Gli Ermellini con la sentenza n. 22685 del 24 ottobre 2014 hanno esaminato alcune aspetti relative alla legittimità o meno delle delibere condominiali nel caso in cui manca la prova che tutti i condomini siano stati invitati a partecipare all’assemblea.
La vicenda ha riguardato un condòmino che ha impugnato una deliberazione dell’assemblea, affermando che non tutti gli aventi diritto siano stati regolarmente convocati: spetterebbe quindi all’amministratore, convenuto in giudizio, l’onere di provare che ciò non risponde al vero, risultando per contro ogni singolo partecipante tempestivamente avvisato, anche alla luce dell’articolo 1136, comma 6, del Codice civile, il quale afferma che l’assemblea non può deliberare se non risulta tale convocazione.
Nel dirimere la questione i giudici di legittimità hanno statuito che “la Corte di Appello ha ritenuto che l’omessa preliminare verifica della convocazione di tutti i condomini non sia di per sé ragione di invalidità della deliberazione (affermazione in astratto corretta), ma non ha considerato che il sesto comma dell’art. 1136 c.c. stabilisce che “l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione”.
Orbene, seppure è corretto affermare che il condomino, il quale chieda l’accertamento della invalidità della deliberazione, deve fornire la prova che le regole di formazione della volontà assembleare non siano state rispettate (Cass. 8/11/1989 n. 4691; Cass. 14/3/1987 n. 2658; Cass. 27/6/1978 n. 3169), l’onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati della convocazione incombe, viceversa, sul condominio e non già sul condomino il quale eccepisca l’invalidità della deliberazione assembleare, perché non può porsi a suo carico l’onere di una dimostrazione negativa quale quella della mancata osservanza dell’obbligo di tempestivo avviso all’universalità dei condomini (cfr. Cass. 4/3/2011 n. 5254, Cass. 8/12/1987 n. 9109), avviso che si pone elemento costitutivo della validità della delibera”.
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