INPS – Messaggio n. 246 del 22 gennaio 2025
Assegno ordinario di invalidità e pensione indiretta a carico di una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in presenza di contribuzione nel Fpld – Indicazioni a parziale modifica del messaggio n. 1256 del 2024
Con il presente messaggio, alla luce di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono indicazioni in merito alle modalità di accertamento del requisito contributivo per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione indiretta a carico di una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi in presenza di contribuzione nel Fpld, a parziale modifica del messaggio n. 1256 del 2024.
Il Ministero, in base ad “una lettura sistematica del quadro normativo di riferimento, anche in considerazione delle modifiche nel tempo intervenute e delle linee evolutive dell’ordinamento medesimo in materia di cumulo”, ha precisato che occorre “consentire la più ampia possibilità di valorizzazione delle diverse posizioni assicurative maturate nel corso della carriera professionale da realizzare attraverso il computo unitario della complessiva contribuzione accreditata nelle gestioni esaminate”, a prescindere dalla collocazione temporale della contribuzione medesima.
Ciò sul presupposto dell’articolo 16 della legge n. 233 del 1990 in materia di determinazione pro quota della misura della prestazione, nonché degli articoli 4 della legge n. 222 del 1984 e 22 della legge n. 903 del 1965 che prevedono, ai fini del diritto al trattamento di invalidità e alla pensione indiretta, il requisito di cinque anni di assicurazione e di contribuzione, di cui tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda o la data del decesso del dante causa.
Muovendo da tale ricostruzione interpretativa, si chiarisce che, qualora il soggetto iscritto nel Fpld ed in una o più Gestioni autonome esprima la volontà di conseguire la prestazione a carico della Gestione autonoma, i contributi accreditati nel Fpld e nelle Gestioni autonome, a prescindere dalla collocazione temporale, concorrono ai fini della verifica del requisito dei cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità o la data del decesso.
Per quanto non diversamente precisato, restano ferme le indicazioni fornite nel messaggio n. 1256 del 2024.