INPS – Messaggio n. 1375 del 13 aprile 2023

Assegno per il nucleo familiare – Riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022 – Chiarimenti

Con la circolare n. 95 del 2 agosto 2022 l’Istituto ha fornito indicazioni amministrative in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022 – a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-302/2019 e C-303/2019 – relative al diritto all’Assegno per il nucleo familiare (ANF), di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ai lavoratori extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo.

La citata circolare chiarisce che le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, e per le quali il relativo rapporto giuridico non possa considerarsi esaurito, potranno essere accolte dalle competenti Strutture territoriali dell’Istituto, previa apposita richiesta di integrazione di istruttoria agli interessati e verifica della sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla normativa vigente, nell’ambito della prescrizione quinquennale.

A tale riguardo, recentemente risultano presentate, da lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, domande di Assegno per il nucleo familiare con le quali, a fronte di pregressa domanda già accolta per familiari tutelati dalla normativa di cui al citato articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988, si chiede il riesame della stessa alla luce della sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale, al fine dell’inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti per i periodi già definiti con provvedimento di pieno accoglimento.

Sul punto si ricorda quanto indicato nella circolare n. 95/2022 per le istanze di riesame della domanda di ANF, laddove è precisato che tale riesame può essere proposto solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte), in quanto riferite a soggetti non facenti parte del nucleo familiare individuato secondo le disposizioni del citato articolo 2, nei termini di decadenza.

Diversamente, nel caso in cui il richiedente si rivolga all’Istituto chiedendo di riesaminare una domanda, già definita con provvedimento di pieno accoglimento, per l’inserimento di nuovi componenti del nucleo familiare, la stessa deve intendersi come “nuova domanda” e gestita nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in quanto, nei casi definiti con provvedimento di pieno accoglimento della domanda già avanzata dal richiedente, il rapporto con l’Istituto deve intendersi esaurito in perfetta adesione con la domanda di parte.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si precisa, pertanto, che eventuali richieste di riesame tese ad includere retroattivamente familiari non presenti nella domanda già pienamente accolta, dovranno essere considerate e gestite come nuove domande di Assegno per il nucleo familiare.