Con la sentenza n. 14365 del 6 giugno 2013 la Suprema Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge “debole”, anche l’aiuto economico dei parenti, ma solo se considerato unitamente ad altri fattori, ovvero la giovane età della moglie (che le consentirebbe di reperire un’attività lavorativa) e il peggioramento delle condizioni economiche del marito.
E’ pacifico che l’entità dei patrimoni delle famiglie d’origine non rientra tra i parametri di riferimento indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio ai fini della quantificazione dell’assegno, né rileva per l’assegno di mantenimento in sede di separazione. La giurisprudenza lo ha espressamente affermato anche di recente: “l’entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza degli ex coniugi, o la considerazione del loro rapporto, esulano dai parametri legali di riferimento previsti dal citato art. 5 l. div. ai fini della commisurazione dell’assegno divorzile” (Cass., n. 7601/2011).
Non si può quindi puramente e semplicemente tener conto della consistenza dei patrimoni familiari.
Diversa questione riguarda l’incidenza delle elargizioni più o meno regolari fatte dai parenti in favore dei coniugi.
Il costante aiuto economico erogato dai genitori del marito durante il matrimonio è stato ritenuto influente sulla sua condizione economica e sul tenore di vita della coppia, e conseguentemente rilevante ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento da lui dovuto alla moglie (Trib. Roma, 2 maggio 2006, Trib. Roma 19 dicembre 2007; così pure Corte d’app. Firenze, 22 maggio 2009).
La Cassazione ha tuttavia assunto una diversa posizione con la sentenza n. 10380/2012, precisando che, per la quantificazione dell’assegno di mantenimento, non devono essere tenute in considerazione le generose e costanti elargizioni del padre del marito, consistite nell’acquisto di un prestigioso appartamento per il figlio, destinato a casa della coppia, e in versamenti di denaro per importi superiori al reddito da lavoro percepito dal giovane. Le elargizioni liberali ricevute dall’obbligato e provenienti da terzi, quindi, seppure regolari e protrattesi anche dopo la separazione, non sono rilevanti al fine di determinare le circostanze e i redditi del coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento. E’ il carattere liberale e non obbligatorio di tali aiuti che esclude la possibilità di considerarli fonti di reddito.
Parimenti irrilevante è stato ritenuto l’aiuto ricevuto dall’avente diritto all’assegno di mantenimento (ad esempio, Cass., 1224/ 2003, 6200/2009.
Si esclude poi unanimemente l’incidenza positiva delle elargizioni saltuarie, i regali, i viaggi ricevuti episodicamente in dono. La Cassazione lo ha affermato anche di recente (n. 18708/2012): con tale sentenza, richiamando il proprio orientamento in materia, la Corte ha escluso la rilevanza delle elargizioni di terzi nel giudizio sul riconoscimento del diritto all’assegno di separazione o di divorzio e nella determinazione del suo ammontare, con riguardo sia alle elargizioni ricevute dal coniuge avente diritto all’assegno, che dal coniuge obbligato, richiamando il carattere liberale e non obbligatorio di tali elargizioni, cui non corrisponde un diritto – e quindi un reddito – del ricevente.
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