INAIL – Circolare 16 dicembre 2022, n. 45
Assicurazione a premio ordinario dal 1.1.2023 di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi – Nuove misure dal 1.1.2023 del premio speciale per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca e degli allievi dei corsi IeFP. – Revisione dei premi speciali a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 208 del 2015 e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività – Abolizione premio speciale prove d’arte
Quadro normativo
– Legge 13 marzo 1958, n. 250: “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne” – Articoli 1, 2, 9, comma 1, lettera c) e 10.
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 39, comma 2, 40, commi 1 e 3, 41, comma 1, e 42.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articoli 1, 2 e 3;
– Legge 27 dicembre 2013 n. 147: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”. Articolo 1, comma 128.
– Legge 29 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Articolo 1, commi 1121 e 1122.
– Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987: “Premi speciali unitari per l’assicurazione di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili”.
– Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987: “Premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
– Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987: “Premi speciali unitari per l’assicurazione delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive”.
– Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987: “Premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 febbraio 2016 concernente l’ammontare del premio speciale unitario e le modalità di applicazione per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014: “Approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail 17 novembre 2014 n. 351 che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020: “Approvazione della determina del Presidente dell’Inail 3 gennaio 2020 n. 3 che ha stabilito il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019 concernente l’approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale dell’Inail n. 385 del 2 ottobre 2018, delle nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 settembre 2022: “Approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail n. 157 del 26 luglio 2022 concernente Revisione dei premi speciali unitari per l’assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc coinvolti in PUC”.
– Circolare Inail 16 maggio 2022, n. 21: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2022”. – Sezione seconda “Premi speciali unitari”.
– Circolare Inail 2 settembre 2022, n. 33: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2022. Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”. Paragrafo 10 “Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)”.
Premessa
La revisione dei premi speciali, determinati ai sensi dell’articolo 42 (NOTA 1) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è stata effettuata, tranne che per i premi speciali a carico del Fondo ex articolo 1, comma 312, della legge 208 del 2015 e per quelli relativi ai percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività, in attuazione della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi, ha stabilito una riduzione dei premi, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, per tutte le gestioni assicurative dell’Istituto, pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
Tale revisione segue l’aggiornamento della tariffa ordinaria per i dipendenti, di quella per i marittimi assicurati nella gestione navigazione e della tariffa relativa ai premi speciali unitari per gli artigiani, entrate tutte in vigore dal 1° gennaio 2019, a seguito dell’approvazione dei relativi decreti interministeriali del 27 febbraio 2019.
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 settembre 2022 (NOTA 2), è stata approvata la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail 26 luglio 2022, n. 157, con cui sono stati revisionati tutti i premi speciali unitari, ad eccezione di quelli dovuti per l’assicurazione di alunni e studenti delle scuole o istituti non statali di ogni ordine e grado, per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, nonché dei contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i quali la revisione è ancora in corso.
Per effetto del predetto decreto interministeriale per alcune categorie di lavoratori l’assicurazione dal 2023 è stata ricondotta al premio di assicurazione “ordinario” di cui all’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, mentre per alcuni premi speciali è stata aggiornata solo la misura e per altri è stata confermata la vigente misura, fermo restando l’adeguamento al limite minimo di retribuzione giornaliera.
È stato, infine, abolito il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio.
- Esiti della revisione
Per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022, dal 1° gennaio 2023:
- è assoggettata al regime assicurativo ordinario, con applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (in vigore dal 1° gennaio 2019), l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle seguenti categorie di lavoratori:
1) facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi;
2) barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;
3) pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperative di pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Il premio ordinario è determinato assumendo la retribuzione convenzionale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (NOTA 3) convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, calcolata sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutata annualmente a norma dell’articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160;
4) persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire gli addetti ai frantoi che operano durante la campagna olearia.
- Per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità), l’assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti, assunta quale retribuzione convenzionale, moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce della gestione tariffaria Artigianato.
- È stato revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative. La nuova misura continua a essere rapportata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 rivalutata annualmente a norma dell’articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
- È stato abolito il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio.
- È stato revisionato il premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, istituito dall’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e confermato dall’articolo 1 comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché l’onere a carico del bilancio dello Stato per i maggiori rischi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, nel rigoroso rispetto del limite di spesa annuo di 5 milioni di euro.
- Sono state confermate, nell’ambito del monitoraggio periodico diretto a verificare la congruità del premio rispetto agli oneri sostenuti, le misure dei seguenti premi speciali unitari, fermo restando l’aggiornamento correlato al variare annuo della retribuzione minima giornaliera:
1) per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;
2) per l’assicurazione dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020.
Di seguito si forniscono le istruzioni operative per l’attuazione delle disposizioni sopra indicate, precedute da un breve riepilogo della disciplina di riferimento, acquisito il nulla osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (NOTA 4).
- Assicurazione a premio ordinario dei facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi
Il premio speciale unitario per i facchini è stato istituito nel 1941, al fine di agevolare l’assicurazione dei facchini iscritti o aggregati come avventizi alle “carovane” dell’epoca, con la previsione di salari convenzionali corrispondenti al salario medio annuo dei lavoratori e tre specifici settori di attività.
La logica del premio è rimasta sostanzialmente uguale nel tempo, con alcune modifiche importanti riguardanti l’individuazione dei settori e l’imponibile contributivo, che dal 2007 fanno riferimento alle retribuzioni effettive dei facchini riuniti in cooperative (NOTA 5).
Si ricorda che per questi lavoratori l’obbligo assicurativo è stabilito per quanto riguarda la lavorazione dall’articolo 1, comma 3, n. 10 (lavori di carico e scarico) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e per quanto riguarda il requisito soggettivo dall’articolo 4, comma 1, n. 7 (soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale …).
Il passaggio a premio ordinario, con l’applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 di approvazione delle tariffe dei premi della gestione “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, oltre a corrispondere all’evoluzione socio-economica del settore, consente di applicare allo stesso gli istituti “dell’oscillazione del premio per andamento infortunistico” e della “riduzione del premio per interventi di prevenzione”, parificandolo al resto dei settori produttivi del Paese anche dal punto di vista delle politiche di prevenzione attuate dall’Inail attraverso lo strumento del premio.
Tale passaggio, peraltro, è necessario anche in considerazione della progressiva riduzione delle posizioni assicurative oggi gestite con il premio speciale.
A seguito del passaggio a tariffa ordinaria con l’applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, i cui effetti sono già stati regolati in sede di finanza pubblica con l’articolo 1, comma 1121 e seguenti, della legge 145 del 2018, viene meno l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui si è tenuto conto in sede di rideterminazione dei tassi.
- a) Classificazione ai fini della determinazione del premio ordinario dal 1° gennaio 2023
I riferimenti tariffari ai fini del passaggio dal premio speciale a quello ordinario per classificare l’attività di facchinaggio sono previsti nelle tariffe dei premi 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 per le gestioni tariffarie industria e terziario, relative al settore produttivo in esame.
Ai fini previdenziali, l’attività di facchinaggio è inquadrata dall’Inps nel settore industria, se è complementare o ausiliaria dell’attività di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
Il settore d’inquadramento è invece terziario se l’attività è svolta indipendentemente dal trasporto (ad esempio, attività di manovalanza o di facchinaggio consistente nello spostamento di materiale di qualsiasi natura, all’interno di stabilimenti o uffici, per magazzinaggio, archiviazione, ristrutturazione, ecc.), anche mediante l’utilizzo di mezzi meccanici.
Nelle tariffe dei premi 2019, le attività di facchinaggio sono classificate al gruppo 9200, sia nella gestione industria che terziario, nelle seguenti voci:
– 9210 Carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferrofilotranviarie, marittime e negli aeroporti – Industria tasso 25,07‰, Terziario tasso 29,61‰;
– 9220 Carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina.
Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio. Comprese le eventuali attività di cui al stg. 9210 – Industria tasso 110‰, Terziario tasso 68,41‰:
– 9231 Carico, scarico, facchinaggio di ortofrutticoli – Industria tasso 32,95‰, Terziario tasso 13,68‰;
– 9232 Carico, scarico, facchinaggio di qualunque altra merce – Industria tasso 53,48‰, Terziario tasso 30,03‰
-9233 Movimentazione merci nei porti: su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito. Escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220 – Industria tasso 28,19‰, Terziario tasso 16,28‰.
In entrambe le gestioni tariffarie, l’attività di gestione di magazzini e confezionamento dei prodotti deve essere classificata a sé stante agli specifici riferimenti tariffari.
Il premio ordinario sarà determinato applicando i tassi di tariffa delle suddette voci alle retribuzioni.
- b) Adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro per i premi assicurativi
Per la gestione del passaggio a premio ordinario è stato previsto un apposito flusso operativo che sarà attivato dalle competenti sedi Inail sulla base di specifiche evidenze di prossimo rilascio nell’applicativo GRA web.
Il procedimento in discorso si rende necessario al fine di acquisire le informazioni necessarie alla determinazione del premio ordinario per l’anno 2023.
A tal fine, le cooperative e associazioni di facchinaggio, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla competente Sede Inail la richiesta di trasmettere una denuncia di aggiornamento dell’attività esercitata con l’indicazione delle retribuzioni presunte per gli anni 2023 e 2024, determinate in base alle retribuzioni effettive erogate nel 2022.
La denuncia deve essere trasmessa all’indirizzo PEC della Sede Inail, specificando nell’oggetto “PASSAGGIO A PREMIO ORDINARIO FACCHINI”, entro 45 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, compilando i modelli V4 (NOTA 6) e V5 (NOTA 7) disponibili in www.inail.it sezione “Modelli denuncia di iscrizione, esercizio, variazione e cessazione”.
Una volta acquisita la denuncia di aggiornamento dell’attività, la Sede Inail emetterà apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con indicazione dell’importo del premio dovuto per l’anno 2023 e della data entro la quale effettuare il pagamento.
Contestualmente sarà cessata, sempre a cura della Sede Inail, la polizza speciale facchini alla data del 31.12.2022.
Si ricorda che le cooperative devono inviare l’elenco per la regolazione del premio speciale unitario facchini del IV trimestre dell’anno 2022, tramite l’apposito servizio online, entro il 30 gennaio 2023.
Per effetto del passaggio a premio ordinario, per i periodi assicurativi successivi al 2022 non deve più essere trasmesso l’elenco trimestrale dei soci.
- Assicurazione a premio ordinario di barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio
Il premio speciale unitario è stato istituito nel 1947, al fine di agevolare l’assicurazione dei barrocciai, vetturini e ippotrasportatori addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio iscritti o aggregati come avventizi a cooperative, “carovane” dell’epoca o associazioni, con la previsione di salari convenzionali corrispondenti al salario medio annuo dei lavoratori.
Si ricorda che per questi lavoratori l’obbligo assicurativo è stabilito per quanto riguarda la lavorazione dall’articolo 1, comma 3, n. 7 (lavori di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e per quanto riguarda il requisito soggettivo dall’articolo 4, comma 1, n. 7 (soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale …).
La riconduzione a premio ordinario è risultata necessitata dall’andamento del numero delle persone tutelate, considerato che attualmente, a livello nazionale, risultano solo pochissimi vetturini, che effettuano trasporto di persone con carrozzelle a fini turistici.
A seguito del passaggio a tariffa ordinaria con l’applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, i cui effetti sono già stati regolati in sede di finanza pubblica con l’articolo 1, comma 1121 e seguenti, della legge 145 del 2018, viene meno l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui si è tenuto conto in sede di rideterminazione dei tassi.
- a) Classificazione ai fini della determinazione del premio ordinario dal 1° gennaio 2023
I riferimenti tariffari ai fini del passaggio dal premio speciale a quello ordinario per classificare l’attività di vetturini, barrocciai e ippotrasportatori sono previsti nelle tariffe dei premi 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
L’attività di trasporto di persone mediante trazione animale si concretizza, in genere, nei servizi con finalità turistiche effettuati da conducenti di carrozze a cavallo svolti nei centri storici delle città.
L’attività dei vetturini pertanto è assimilabile ai servizi pubblici, urbani ed extraurbani, per trasporto di persone previsti nella voce 9124. Il relativo tasso medio nella gestione industria è pari al 25‰, nella gestione artigianato al 13,74‰, nella gestione terziario al 19,60‰ e nella gestione altre attività al 12,97‰.
Inoltre, poiché l’attività di trasporto merci mediante trazione animale e someggio è assimilabile al trasporto di persone mediante trazione animale, la relativa classificazione è riconducibile sempre alla voce 9124.
Il premio ordinario sarà determinato applicando i tassi di tariffa della suddetta voce alle retribuzioni.
- b) Adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro per i premi assicurativi La Sede Inail è già in possesso degli elementi per la determinazione del premio ordinario, essendo gli stessi contenuti nell’ultimo elenco trimestrale dei soci assicurati, inviato dalla cooperativa.
Pertanto, le cooperative di barrocciai, vetturini e ippotrasportatori, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla Sede Inail competente un’apposita comunicazione con le modalità di passaggio a premio ordinario e gli elementi di calcolo dello stesso.
La Sede Inail emetterà apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con l’indicazione della data entro la quale effettuare il pagamento. Contestualmente sarà cessata, sempre a cura della Sede Inail, la polizza speciale barrocciai, vetturini e ippotrasportatori al 31.12.2022.
Il suddetto premio è determinato applicando il tasso della voce 9124, prevista nella tariffa ordinaria dipendenti di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, alle retribuzioni effettive relative ai soci denunciati nell’ultimo elenco trimestrale rapportate all’anno, che si considerano come presunte per il 2023.
Si ricorda che le cooperative devono inviare l’elenco per la regolazione del premio speciale unitario del IV trimestre dell’anno 2022, tramite l’apposito servizio online, entro il 30 gennaio 2023.
Per effetto del passaggio a premio ordinario, per i periodi assicurativi successivi al 2022 non deve più essere trasmesso l’elenco trimestrale dei soci.
- Assicurazione a premio ordinario dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, soci di cooperative di pesca, cooperative di servizi o società di persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa
L’assicurazione delle persone che esercitano la piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, associati in cooperative o compagnie di pescatori, è stata finora attuata tramite il premio speciale unitario pescatori istituito a decorrere dal 1° maggio 1958, data di entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 250.
L’articolo 1 della predetta legge individua i requisiti per l’applicazione del particolare regime previsto a favore della piccola pesca: la pesca deve essere esercitata quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, le persone che la esercitano sia in forma autonoma (individuale) che in forma associata devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 115 del codice della navigazione (vale a dire marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare), la pesca deve essere esercitata su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dei motori installati.
Per questi lavoratori l’obbligo assicurativo è stato stabilito dalla citata legge 13 marzo 1958 n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) che è antecedente al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e pertanto fa riferimento, quanto all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, al regio decreto 17 agosto 1935, n.1765.
Nell’ambito del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda la lavorazione, l’obbligo assicurativo è stabilito dall’articolo 1, comma 3, n. 12 (pesca esercitata con navi o con galleggianti …).
Per quanto riguarda il requisito soggettivo, i pescatori associati in cooperative rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 4, comma 1, n. 7, del predetto decreto (soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale …).
La logica del premio è rimasta sostanzialmente uguale nel tempo, con aggiornamenti periodici in relazione agli adeguamenti delle retribuzioni giornaliere minime di riferimento.
In presenza dei requisiti dell’articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, l’assicurazione a premio ordinario in argomento opera anche nei confronti dei pescatori che esercitano l’attività in forma associative diverse da quella a carattere cooperativo, quali le società di persone (sas, snc), purché non ricorra un vincolo di subordinazione tra soci e impresa.
In merito si rinvia alle indicazioni fornite dall’Inps (NOTA 8) che, a seguito della soppressione nel 2002 delle apposite Commissioni provinciali o compartimentali (NOTA 9) previste dall’articolo 4 della medesima legge, verifica i requisiti per l’applicazione del regime previsto per la piccola pesca.
A seguito di quanto disposto dall’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (NOTA 10) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, rientrano nel medesimo regime, sempre che ricorrano i requisiti del citato articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, anche i pescatori soci delle cooperative di servizio della pesca che forniscono ai soci servizi di natura amministrativa e fiscale, oppure si occupano dell’acquisto di materiali di consumo o beni durevoli, della commercializzazione dei prodotti ittici o della loro trasformazione, senza esercitare una funzione diretta di organizzazione e di controllo sull’attività di pesca degli associati (NOTA 11).
Il passaggio a premio ordinario con l’applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 è coerente con l’evoluzione socio-economica del settore e consente di applicare allo stesso gli istituti “dell’oscillazione del premio per andamento infortunistico” e della “riduzione del premio per interventi di prevenzione”, parificandolo al resto dei settori produttivi anche dal punto di vista delle politiche di prevenzione attuate dall’Inail attraverso lo strumento del premio.
Tale passaggio si è comunque reso necessario in considerazione della progressiva riduzione delle posizioni assicurative finora gestite con il premio speciale, che in prospettiva rende non sostenibile la struttura di questo tipo di premio, dato che sarebbe soggetto a forti oscillazioni in ragione degli eventi infortunistici e malattie professionali denunciati.
Ai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 non associati in cooperative, continua ad applicarsi il premio speciale pescatori (vedi paragrafo 6).
Si ricorda, infine, che ai premi in questione si applica la riduzione contributiva per la pesca costiera, prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
La riduzione in argomento è stabilita attualmente nella misura del 44,32% dall’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I relativi oneri sono rimborsati all’Inail dallo Stato.
- a) Classificazione ai fini della determinazione del premio ordinario dal 1° gennaio 2023
Con la revisione delle tariffe del 2019 è stata prevista la voce di tariffa 1300 della gestione Industria con la declaratoria Piccola pesca marittima. Pesca in acque interne.
Acquacoltura, distinguendo, rispetto alle previgenti tariffe dei premi, tali attività dall’allevamento, mattazione e macellazione di animali che continua a essere assicurata alla voce 1200.
Nella voce 1300 sono comprese anche le eventuali attività di trasporto e commercializzazione del proprio pescato.
Ciò in coerenza con l’articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, che considera connesse all’attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall’imprenditore ittico mediante l’utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’impresa ittica, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.
Il tasso medio di tariffa della voce è 56,02‰ della gestione Industria.
Il premio ordinario è determinato assumendo la retribuzione convenzionale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, calcolata sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutata annualmente a norma dell’articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
- b) Adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro per i premi assicurativi
La Sede Inail è già in possesso degli elementi per la determinazione del premio ordinario, essendo gli stessi contenuti nell’ultimo elenco dei soci assicurati.
Pertanto, le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla Sede Inail competente un’apposita comunicazione con le modalità di passaggio a premio ordinario e gli elementi di calcolo dello stesso.
La stessa comunicazione sarà inviata anche alle società di persone per i soci pescatori già assicurati con il premio speciale.
La Sede Inail emetterà apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con l’indicazione della data entro la quale effettuare il pagamento. Contestualmente sarà cessata, sempre a cura della Sede Inail, la polizza speciale al 31.12.2022.
Il premio è determinato applicando il tasso della voce 1300, prevista nella tariffa ordinaria dipendenti di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, alle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, relative ai soci denunciati nell’ultimo elenco, calcolate su 25 giornate fisse al mese.
Per effetto del passaggio a premio ordinario, a partire dal 2023 non deve essere più trasmesso l’elenco annuale dei soci.
- Assicurazione a premio ordinario delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
L’assicurazione dei lavori di frangitura e spremitura delle olive tramite premio speciale unitario rientra nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 se le olive sono acquistate da terzi o i lavori sono svolti dal gestore del frantoio per conto terzi nell’ambito della campagna olearia, attività per definizione di carattere stagionale.
Se invece le olive oggetto della lavorazione sono prodotte sul fondo del gestore del frantoio, si applica la tutela agricola di cui al titolo II del predetto decreto, con conseguente riscossione da parte dell’Inps dei contributi unificati, che comprendono la quota Inail per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il premio speciale unitario per i frantoi è stato istituito nel 1938, al fine di agevolare l’assicurazione degli addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, tramite una forma assicurativa “forfettaria”.
Anche per questo premio speciale unitario il passaggio a premio ordinario con l’applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 corrisponde non solo all’evoluzione socio-economica del settore, ma consente di applicare a questo specifico comparto gli istituti “dell’oscillazione del premio per andamento infortunistico” e della “riduzione del premio per interventi di prevenzione”, come avviene negli altri settori produttivi.
Tale passaggio si è comunque reso necessario anche in considerazione della progressiva riduzione delle posizioni assicurative oggi gestite con il premio speciale. Tale circostanza, infatti, in prospettiva rende non sostenibile la struttura del premio speciale che risulterebbe soggetta a forti oscillazioni in ragione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali indennizzati.
A seguito del passaggio a tariffa ordinaria con l’applicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, i cui effetti sono già stati regolati in sede di finanza pubblica con l’articolo 1, comma 1121 e seguenti, della legge 145 del 2018, viene meno, infine, l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, di cui si è tenuto conto in sede di rideterminazione dei tassi.
Il premio ordinario si applica a partire dalla campagna olearia 2023/2024.
- a) Classificazione ai fini della determinazione del premio ordinario dovuto a partire dalla campagna olearia 2023/2024
I riferimenti tariffari ai fini del passaggio dal premio speciale a quello ordinario per classificare l’attività di frangitura e spremitura delle olive sono previsti nelle tariffe dei premi 2019, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 per le gestioni tariffarie industria e artigianato, relative al settore produttivo in esame.
Nella gestione tariffaria industria delle tariffe 2019 è prevista infatti la voce 1431 per l’attività di frangitura e spremitura per la produzione di olio di oliva, comprese le eventuali fasi di purificazione, filtrazione, brillantatura e imbottigliamento, con tasso medio del 26,47‰, nella quale è attualmente assicurata l’attività degli oleifici industriali.
Nella gestione tariffaria artigianato, dove sono assicurati i dipendenti delle aziende artigiane, è prevista la voce 1420 con tasso medio 20,18‰, che comprende, accanto alla lavorazione del latte, ai caseifici e alla produzione di grassi alimentari, la produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione e brillantatura anche limitatamente a singole fasi, compreso l’imbottigliamento.
Il premio ordinario per gli addetti alla frangitura e spremitura delle olive è determinato applicando il tasso di tariffa delle suddette voci alle retribuzioni effettive dei lavoratori dipendenti, non inferiori alla retribuzione minima stabilita dalla legge.
Per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità), l’assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera (valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti e assunta quale retribuzione convenzionale), moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce 1420 della gestione tariffaria artigianato (NOTA 12).
A partire dalla campagna olearia 2023/2024, l’attività di frangitura e spremitura delle olive esercitata dai componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci), che svolgono attività riconducibili alla produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione, brillantatura, anche limitatamente a singole fasi, compreso l’imbottigliamento di cui alla voce di tariffa 1420 è assicurata con il premio speciale unitario artigiano (V classe di rischio). Pertanto, nel caso in questione nessun ulteriore premio è dovuto.
- b) Adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro per i premi assicurativi
Per la gestione del passaggio a premio ordinario è stato previsto un apposito flusso operativo, analogo a quello già illustrato per il premio speciale facchini, che sarà attivato dalle competenti sedi Inail sulla base di specifiche evidenze di prossimo rilascio nell’applicativo GRA web.
Il procedimento in discorso si rende necessario al fine di acquisire le informazioni necessarie alla determinazione del premio ordinario per la campagna olearia 2023/2024.
A tal fine, le aziende interessate, già titolari di un codice ditta, riceveranno dalla competente Sede Inail la richiesta di trasmettere una denuncia di aggiornamento dell’attività esercitata con l’indicazione delle retribuzioni presunte per gli anni 2023 e 2024, determinate in base alle retribuzioni effettive erogate per la campagna 2022/2023.
La denuncia deve essere trasmessa all’indirizzo PEC della Sede Inail, specificando nell’oggetto “PASSAGGIO A PREMIO ORDINARIO FRANTOI”, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, compilando i modelli V4 e V5 disponibili in www.inail.it sezione “Modelli denuncia di iscrizione, esercizio, variazione e cessazione”.
Una volta acquisita la denuncia di aggiornamento dell’attività, la Sede Inail emetterà un apposito certificato di variazione del rapporto assicurativo con l’indicazione del premio dovuto per la campagna olearia 2023/2024 e della data entro la quale effettuare il pagamento. Contestualmente sarà cessata, sempre a cura della Sede Inail, la polizza speciale frantoi alla data di conclusione della campagna olearia 2022/2023.
Le imprese titolari di polizza artigiani in cui è presente la voce di tariffa 1420 per la lavorazione “produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione, brillantatura, anche limitatamente a singole fasi, compreso l’imbottigliamento”, riceveranno apposita comunicazione nella quale si specifica che l’attività già assicurata con il premio speciale unitario artigiani (V classe di rischio), a partire dalla campagna olearia 2023/2024, comprende anche quella di frangitura e spremitura delle olive.
- Nuova misura del premio speciale unitario per i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250
Le valutazioni effettuate per il passaggio a premio ordinario dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperative o compagnie non sono al momento estensibili anche ai pescatori autonomi che esercitano la pesca in forma individuale, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dei motori installati, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 115 del codice della navigazione (vale a dire marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare).
Per questi ultimi permangono, infatti, i presupposti di cui all’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 per continuare a regolare l’assicurazione con il ricorso ai premi speciali unitari, trattandosi di lavoratori autonomi, anche se il numero dei lavoratori assicurati si riduce di anno in anno.
Per questi lavoratori, l’esigenza a cui risponde il premio speciale unitario è quella di attuare l’assicurazione con un premio fisso, a prescindere quindi dalle ore di lavoro effettivamente svolte, posto che non è previsto alcun sistema di registrazione, come avviene invece per i lavoratori subordinati e a essi assimilati attraverso il Libro unico del lavoro.
La rideterminazione della misura del premio speciale unitario dal 1° gennaio 2023 è pari a 38,84 euro per mese o frazione di mese a persona ed è ricalcolata in base alla variazione percentuale dell’indice ISTAT di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
L’incremento rispetto alla misura attualmente vigente di 33,10 euro è giustificato dai maggiori oneri sostenuti nel periodo di osservazione al fine di garantire l’equilibrio della gestione assicurativa.
La misura del premio speciale unitario è rapportata al limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 (NOTA 13).
Con la revisione del premio speciale unitario viene meno l’applicazione a detto importo della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Poiché nulla è variato, nessun particolare adempimento è richiesto alle strutture territoriali dell’Inail e ai soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio in questione.
- Nuova misura del premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni Per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, l’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 ha previsto in via sperimentale per gli anni 2016 e 2017 uno specifico premio speciale unitario, ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
In precedenza gli allievi in discorso erano assicurati con il premio di assicurazione ordinario.
Il predetto comma 8 ha stabilito espressamente che ai fini della determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa riferimento al minimale giornaliero di rendita e che per favorire l’integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti negli ambienti di lavoro, nel limite massimo di minori entrate per premi per l’Inail pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in relazione alle quali è stato previsto un trasferimento di pari importo all’ente da parte del bilancio dello Stato.
L’ammontare del premio speciale e le modalità di applicazione, tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del predetto limite di spesa, sono stati stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2016.
L’articolo 1, comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha reso strutturale dal 2018 la copertura a carico dello Stato delle minori entrate dell’Inail derivanti dall’applicazione del premio speciale unitario per gli allievi dei corsi professionali in argomento, sempre nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro annui, facendo salvi gli adempimenti previsti dall’articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, vale a dire il rigoroso rispetto del limite di spesa annuo ivi previsto.
La misura del premio speciale unitario dovuto per ogni allievo è stata stabilita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 febbraio 2016 nella misura di 58,00 euro e dal 2019 è stata aggiornata per l’anno formativo di riferimento in base alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita.
Dall’anno formativo 2023/2024, la nuova misura del premio speciale unitario a carico degli Istituti di formazione e degli Istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è stata rideterminata in 59,78 euro l’anno per ogni allievo.
Il suddetto importo sarà aggiornato in relazione alle variazioni della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all’inizio dell’anno formativo (quindi a partire dall’anno formativo 2023/2024 che inizia convenzionalmente il 1° settembre 2023).
Con la revisione del premio speciale unitario viene meno l’applicazione a detto importo della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La revisione del premio speciale unitario a carico delle istituzioni formative comporta anche la revisione dell’onere a carico dello Stato per i maggiori rischi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro.
Tale onere a carico dello Stato per l’anno formativo 2023/2024 è stato rideterminato in 32,37 euro l’anno per ogni allievo.
Anche il suddetto importo sarà aggiornato in relazione alle variazioni dell’importo giornaliero del predetto minimale.
Si ricorda che per l’anno formativo 2022/2023, (che è iniziato convenzionalmente il 1° settembre 2022), il premio speciale unitario annuale a carico delle istituzioni formative è pari a 64,01 euro, mentre la misura dell’onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è pari a 50,86 euro (NOTA 14).
- Conferma della misura del premio speciale unitario per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità
A seguito della revisione è stata confermata la misura del premio speciale unitario per l’assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità, con oneri assicurativi a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.
Circa l’istituzione del premio in discorso, si ricorda che l’articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, in via sperimentale per il biennio 2014 e 2015, ha esteso l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 a determinati soggetti che svolgono attività di volontariato a titolo gratuito a fini di utilità sociale e per lavori di pubblica utilità in presenza di specifiche condizioni, con oneri a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Fondo istituito per reintegrare l’Inail dell’onere conseguente alla copertura assicurativa dei predetti soggetti è attualmente disciplinato dall’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.124.
La dotazione originaria del Fondo per la copertura assicurativa in discorso, pari inizialmente a 4.900.000 euro, è stata rivista a decorrere dal 2018 con uno stanziamento di 3 milioni di euro annui, anche per le finalità connesse alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Al di fuori dei casi espressamente previsti dalle suddette norme di riferimento, si applica l’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che stabilisce che le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, attraverso le compagnie assicurative private.
Il Fondo è pertanto finalizzato a reintegrare l’Inail degli oneri per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali esclusivamente dei seguenti soggetti:
– soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;
– detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (detenuti e internati assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi);
– soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis, e dell’articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
– soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
– soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale (NOTA 15) (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato);
– stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
– detenuti e degli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (secondo cui i detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative).
Il premio speciale unitario per l’assicurazione in esame è stato stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014 nella misura di 258,00 euro all’anno e 0,86 euro al giorno ed è stato calcolato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Come previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014, che ha stabilito anche i termini e le modalità di attuazione della copertura assicurativa, il premio speciale in argomento, che è frazionabile in giorni in base alle effettive giornate di attività volontaria e gratuita prestate, è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione alle eventuali variazioni apportate alla predetta retribuzione di riferimento.
In relazione agli eventi lesivi finora registrati per la specifica polizza speciale e in assenza di un congruo periodo di osservazione in relazione al variare della platea degli assicurati, è stata confermata l’attuale misura del premio speciale unitario.
Per il 2022 la misura del premio speciale unitario annuale è di 269,51 euro e quella del premio speciale unitario giornaliero è di 0,90 euro.
Detto premio, pertanto, in esito alla revisione effettuata continuerà a essere aggiornato annualmente in relazione al variare della retribuzione minima giornaliera pari per il 2022 a 49,91 euro.
Poiché nulla è variato, nessun particolare adempimento è richiesto alle strutture territoriali dell’Inail e ai soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio in questione.
- Conferma della misura del premio speciale unitario per l’assicurazione dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività è attuata tramite il premio speciale unitario istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020.
Gli oneri per le coperture assicurative sono finanziati a valere sulle risorse del Fondo Povertà e del PON Inclusione, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione e sono rimborsati all’Inail dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il premio è calcolato dall’Inail per ciascun soggetto impegnato nel PUC, in funzione delle giornate in cui lo stesso è stato impegnato, in base ai dati trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito della comunicazione da parte dei Comuni attraverso la piattaforma GePI del numero delle giornate di effettiva attività prestata da parte dei soggetti inseriti nel PUC nel trimestre di riferimento.
Il premio speciale unitario giornaliero, inizialmente pari a 0,89 euro (0,90 con l’addizionale ex articolo 181 del DPR 1124 del 1965), è stato fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale ed è rivalutato annualmente per tenere conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo.
Per il 2022 il premio speciale unitario giornaliero è pari a 0,91 euro.
In relazione agli eventi lesivi finora registrati per la specifica polizza speciale e in assenza di un congruo periodo di osservazione, è stata confermata l’attuale misura del premio speciale unitario in argomento.
Detto premio, pertanto, in esito alla verifica effettuata continuerà a essere aggiornato annualmente solo in relazione al variare della retribuzione minima giornaliera pari per il 2022 a 49,91 euro.
Poiché nulla è variato, nessun particolare adempimento è richiesto alle strutture territoriali dell’Inail.
- Abolizione del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio
Si tratta di un premio speciale istituito nel 1967 e applicato negli anni 1978 e seguenti, ormai superato dalla legislazione successiva e pertanto è stato abolito, non trovando più applicazione.
Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, le prove d’arte, tecnico pratiche o di idoneità sono assimilabili alle esperienze ed esercitazioni pratiche di cui all’articolo 1, comma 3, n. 28, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Istituito originariamente per le prove di idoneità effettuate da cittadini italiani candidati all’emigrazione in alcuni paesi sulla base di specifici accordi bilaterali, il premio è stato successivamente applicato anche per l’assicurazione dei giovani sottoposti a prove tecnico-pratiche in base alle disposizioni di cui all’articolo 16-quater della legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l’occupazione giovanile), inserito dall’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.
L’articolo 16-ter della legge 1° giugno 1977, n. 285, aveva infatti istituito presso ciascun ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione un’apposita commissione, incaricata di accertare la qualifica professionale ai fini dell’iscrizione nelle liste di collocamento dei giovani che avevano stipulato contratti di formazione o che avevano frequentato i corsi o i cicli formativi previsti rispettivamente dagli articoli 7, 16-bis e 26-bis della medesima legge.
In base all’articolo 16-quater, comma 2, della predetta legge per ogni prova tecnico-pratica veniva corrisposto un compenso forfettario, comprensivo del premio di assicurazione contro gli infortuni, in favore del centro di formazione professionale o dell’azienda, da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La commissione aveva inoltre il compito di effettuare le prove di idoneità previste dall’articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell’apprendistato) al termine dell’addestramento pratico e dell’insegnamento complementare per l’esercizio del mestiere oggetto dell’apprendistato (la qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato doveva essere scritta sul libretto individuale di lavoro) e di effettuare l’accertamento della professionalità dei lavoratori per l’attribuzione della qualifica professionale ai fini dell’iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento nei casi in cui i lavoratori stessi non fossero in grado di documentare il possesso della qualifica dichiarata.
Dal 12 luglio 1978, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, su specifica indicazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i premi in questione sono stati quindi applicati anche per le prove effettuate dai lavoratori ai fini dell’iscrizione nelle liste di collocamento e dagli apprendisti che, concluso il periodo di apprendistato, richiedevano di effettuare le succitate prove di idoneità per ottenere la qualifica da riportare sul libretto individuale di lavoro.
La normativa descritta è stata superata dalla legislazione successiva.
Per quanto riguarda l’apprendistato, la normativa sopra indicata è stata abrogata dal Testo unico dell’apprendistato approvato con il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, a sua volta abrogato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che agli articoli 41-47 disciplina attualmente i contratti di apprendistato.
Per quanto riguarda l’iscrizione alle liste di collocamento, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro), modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, gli Uffici di collocamento sono stati sostituiti dai Centri per l’impiego, attualmente disciplinati decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che ha riformato la materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e ha abrogato il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis).
Per effetto della normativa sopravvenuta, inclusa l’evoluzione del sistema per la formazione professionale con le specifiche competenze previste in capo a Regioni e Province e la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, il premio speciale in argomento non risulta più attuale.
- Infortuni e malattie professionali
Per quanto riguarda le denunce di infortunio e di malattia professionale (NOTA 16), i datori di lavoro a cui si applica il passaggio a premio ordinario continueranno, fino alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo, a indicare provvisoriamente nelle denunce lo stesso numero di posizione assicurativa territoriale e lo stesso tipo polizza (polizza speciale facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori e pescatori) finora attribuito per l’assicurazione dei lavoratori interessati.
L’imputazione degli eventi lesivi alla PAT/polizza/voce corretta sarà effettuato dalle competenti sedi Inail in un secondo momento, una volta completate le operazioni di aggiornamento delle posizioni assicurative territoriali in GRA web.
Successivamente alla ricezione del certificato di variazione del rapporto assicurativo i datori di lavoro dovranno indicare nelle denunce il numero di posizione assicurativa territoriale, il tipo polizza dipendenti, il settore attività e la voce di tariffa comunicati con il predetto certificato di variazione.
Nulla è innovato in materia di denunce di infortuni e malattie professionali per i datori di lavoro ai quali continuano ad applicarsi i premi speciali unitari.
Le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all’articolo 66, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Nulla varia con riguardo agli altri aspetti relativi alla tutela assicurativa.
Allegato 1
(testo dell’allegato)
Allegato 2
(testo dell’allegato)
Allegato 3
(testo dell’allegato)
—
Note:
(1) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 42: Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o dello modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente, sono approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’Istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell’art. 39.
(2) Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale” in data 13 ottobre 2022, numero repertorio 326/2022. Allegato 1.
(3) Articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, articolo 1 Minimale di retribuzione ai fini contributivi, commi 3 e 4:
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.
L’ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
(4) Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0010639.15-12-2022.
(5) Decreto legislativo 6 novembre 2001, n.423 Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative a norma dell’articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, articoli 2 e 3. Le istruzioni operative sono state fornite con nota della Direzione centrale rischi 29 gennaio 2002, con la circolare Inail 21 giugno 2002, n.45 riguardante i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, con la circolare Inail 5 giugno 2007, n. 24, paragrafo 4 e con la nota Direzione Centrale Rischi 30 gennaio 2012, prot. 655.
(6) Allegato 2.
(7) Allegato 3.
(8) Circolare Inps 24 febbraio 2021, n. 38.
(9) Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps 11 giugno 2002 n. 9, relativa all’articolo 41, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(10) Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Articolo 10-bis Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi: La disciplina dettata dall’articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all’articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l’attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
(11) Circolare Inps 8 luglio 2021, n.100.
(12) Tale regime assicurativo è stato già adottato in occasione della riconduzione a premio ordinario dell’assicurazione degli addetti alle lavorazioni meccanico-agricole eseguite esclusivamente per conto di terzi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 16 febbraio 1976 di approvazione delle delibere del Consiglio di amministrazione dell’8 aprile e del 7 ottobre 1975. In merito si rinvia alle circolari Inail 27 aprile 1976, n. 32 e 6 luglio 1979, n. 31.
(13) Non è più prevista la possibilità di aumentare proporzionalmente il premio su una retribuzione superiore a quella convenzionale, come precedentemente contemplato nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1987.
(14) Circolare Inail 2 settembre 2022, n. 33.
(15) Come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
(16) Con la circolare Inail 9 settembre 2021, n. 24 sono riepilogati termini e modalità dell’obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.