L’art. 10-undecies nulla dispone per le assemblee del CdA e del Collegio sindacale. Si ritiene che la possibilità di convocare riunioni mediante mezzi di telecomunicazione possa trovare applicazione anche per il CdA e collegi sindacali, anche in assenza di una clausola statutaria che lo preveda, a condizione che vi un rinvio generico dello statuto agli artt. 2388 comma 1 e 2404 comma 1 c.c. (vedasi anche il documento di ricerca CNDCEC-FNC 18 marzo 2020 e la massima n. 200/2021 del Consiglio notarile di Milano).
In base all’art. 10-undecies, comma 3, del Decreto Legge n. 198/2022 (c. d. decreto Milleproroghe 2023), convertito dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2023, prevede che “all’articolo 3, comma 1, alinea, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: 31 luglio 2022 sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2023”.
Pertanto il comma 3 della sopracitata norma ha statuito la proroga del termine, previsto dal c.d. decreto Cura Italia che prevede la possibilità in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti a distanza, dal 31 luglio 2022 al 31 luglio 2023. (termine già oggetto di proroga dall’articolo 3 comma 1 del DL 228/2021 il quale disponeva che “il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022”.)
Per cui, sulla base delle suddette disposizioni emergenziali, fino la 31 luglio 2023 l’avviso di convocazione potrà contenere lo svolgimento delle riunioni attraverso mezzi di telecomunicazione. In particolare per le società a responsabilità limitata le deliberazione potranno essere assunte mediante la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto. Si sottolinea che la validità di tale disposizione si applica alle sole assemblee tenute entro il 31 luglio 2023 e non convocate. In tal caso nell’avviso di convocazione non andrà indicata alcuna sede, indicando che l’assemblea si svolgerà in “videoconferenza”.
Si ricorda che l’articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) statuiva , per il periodo emergenziale epidemiologica, che le “norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”, si sarebbero dovute espletare a distanza anche in assenza di espressa previsione statutaria, fino a quando “è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da Covid-19”.
- per le spa, sapa, srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, procedere al voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione(comma 2 primo periodo);
- svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (comma 2 secondo periodo);
- per le srl, in deroga al comma 4 dell’art. 2479 c.c. ed alle disposizioni statutarie, l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
Inoltre la proroga non sembra aver inciso sui termini di cui all’art. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c., per cui si potrà ricorrere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle ristrette condizioni contenute nei suddetti articoli del c.c. Infatti nessuna modifica è stata disposta per il primo comma dell’art. 106.
Assemblee del Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2020, n. 14872 - In tema di dichiarazione dei redditi di una società, quale che sia il loro valore di libro risultante dal suo bilancio regolarmente approvato dall'assembla dei soci con il consenso del collegio…
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- Corte di Cassazione sentenza n. 21487 depositata il 7 luglio 2022 - La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è eseguita tenendo in considerazione la compagine sociale (con le quote di partecipazione dei singoli consociati) al 31…
- DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2021, n. 83 - Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di…
- Corte di Cassazione sentenza n. 21662 depositata il 5 settembre 2018 - I componenti del collegio sindacale devono sollecitare i soci e/o il PM
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 giugno 2021, n. 18361 - In tema di imposte sui redditi, l'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 349, in vigore dal 1 ° gennaio 1983, da un lato, ha aumentato l'aliquota dell'imposte sul reddito delle persone giuridiche dal…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…