AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 189 del 1° ottobre 2024
Detrazione fiscale ex art.16, c.1-bis e 1-ter, del D.L. n. 63 del 2013 – Asseverazione classe di rischio e attestazioni di conformità – Remissione in bonis ex articolo 2 del D.L. n. 16 del 2012
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA di seguito, istante pone un quesito, qui sinteticamente riportato, afferente la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nel caso di omessa presentazione della documentazione richiesta ai fini della fruizione della detrazione fiscale prevista dall’articolo 16, commi 1bis e 1ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
In particolare, l’istante afferma di aver «effettuato, nell’anno 2023, un intervento di adeguamento sismico di un immobile di proprietà e intende beneficiare della detrazione d’imposta ”Sismabonus” ordinario, ai sensi dell’art. 16, commi 1bis e 1ter, D.L. 63/2013.
Alla data di richiesta del titolo autorizzativo non è stata depositata l’asseverazione ”Allegato B” ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, e successive modificazioni prevista per poter usufruire della detrazione.
Non sono altresì stati presentati il modello B1 da parte del direttore dei lavori ed il modello B2 da parte del collaudatore statico alla data di fine lavori.
Il progetto non prevede la nomina del collaudatore statico delle strutture in quanto si tratta di un intervento locale.
La Società non ha fruito della detrazione d’imposta de quo, in quanto, trattasi di intervento realizzato nel periodo d’imposta 2023.»
La società istante, al fine di poter «fruire direttamente della detrazione di imposta nel Modello Redditi 2024 anno di imposta 2023», intende conoscere se sia «possibile la presentazione tardiva degli allegati B1 e B2, al pari dell’allegato B, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.»
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante, in estrema sintesi, «ritiene che nel caso di specie, trattandosi di adempimenti di natura formale non eseguiti tempestivamente, sia possibile la presentazione tardiva degli allegati B, B1 e B2, avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.»
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi antisismici alla normativa di riferimento, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
L’articolo 16, commi da 1bis a 1septies del decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, contiene la disciplina di riferimento delle detrazioni delle spese sostenute a fronte di specifici interventi di adozione di misure antisismiche e per la riduzione del rischio sismico (cd. Sisma bonus).
Le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati sono state stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 come modificato dai successivi decreti ministeriali del 7 marzo 2017, n. 65, del 9 gennaio 2020, n. 24, e del 6 agosto 2020, n. 329, con i relativi allegati.
In particolare, l’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 secondo il quale «[…] il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori» dispone l’obbligo per il progettista dell’intervento strutturale di depositare l’asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto e, comunque, prima dell’inizio dei lavori.
Il successivo comma 4, invece, prevede che «Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista».
Ai sensi del comma 5 del citato articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017, ai fini dell’ottenimento dei benefici fiscali in parola, l’asseverazione della classe di rischio, presentata prima dell’inizio dei lavori dal progettista dell’intervento strutturale secondo il modello contenuto nell’allegato B del citato decreto e le attestazioni, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista, allegati B1 e B2 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente.
Come si legge nella Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, «[…] per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell’inizio dei lavori».
Pertanto, in linea di principio un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sisma bonus.»
Ciononostante, attraverso l’articolo 2ter, comma 1, lett. c) del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla sua legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38,«[…] è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1quater, 1quinquies e 1septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all’articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121».
In sostanza, «la remissione in bonis in esame concerne la tempistica per acquisire le asseverazioni necessarie a determinare la spettanza dell’agevolazione fiscale (sismabonus o superbonus), indipendentemente dalle modalità con cui si intende fruirne (detrazione, sconto in fattura o cessione del credito in tali ipotesi, si precisa che essa deve avvenire prima della comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate)»(così i dossier dei lavori parlamentari sul relativo disegno di legge, consultabili tramite il sito istituzionale del parlamento italiano, https://www.camera.it/, e nello stesso senso la citata Circolare n. 17/E del 2023 secondo cui «è possibile avvalersi di tale istituto a condizione che l’adempimento sia effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota della detrazione, nel caso di fruizione diretta», (Cfr. ex multis le risposte ad interpello n. 332, pubblicata sul sito internet della scrivente il 29 maggio 2023 e n. 467 del 24 novembre 2023).
Tanto premesso, nonostante il citato articolo 2ter contempli la possibilità di sanare, tramite la remissione in bonis, l’omessa presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico allegato B ai fini delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 16, commi 1quater, 1quinquies e 1septies (cd. Sismabonus), del decreto-legge n. 63 del 2013, nonché di quelle previste dall’articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Super Sisma bonus), posto che la documentazione di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 deve essere predisposta dai tecnici abilitati anche nel caso di interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 16, commi 1bis e 1ter del decreto-legge n. 63 del 2013, è comunque consentito il ricorso alla remissione in bonis per sanare l’omessa presentazione dell’allegato B e, conseguentemente, fruire di detta agevolazione fiscale.
L’istante, che non ha depositato l’asseverazione «prima dell’inizio dei lavori» come disposto dall’articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58 del 2017, può, dunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare della detrazione da Sisma bonus prevista dall’articolo 16, commi 1bis e 1ter del decreto-legge n. 63 del 2013, facendo ricorso all’istituto della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, «[…] sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza,[…]» laddove:
«a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile [da intendersi, in via eccezionale, «la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione» vedi supra, ndr];
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista».
Quanto, infine, alle attestazioni di conformità di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 allegati consuntivi B1 e B2 trattandosi di documenti amministrativi volti a garantire l’esito degli interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente, è sufficiente, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in parola, che risultino depositati al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.