INPS – Messaggio 04 ottobre 2019, n. 3604
Assegno per il nucleo familiare. Accertamento del diritto a maggiorazione di importo in caso di nucleo con componenti minorenni inabili. Chiarimenti
1. Premessa
Pervengono all’Istituto richieste di chiarimenti in merito all’accertamento dell’inabilità, prevista dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all’articolo 3 del D.L. 13 gennaio 1988, n. 5, reiterato nell’articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in favore dei soggetti minorenni componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione.
A tale riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.
2. Accertamento amministrativo per maggiorazione importo ANF
L’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988, nel disporre che l’assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo specifiche tabelle, precisa che i livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati per i nuclei familiari che “comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età […]”.
Con la circolare n. 203/1988, nel fornire indirizzi operativi, l’Istituto aveva precisato che la situazione di “minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età” va interpretata come quella di un minore con alto grado di disfunzione paragonabile alla condizione utile per fruire dell’assegno di accompagnamento dato ai non deambulanti.
In altro ambito di tutela, quella cioè legata ai riconoscimenti di invalidità civile per la fruizione delle correlate prestazioni economiche e/o altri benefici, con la legge 11 ottobre 1990, n. 289, il legislatore ha derivato dall’assegno di accompagnamento un altro beneficio economico denominato “Indennità mensile di frequenza” da attribuire al minore che presenta “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.
Cosicché, nel caso di infra-diciottenne dove è inapplicabile la graduazione tabellare, la valutazione di invalidità civile si orienta riconoscendo le “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” se si giudica il minore”invalido parziale”.
Tuttavia, non sussistendo soglie di cut-off minimo, in tale riconoscimento vi si ricomprendono situazioni di diversificata gravità, anche in considerazione del fatto che il previsto aiuto economico è di per sé modulato, risultando a volte limitato a tempistiche, anche di solo poche settimane.
In esito agli approfondimenti svolti, pertanto, non è possibile procedere ad una mera traslazione della richiamata definizione da un ambito di tutela all’altro, essendo necessario mantenere il requisito medico legale ancorato ad una condizione disfunzionale di certa e severa gravità.
Conseguentemente, ai fini del riconoscimento della maggiorazione di importo degli ANF, possono essere presi in considerazione anche soggetti fruitori dell’indennità di frequenza, ma essendo il complesso menomativo del minore titolare dell’indennità di frequenza dispiegato in un ampio ventaglio di situazioni sottese, è necessario richiedere parere endoprocedimentale all’Ufficio medico legale di Sede per una disamina della fattispecie.
Tale compito è oggi semplificato essendo attribuito all’INPS, per gli effetti della legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 20, comma 1), l’accertamento definitivo in tema di invalidità civile, consentendo la costituzione di appositi database integrati dell’invalidità civile, dove il medico ha la possibilità di visualizzare ogni opportuno dettaglio.
La UOC/UOST dovrà esprimersi sulla presenza o meno di una invalidità mediograve/ grave e solo in caso affermativo si potrà procedere agli ulteriori adempimenti. Nel contempo, non si ritiene più necessario subordinare la procedibilità dell’istanza di ANF all’autorizzazione, laddove il minore stesso sia stato valutato e storicizzato presso l’Istituto.
In tale caso, viene pertanto meno la necessità di presentazione della domanda di Autorizzazione ANF.
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