per obbligo di legge o di contratto, permane l’obbligo del pagamento della retribuzione e sempre che il militare non percepisca analogo trattamento da parte dello Stato), ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche e elettive e sindacali, al dipendente in congedo straordinario per la cura di disabili previsto dalla legge n. 53/2000 così come precisato dall’INPS in una Nota del 27 settembre 2001 (tale ultima fattispecie è assimilabile a quella dell’assenza prevista dalla legge n. 104/1992).
In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’assegno è dovuto durante il periodo dell’inabilità temporanea, compresi i periodi di carenza fino ad un massimo di tre mesi.
Il trattamento di famiglia è dovuto per intero anche durante l’assenza per congedo matrimoniale, in maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa, durante la malattia del bambino e in caso di adozione o affidamento.
L’Assegno per il Nucleo Familiare spetta anche nei casi di assenza dovuta ad eventi impeditivi come illustrato nella Circ. INPS n. 106 del 13 maggio 1999: rientrano negli eventi impeditivi quelli dovuti alla discrezionale decisione del datore di lavoro di interrompere l’attività o durante i periodi di sospensione del lavoro per motivi eccezionali o per particolari esigenze di organizzazione aziendale, nonché durante le assenze per sciopero e nelle sospensioni disciplinari quando sia dovuta la retribuzione.
In caso di assenze ingiustificate, l’assegno spetta in misura intera solo nel caso in cui sia stato raggiunto il minimo delle ore di lavoro.
Per i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori che non convivono col richiedente, si ricorda che l’INPS, nella Circ. n. 36 del 19 marzo 2008, conferma che il genitore naturale lavoratore dipendente, non convivente con i figli, ha titolo a presentare la richiesta di assegno per il nucleo familiare, con le ordinarie modalità, e, tuttavia, la prestazione sarà erogata direttamente al genitore convivente. In sede di richiesta della prestazione, il genitore richiedente, nel quadro relativo all’indicazione dei dati reddituali dell’apposito modello di domanda, non dovrà indicare l’ammontare e la natura dei propri redditi, ma dovrà allegare alla domanda stessa una dichiarazione reddituale rilasciata sul modello ANF/FN dal genitore naturale convivente con i figli.
In tal caso la prestazione dovrà essere determinata in base ai redditi di tale genitore convivente che dovrà dichiarare l’ammontare e la natura dei redditi facenti capo al proprio nucleo da lui formato con i figli del lavoratore richiedente e dovrà inoltre fornire indicazione circa i dati necessari al pagamento della prestazione.
Iscritti Gestione separata e Assegni Familiari
Dal 1° gennaio 1998 (art. 59, comma 16, legge n. 449 del 27 dicembre 1997) l’assegno per il nucleo familiare spetta anche ai collaboratori coordinati e continuativi, ai venditori porta a porta, agli associati in partecipazione e ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, alle stesse condizioni dei lavoratori dipendenti. Essi però non devono essere assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non devono essere titolari di pensione, in questo caso il trattamento è corrisposto direttamente dall’Istituto di Previdenza.
Fino al 24 ottobre 2003 l’assegno per i parasubordinati era molto circoscritto e non era previsto né per i nuclei senza figli, né per quelli con un solo figlio minore ed era inoltre subordinato a limiti di redditi veramente esigui. Oggi tutti gli iscritti alla Gestione Separata ne hanno diritto con le stesse modalità previste per i lavoratori subordinati e solo in assenza di altra copertura previdenziale. Per questo, nell’aliquota contributiva, stabilita per il 2017 al 32,72%, è compresa una quota pari allo 0,72% per le prestazioni non pensionistiche.
L’assegno spetta anche al nucleo che ha un reddito misto e che raggiunge il requisito del 70% sommando i redditi derivanti da lavoro dipendente con i redditi derivanti da lavoro parasubordinato. L’assegno spetta anche se il 70% del reddito complessivo deriva da lavoro dipendente e quello da attività parasubordinata è uguale a zero.
Le domande per gli iscritti alla Gestione Separata devono essere presentate direttamente on-line sul sito dell’Istituto con modello ANF/GEST.SEP (SR27) a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti i compensi.
L’assegno viene corrisposto solamente per i mesi coperti da contribuzione e a condizione che la contribuzione annua versata non sia inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito annualmente. Anche per gli iscritti alla Gestione Separata, il diritto alla percezione dell’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto in tutti i casi in cui vi è diritto alla copertura figurativa per maternità, e quindi nelle ipotesi di assenze dovute a congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato), di adozione e affidamento ed anche nei casi di congedo di paternità e congedo parentale, a condizione però che ci si trovi in presenza di tutti i requisiti contributivi richiesti (Circ. INPS n. 114/2012). Si ricorda a tal proposito che alla luce di quanto stabilito all’art. 13 del D.Lgs. n. 80/2015, gli iscritti alla Gestione Separata godono delle prestazioni anche in assenza di contribuzione versata dai committenti (automaticità delle prestazioni) al pari dei lavoratori subordinati (Circ. INPS n. 46 del 26 febbraio 2016).
La domanda per l’assegno per il nucleo familiare può essere presentata anche dal lavoratore occasionale (ex art. 2222 c.c.) che abbia fatto domanda di iscrizione alla Gestione Separata per superamento del limite di esenzione contributiva dei 5000.00 euro, sempre nel rispetto dei requisiti contributivi richiesti.
Contratti di lavoro e casi particolari
a) I lavoratori part-time
Gli assegni spettano anche ai lavoratori in part-time nell’intera misura quando l’orario di lavoro settimanale ha una durata pari o superiore alle 24 ore settimanali.
Per gli operai devono essere raggiunte 104 ore per i periodi di paga mensili mentre per gli impiegati le ore raggiunte devono essere 130. Qualora nel periodi di paga non si raggiungano i valori sopra riportati, spetteranno tanti assegni giornalieri quante sono le giornate in cui vi è stata prestazione lavorativa con esclusione del sabato se non lavorato, indipendentemente dalle ore lavorate nella giornata (Circc. INPS n. 110 del 17 aprile 1992, n. 126 del 3 luglio 2000 e 13 marzo 2006, n. 41). Occorre ricordare, tuttavia, che non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e non più di 26 per ogni mese.
b) Lavoratore presso più datori di lavoro
Per il lavoratore che presti la sua attività lavorativa presso più datori di lavoro, per il raggiungimento dell’orario minimo delle 24 ore, si dovranno cumulare le ore effettuate nei diversi rapporti e in questo caso il pagamento della prestazione sarà effettuata dal datore di lavoro presso il quale viene svolto il maggior numero di ore o da dove derivi la maggior fonte di guadagno (Circ. INPS 17 apirle 1992, n. 110). In questi casi il lavoratore dovrà comunicare all’azienda che erogherà l’Assegno per il Nucleo Familiare, il nominativo dell’altra azienda presso la quale presta servizio e trasmettergli il prospetto da cui risulti il numero delle ore lavorate.
c) I lavoratori a domicilio
Per i lavoratori a domicilio, ai quali si applicano le norme vigenti per i lavoratori dipendenti in materia di assicurazione sociale e di assegni al nucleo familiare – ad eccezione di quelle in materia di integrazione salariale -, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di prestazione lavorativa nel periodo di commessa, in ragione di sei ogni sette comprese nel periodo che va dalla data di consegna del lavoro affidato a quello di riconsegna.
d) Il dipendente straniero lavoratore extracomunitario
In presenza di regolare rapporti di lavoro, il lavoratore extracomunitario ha diritto all’ANF per il coniuge e i figli residenti nel territorio italiano. Nel caso i familiari del lavoratore straniero non siano residenti in Italia, questi possono essere considerati nel nucleo solamente nel caso in cui lo stato estero assicuri un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani o sia stata stipulata un’apposita convenzione (Circ. INPS n. 12/1990). L’accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri.
Per i cittadini stranierei rifugiati politici viene adottata la equiparazione ai cittadini italiani in materia di trattamento di famiglia e viene quindi riconosciuto il diritto all’assegno per i familiari residenti all’estero anche in mancanza di convenzione con il paese di provenienza.
Lavoratore comunitario e neocomunitario
Tali soggetti hanno diritto alla prestazione secondo la normativa italiana anche per i familiari residenti nei paesi d’origine.
e) Il contratto di somministrazione e contratto di lavoro intermittente
Al lavoratore con contratto di lavoro intermittente il trattamento familiare non spetta nei giorni di disponibilità quando non vi sia effettiva prestazione di lavoro ma il solo pagamento della relativa indennità, così come avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti. Nel contratto di somministrazione il pagamento spetta al somministratore che è colui che versa i contributi rispondendone in solido con l’utilizzatore (Circ. INPS n. 41 del 13 marzo 2006).
Per questi lavoratori valgono le stesse regole degli altri lavoratori: pagamento dell’assegno solo in caso di prestazione lavorativa e in tutti i casi espressamente disciplinati dalla legge (malattia, maternità, ferie, ecc.).
f) Il lavoratore distaccato
L’erogazione avviene secondo le regole generali previste per i lavoratori dipendenti. L’assegno viene erogato direttamente dall’azienda distaccante (Circ. INPS n. 41 del 13 marzo 2006).
g) Il coniuge del lavoratore
Dal 1° gennaio 2005, per effetto del comma 559 dell’art. 1 della Legge Finanziaria per il 2005 n. 311/2004, il pagamento dell’assegno può essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. Il coniuge, che non deve essere titolare di un autonomo diritto all’assegno, lavoratore subordinato o titolare di pensione, deve fare domanda al datore di lavoro o all’INPS attraverso i moduli utilizzati dall’altro coniuge, oppure, se questi sono già stati presentati, può presentare una autonoma domanda al datore di lavoro o all’INPS (Circ. INPS n. 77 del 16 giugno 2005).
L’Assegno per il nucleo familiare: particolare forma contrattuali
a) Nel periodo di preavviso di licenziamento non lavorato
Il trattamento è dovuto durante il periodo di preavviso di licenziamento lavorato ed anche per il periodo di preavviso non lavorato in aggiunta alla indennità di mancato preavviso, per la durata massima di tre mesi. Per gli eventuali ulteriori mesi, la richiesta deve essere fatta direttamente all’INPS (Circ. INPS n. 110 del 17 aprile 1992). Il trattamento di famiglia non è dovuto se il pagamento del preavviso è corrisposto ai familiari del lavoratore deceduto (Circ. n. 5652 G.S. del 29 luglio 1983 e Circ. n. 110 del 17 aprile 1992).
b) Nel periodo di Prova
Il trattamento di famiglia spetta regolarmente nel periodo di prova (art. 13 Testo Unico sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 e alle successive modificazioni e integrazioni).
c) Nel licenziamento illegittimo
In caso di licenziamento dichiarato illegittimo, al lavoratore spetta il pagamento dell’assegno per i periodi di paga maturati fino alla data del reintegro, sempre che il lavoratore non lo abbia percepito per altre ragioni, ad esempio unitamente all’indennità di mancato preavviso, all’indennità di disoccupazione o durante un’attività lavorata presso altri datori di lavoro (Circ. INPS n. 110 del 17 aprile 1992).
d) In congedo straordinario per la cura di disabili previsto dall’art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001
L’Assegno per il Nucleo Familiare è una prestazione previdenziale corrisposta al lavoratore anche in specifici casi di assenza dal lavoro. Durante l’assenza per il congedo straordinario previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 e s.m.i. (di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53), per assistere un familiare con handicap grave, il diritto a percepire tale trattamento non viene meno. Nella Nota INPS del 27 settembre 2001, infatti, La Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito, nel rispondere affermativamente ad un quesito posto sull’argomento, così ha affermato: “Al riguardo si ritiene che tale fattispecie possa essere assimilata alle altre assenze indennizzate ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini della corresponsione in argomento, ciò in considerazione del fatto che la norma stabilisce che il lavoratore per il periodo in questione ha diritto ad un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed il periodo stesso è coperto da contribuzione figurativa. Si aggiunge che il riconoscimento del diritto alla prestazione è in linea con le finalità della recente legislazione volta al sostegno della maternità e paternità, tenuto conto anche delle caratteristiche dell’assegno per il nucleo familiare che si aggiunge alla retribuzione a sostegno delle famiglie bisognose.”
Autorizzazioni INPS
In particolari casi occorre l’autorizzazione dell’INPS al fine di poter includere nel nucleo del richiedente determinati familiari e/o per l’aumento dei livelli reddituali, allegando specifica documentazione.
L’autorizzazione deve essere richiesta all’Istituto di Previdenza utilizzando il modello ANF/42, per l’inclusione nel nucleo dei seguenti familiari:
- fratelli, sorelle e nipoti;
- figli di divorziati o separati legalmente o figli naturali (propri o del proprio coniuge) legalmente riconosciuti dall’altro genitore, ovvero di figli dell’altro coniuge nato da precedente matrimonio sciolto per divorzio (Circ. INPS n. 48 del 19 febbraio 1992 e n. 190 del 22 luglio 1992);
- nipoti minori a carico di nonni richiedenti;
- maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro e minorenni in difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età per la quale non risulti già documentata l’inabilità al 100% (la domanda di autorizzazione dovrà essere corredata dalla certificazione medica di parte, redatta sul mod. SS3/AF, attestante lo stato di inabilità);
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
- nel caso di adozioni internazionali;
- familiari di cittadino straniero o italiano residenti all’estero in uno Stato dell’Unione Europea o in uno Stato convenzionato;
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
- nel caso di famiglia composta da genitori naturali non sposati e conviventi con un figlio;
- in ogni caso in cui nel modulo ANF/DIP non venga rilasciata dichiarazione del coniuge del richiedente (come in caso di abbandono).
Ottenuta l’autorizzazione il richiedente deve annualmente dichiarare nel Mod. ANF/DIP – nelle eventuali comunicazioni – il perdurare della situazione autorizzata.
Per l’inserimento dei figli naturali del richiedente non convivente, riconosciuto da entrambi i genitori, oltre al modello ANF 43 occorre allegare anche il modello ANF/FN.
In seguito, l’INPS rilascerà al lavoratore il mod. ANF/43 da consegnare al datore di lavoro unitamente al modello ANF/DIP.
Adempimenti da eseguire per i lavoratori aventi diritto agli ANF
I lavoratori dipendenti aventi diritto, compilano il modello ANF/DIP (SR16) scaricabile dal sito dell’INPS e lo consegnano al proprio datore di lavoro prima dell’elaborazione dei cedolini del mese di Luglio. La richiesta ha validità un anno a meno che non intervengano variazioni all’interno del nucleo, in tal caso andrà presentato il modello di variazione nucleo. Il reddito dei componenti il nucleo da indicare nella domanda da presentare entro luglio di quest’anno, è quello relativo al 2016. Nessuna variazione deve essere presentata se il reddito subisce variazioni in quanto lo stesso ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo la domanda.
I lavoratori sono tuttavia tenuti a comunicare entro 30 giorni ogni variazione intervenuta nel proprio nucleo familiare: nascita, decesso, compimento della maggiore età dei figli, separazione legale. Le parti di un’unione civile che richiedono la prestazione, debbono dichiarare sotto la propria responsabilità, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, facendo riferimento agli atti dell’unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.
Nel modello andranno indicati i dati di tutti i componenti il nucleo e i redditi posseduti da ciascuno. La domanda andrà firmata dal richiedente e dal coniuge che attesti di non aver richiesto ad altri la stessa prestazione per le persone indicate nel nucleo dal richiedente.
Il datore di lavoro, una volta completata la parte per la determinazione della tabella applicabile al lavoratore, dovrà conservare la documentazione ricevuta a disposizione dell’Istituto di Previdenza per eventuali controlli. Alla domanda andrà allegato, nei casi richiesti, eventuale autorizzazione INPS (modello ANF/43) rilasciata dall’Istituto di Previdenza.
Non è stabilito un termine per la presentazione della domanda, esiste però il termine prescrizionale di cinque anni, oltre il quale non si ha più diritto alla prestazione. Si ricorda che la prescrizione sull’assegno ANF opera nel seguente modo:
- cinque anni dal primo giorno successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro al quale l’ANF si riferisce (diritto dell’ANF);
- cinque anni dalla scadenza del periodo di paga al quale l’ANF si riferisce o nel quale è stato corrisposto in caso di arretrati (diritto del datore di lavoro al rimborso).
Pagamento assegno per periodi pregressi
Il pagamento degli arretrati per la prestazione dell’assegno per il nucleo familiare per il lavoratore che ha cambiato lavoro, dovranno essere richiesti al vecchio datore di lavoro nel termine di cinque anni (Mess. INPS n. 12790 del 2 maggio 2006).