INPS – Messaggio n. 258 del 19 gennaio 2024
Assegno unico e universale per i figli a carico – Cessazione dei pagamenti sulla carta RdC e presentazione di nuova domanda per fruire della prestazione dal mese di marzo 2024
1. Premessa
Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto significative modifiche alle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, istituendo, dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione (ADI) destinato ai nuclei familiari nei quali sono presenti figli minori, disabili, componenti con almeno sessant’anni di età o in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari (cfr. la circolare n. 105 del 16 dicembre 2023).
Per effetto dell’entrata in vigore della citata misura, nei confronti dei nuclei familiari per i quali è cessata la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) al 31 dicembre 2023 e ai quali l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) veniva corrisposto come quota integrativa dello stesso Reddito, che non hanno presentato la domanda di AUU, la relativa prestazione continua a essere erogata sulla carta RdC per l’intero importo spettante, senza soluzione di continuità, sino alla mensilità di febbraio 2024, tenuto conto dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido al 31 dicembre 2023.
Ciò premesso, si rappresenta che a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico. L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU che, pertanto, deve essere sempre presentata per poter beneficiare della prestazione familiare.
2. Nuclei familiari per i quali è intervenuta la sospensione del Reddito di cittadinanza nel corso dell’anno 2023
Come chiarito con il messaggio n. 2896 del 7 agosto 2023, anche per i nuclei familiari che includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la sospensione del RdC nel corso dell’anno 2023 ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in caso di mancata presentazione della domanda di AUU, l’INPS garantisce la fruizione della prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024. Anche in questo caso, per poter beneficiare della prestazione, a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, per coloro che eventualmente non vi abbiano già provveduto, è necessario presentare una nuova domanda di AUU.
3. Domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico: verifica della correttezza dei dati
Ai fini di una puntuale erogazione degli importi dell’Assegno unico universale per i figli a carico, si evidenzia la necessità, per gli utenti che abbiano presentato la relativa domanda, di verificare la correttezza dei dati di pagamento indicati. In particolare, è necessario controllare l’esattezza del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che deve essere intestato/cointestato al richiedente la prestazione.
Si ricorda, infine, che la domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati, che saranno corrisposti con successivo conguaglio. In assenza dell’ISEE in corso di validità, l’importo dell’AUU sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.
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