INPS – Messaggio n. 724 del17 febbraio 2023
Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230/2021, e successive modificazioni – Applicazione della maggiorazione per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, nel caso di genitori rimasti vedovi nel periodo di fruizione della misura
Con il presente messaggio, relativamente all’Assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito, Assegno o AUU), introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, si forniscono nuove indicazioni in merito all’applicazione ai nuclei vedovili della maggiorazione prevista dall’articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, c.d. bonus per il secondo percettore di reddito (di seguito, anche bonus).
La disposizione citata stabilisce che: “Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta (NOTA 1)”.
Al riguardo, va preliminarmente considerato che la finalità del bonus in esame è incentivare l’occupazione dei genitori che fanno parte del medesimo nucleo familiare.
Per tale motivo, in linea di principio, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore (cfr. la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022).
Tanto rappresentato, alla luce del disposto del citato articolo 4, comma 8, tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si comunica che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno. Al riguardo, si precisa altresì che, al fine di beneficiare della maggiorazione in argomento, non è previsto alcun adempimento ulteriore in capo agli utenti interessati.
Pertanto, per le domande di Assegno presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di Assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023.
Tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’Assegno;
pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’Assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.
—
Note:
(1) Ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del D.lgs n. 230/2021, gli importi dell’Assegno e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita.
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