INPS – Messaggio 15 settembre 2021, n. 3100
Assegno Temporaneo per i figli minori di cui al decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021 in G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021, convertito con Legge 30 luglio 2021, n. 112. Precisazioni sui requisiti per beneficiare dell’Assegno e gestione delle domande da parte delle sedi
Premessa
Con messaggio Hermes n. 22/06/2021.0002371 e con circolare n. 93 del 30 giugno 2021 si è data informativa sull’avvio della nuova prestazione denominata Assegno Temporaneo per i figli minori, introdotta dal decreto legge n. 79 dell’8 giugno 2021 (in G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021), convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2021, n. 112 (in G.U. n. 188 del 7 agosto 2021).
Con messaggio Hermes n. 2910 del 21 agosto 2021 è stato comunicato il rilascio dell’applicativo che consente agli operatori di sede di visualizzare le domande pervenute di assegno temporaneo dei minori. Tale applicativo è attualmente disponibile in ambiente intranet nella sezione processi/prestazioni a sostegno del reddito/prestazioni/Assegno temporaneo per i figli minori-gestione domande.
Con il presente messaggio, tenuto conto delle segnalazioni che sono pervenute dalle strutture sul territorio, si forniscono chiarimenti riguardo all’istruttoria delle pratiche di Assegno Temporaneo (AT) e alle attività che potranno svolgere codeste sedi mediante le nuove funzionalità che verranno messe a breve a disposizione degli operatori all’interno della procedura automatizzata.
Come noto, con legge 1° aprile 2021, n. 46, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile, è stato previsto che il Governo debba adottare misure per riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.
Nelle more dell’attuazione della sopra citata legge, in via temporanea a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è stato introdotto “l’Assegno temporaneo per figli minori” che spetta, per i figli minori di 18 anni, ai nuclei familiari che “non abbiano diritto all’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
Verifica delle categorie di soggetti che possono beneficiare dell’Assegno temporaneo
Come ricordato in premessa, ai sensi dell’articolo 1, del decreto legge n. 79/2021, l’Assegno Temporaneo per figli minori di 18 anni, spetta ai nuclei che “non abbiano diritto all’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
Giova pertanto riepilogare, sulla base di quanto previsto all’articolo 2 del sopra citato decreto-legge, le categorie di soggetti che in presenza dei requisiti prescritti possono beneficiare dell’ANF:
– lavoratori dipendenti e titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente;
– lavoratori iscritti alla Gestione separata;
– lavoratori agricoli;
– lavoratori domestici e domestici somministrati;
– lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
– lavoratori in aspettativa sindacale;
– lavoratori marittimi;
– lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, IMA (messaggio Hermes 833/2021);
– lavoratori assistiti da assicurazione TBC.
Si ricorda, inoltre, che le domande di ANF possono essere presentate anche da genitori non coniugati o separati/divorziati che, non avendo una posizione tutelata, sulla quale richiedere l’ANF, esercitano il loro diritto alla prestazione sulla posizione tutelata dell’altro genitore. In tali casi, il reddito e il nucleo di riferimento sono quelli del genitore che presenta la domanda.
Con circolare n. 93 del 30 giugno 2021, è stato chiarito che, in linea generale e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma, l’Assegno Temporaneo è una prestazione “residuale” che potrà essere riconosciuta, per i figli a carico minori di 18 anni, nei casi in cui non sussiste il diritto all’ANF ovvero:
– ai nuclei familiari di lavoratori autonomi;
– ai nuclei familiari di soggetti richiedenti in stato di inoccupazione;
– a coloro che beneficiano degli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo);
– ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988, in assenza di uno o più requisiti di legge (solo in caso di reiezione della domanda di ANF).
Al fine di verificare il diritto all’Assegno Temporaneo, tenuto conto di quanto sopra riportato riguardo l’ANF, l’istruttoria centralizzata delle domande di AT ha previsto una serie di controlli automatizzati negli archivi dell’Istituto, volti ad accertare, tra l’altro, la presenza di una domanda di ANF presentata (dal richiedente ovvero dall’altro genitore), per il periodo dal 1/07/2021 al 30/06/2022.
In particolare, il controllo effettuato in fase di istruttoria dalla procedura centralizzata è consistito nella ricerca, nel c.d. “data base unico ANF” che contiene le domande e i pagamenti di ANF erogati a vario titolo da INPS, della presenza di una domanda di ANF presentata dal richiedente ovvero dall’altro genitore per i medesimi figli. L’ANF infatti potrebbe essere stato richiesto per componenti diversi del nucleo familiare rispetto a quelli dell’AT, quali ad esempio il coniuge, i figli maggiorenni inabili o fratelli/sorelle del richiedente.
Qualora la ricerca nel DB unico ANF abbia avuto esito positivo, è stato escluso il pagamento della prestazione AT.
A tal proposito, si è ritenuto necessario integrare il controllo di cui sopra con un’ulteriore verifica sulla categoria di lavoro dei soggetti richiedenti l’Assegno Temporaneo (e dell’altro genitore), volto ad aumentare l’efficacia della verifica, escludendo dai beneficiari dell’AT i potenziali beneficiari dell’ANF, a prescindere dalla presenza di una domanda della prestazione.
Infatti, non essendo di agevole verifica l’accertamento ex ante, in modo automatizzato, “dell’assenza di uno o più requisiti” per beneficiare dell’ANF, si presume che la mera appartenenza ad una delle categorie di soggetti sopra menzionate che rientrano nella platea degli ANF, comporti la necessità di un supplemento di indagini da parte dell’operatore di sede.
Va altresì ricordato che la domanda della prestazione può essere presentata in un momento successivo alla verifica automatizzata, essendo previsto per legge che i lavoratori che rientrano tra i beneficiari dell’ANF possono effettuare la domanda entro il termine di prescrizione di cinque anni (articolo 23 del TUAF).
Pertanto, in ipotesi di domanda ANF, già presentata dal richiedente o dall’altro genitore/titolare del diritto (ad es. affidatario o ascendente per il nipote a carico), che risulti dalla verifica automatizzata sul data base unico ANF, la domanda di AT sarà istruita e rigettata in automatico dalla procedura. A prescindere dalla domanda di ANF risultante dal citato data base unico, saranno espletati i descritti ulteriori controlli automatizzati per verificare la presenza di contribuzione accreditata all’assicurato e la categoria di appartenenza del richiedente e dell’altro genitore con riferimento alle fattispecie sotto riportate:
– dipendenti (privati e pubblici), ancorché per periodi con contribuzione figurativa o dipendenti di ditte cessate, fallite;
– lavoratori assistiti da assicurazione TBC (con prestazione);
– lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione con copertura figurativa;
– collaboratori e professionisti iscritti alla Gestione separata, domestici e somministrati;
– lavoratori agricoli.
Nei casi sopra indicati, laddove la verifica dia esito positivo, la domanda di AT verrà respinta in automatico dalla procedura.
L’operatore di sede potrà successivamente intervenire per porre in stato di accolta la domanda di AT, agendo mediante la funzione di “riesame” che sarà a breve disponibile nella procedura gestionale in uso alle sedi.
Selezionando il tab “istruttoria” verranno visualizzati tutti i controlli effettuati in automatico dalla procedura informatica. L’operatore potrà singolarmente modificarne l’esito, allegando eventuali documenti a comprova della valutazione eseguita. Per ogni controllo di cui viene modificato l’esito, l’operatore dovrà altresì inserire nell’apposito campo “note” la motivazione sintetica. Al termine delle operazioni, il “riesame” della pratica potrà essere attivato mediante il tasto in basso nella schermata che, nell’avviare la nuova istruttoria automatizzata, terrà conto dell’esito delle verifiche dell’operatore. Si fa riserva di comunicare con apposito messaggio il rilascio della funzione operativa di riesame della pratica.
In linea generale, la valutazione dei singoli casi, all’atto di eventuale riesame della pratica da parte della sede, dovrà avvenire sulla base delle attuali indicazioni fornite dall’Istituto in materia di ANF.
A titolo meramente esemplificativo, potrà essere valutata positivamente e dar luogo ad accoglimento della domanda di AT la situazione di una lavoratrice madre che, per il periodo oggetto di domanda di ANF, si trovi in congedo parentale facoltativo in assenza della retribuzione; tale lavoratrice infatti non potendo accedere all’ANF (domanda di ANF “respinta”), resterebbe priva di tutela per i figli minori.
Analogamente, potranno essere oggetto di accoglimento le domande di AT dei soggetti che si sono visti respingere l’ANF per mancanza dei requisiti reddituali quali:
– reddito del nucleo familiare derivante per almeno il 70% da reddito da lavoro dipendente e/o assimilato:
– rispetto dei livelli reddituali che danno diritto all’ANF (vedi circ. 92/2021)
Questo può accadere in quanto il reddito di riferimento per l’ANF è costituito dall’ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all’Irpef e dei redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, solo se superiori a 1032,91 Euro, conseguiti dai componenti del nucleo nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’ANF fino al 30 giugno dell’anno successivo (es. per le domande che vanno dal 1.07.2021 al 31.12.2021 si deve considerare il reddito dell’anno 2020 per tutti i componenti il nucleo familiare).
Per le domande di AT presentate:
– dai professionisti, collaboratori e figure assimilate, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
– dai lavoratori domestici e domestici somministrati;
– dai lavoratori agricoli,
la verifica svolta in automatico dalla procedura AT, avviene analogamente ai casi di lavoratori dipendenti, mediante consultazione degli archivi dell’Istituto da cui emerge la presenza di contribuzione accreditata.
Anche in questi casi, trattandosi di una platea di soggetti che potenzialmente può accedere all’ANF, la domanda di AT sarà respinta dalla procedura e eventualmente l’operatore di sede potrà attivarsi, d’ufficio o su richiesta dell’utente, mediante la funzione di “riesame” della pratica in seguito alla reiezione della domanda di ANF, non appena questa funzione sarà attivata, come già detto, nella procedura gestionale.
Sulla questione, si ricorda ad ogni buon fine che la domanda della prestazione ANF per l’anno 2021, per i soggetti sopra evidenziati, viene presentata nei primi mesi del 2022 (con eccezione dei domestici che potrebbero già presentarla nel 2021) e dovrà tenere conto, ai fini della compiuta valutazione, dei requisiti previsti per le singole gestioni (ad esempio effettivo versamento dei contributi e relativa copertura).
Modifica modalità di pagamento
Si fa presente che è disponibile, nella procedura delle domande internet in uso al cittadino e ai patronati, la funzionalità per la modifica delle modalità di pagamento. Il cambio delle modalità di pagamento prescelte, inserite in fase di compilazione della domanda per la prestazione AT, può essere richiesto dall’utente, direttamente con le proprie credenziali di autenticazione o per il tramite del patronato, accedendo al portale internet nella sezione “Consulta e gestisci le tue domande”, dove potrà selezionare l’apposita funzione resa disponibile.
Azioni di recupero degli indebiti su AT
Laddove la sede verifichi il caso di un pagamento indebito di Assegno Temporaneo, già avvenuto per un nucleo che, invece, avrebbe potuto beneficiare di ANF avendone potenzialmente il diritto (in presenza della domanda di ANF o anche in assenza di domanda), dovrà porre in essere le azioni volte al recupero dell’AT.
Al riguardo, si fa presente che la gestione degli indebiti nella procedura RI è in corso di implementazione e che le relative istruzioni saranno fornite con apposito messaggio.
Restano fermi i principi generali che disciplinano i recuperi dell’indebito in caso di ANF che consentono il recupero limitatamente alla stessa prestazione.
Prossimi rilasci di funzioni informatiche in procedura
In caso di domanda di AT respinta dalla procedura per l’assenza di uno o più requisiti, l’utente direttamente con le proprie credenziali ovvero tramite il patronato, potrà chiedere il riesame della pratica mediante l’utilizzo dell’apposita funzione disponibile nella medesima procedura attraverso la quale ha presentato domanda, nella sezione “Consulta e gestisci le tue domande”.
Nei casi di riesame della pratica, richiesto on line dall’utente, la procedura informatica procederà preliminarmente ad effettuare in automatico una nuova istruttoria e, in ipotesi di conferma del diniego, la domanda verrà posta in stato di “evidenza alla sede”. Per le domande che si trovano nello stato di “evidenza alla sede”, l’operatore INPS potrà respingere o forzare l’esito del controllo non superato, mediante la funzione di forzatura dell’esito del controllo sopra descritta. Si ricorda che l’operatore in caso di modifica dell’esito, oltre ad allegare eventuale documentazione a comprova della fondatezza del riesame, dovrà necessariamente compilare il campo “note”, in cui dovrà inserire la motivazione della modifica.
Si fa riserva di comunicare con apposito messaggio il rilascio di questa ulteriore funzione che sarà disponibile sulla procedura delle domande internet in uso al cittadino e ai patronati.
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