AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 249 del 18 settembre 2025
Assicurazione sanitaria per personale dipendente in servizio all’estero – Articolo 51, comma 1, del Tuir
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’ente istante (di seguito ”Istante” o ”Ente”) rappresenta di essere un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero (…) (di seguito, ”Ministero”), di godere di autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile e di operare sia in Italia, con uffici siti nella sedi di Roma e Milano, sia all’estero tramite unità operative collocate nell’ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari.
L’Ente precisa che l’articolo 14 del proprio Statuto (di seguito Statuto) dispone che al proprio personale di ruolo in servizio all’estero «si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. (…) relativamente ai dipendenti del Ministero (…) in servizio presso la stessa sede».
L’Istante riferisce di aver stipulato con una società di assicurazione sanitaria (di seguito, ”Società assicurativa”) un contratto di assicurazione sanitaria (malattia, infortunio e maternità) nell’interesse dei propri dipendenti (Direttore generale, dirigenti e dipendenti di ruolo a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto pluriennale in servizio in Italia o all’estero) «che sono quindi Titolari della polizza, ovvero persone fisiche che acquisiscono la qualifica di Assicurato».
Il premio della polizza assicurativa è interamente versato dall’Istante alla Società assicurativa ed è quantificato per singolo dipendente, in base alla casistica specifica di copertura assicurativa (singolo o con nucleo familiare).
In particolare, l’Istante specifica che:
per i dipendenti che prestano servizio in Italia, la polizza può essere estesa al nucleo familiare e il solo premio relativo all’estensione verrà pagato interamente dal dipendente;
per i dipendenti che prestano servizio nelle sedi estere, tale polizza è estesa ai relativi familiari a carico. Nello specifico, «ai sensi dell’art. 211 (…) ”In favore del personale con sede di servizio in Stati o territori ove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta, il Ministero (…) è autorizzato a stipulare una o più polizze assicurative per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio, maternità e, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all’evento occorso, per il trasferimento dell’infermo e dell’eventuale accompagnatore. La polizza prevede la copertura assicurativa anche per i familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del dipendente”».
L’Ente precisa, inoltre, che ai sensi dell’articolo (…), la polizza sanitaria è obbligatoria per i dipendenti del Ministero e per i familiari a carico e conviventi nei paesi esteri dove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta.
Tale obbligatorietà, specifica l’Istante, si estende anche ai propri dipendenti e ai relativi familiari a carico, secondo quanto previsto dal citato articolo 14 dello Statuto.
L’Istante riferisce che il premio pro-capite della polizza sanitaria stipulata in favore del proprio personale «è stato fino ad ora trattato come Fringe Benefit beni e servizi di cui all’art. 51 TUIR, quindi assoggettato a previdenza e tassazione fiscale secondo la normativa vigente (Legge di Bilancio 2024, n. 231/2023, articolo 51, comma 3 del TUIR)».
Ciò posto, l’Istante chiede chiarimenti in merito al corretto regime fiscale da applicare al premio della polizza assicurativa sottoscritta dall’Ente in favore dei dipendenti che prestano servizio all’estero nei paesi dove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta e dei relativi familiari a carico conviventi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante, «tenuto conto del regime di obbligatorietà della copertura sanitaria intervenuto nel 2021, secondo la citata disposizione di cui all’articolo (…)» ritiene che il premio della polizza per i dipendenti nonché per i familiari a carico conviventi che prestano servizio all’estero ove non è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta non si configuri come fringe benefit, «ma sia qualificabile come ”contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio per legge”, e dunque non costituisca reddito di lavoro dipendente, in quanto versato per obbligo di legge».
Diversamente, il premio della polizza per i dipendenti che prestano il proprio servizio in Italia o in paesi esteri ove è erogata l’assistenza sanitaria in forma diretta resta assoggettato a tassazione in capo al dipendente.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro (c.d. ”principio di onnicomprensività”), salve le tassative deroghe contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51 del Tuir.
Nello specifico, l’articolo 51, comma 2, lettera a), primo periodo, del Tuir dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge».
Al riguardo, con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’assistenza sociale risponde «a finalità fondate unicamente sulla solidarietà collettiva a soggetti che versano in uno stato di bisogno».
Inoltre, si qualificano come ”contributi previdenziali” quei contributi versati in ottemperanza di legge al fine di garantire al dipendente specifiche prestazioni previdenziali.
Dunque, sulla base della normativa e della prassi richiamata, con riferimento al caso di specie, il contratto di assicurazione sanitaria (malattia, infortunio e maternità) che l’Istante ha sottoscritto non può essere ricondotto alla categoria dei ”contributi assistenziali”, non riscontrandosi alcuna finalità di ”solidarietà collettiva” nei confronti di soggetti che versano in uno stato di bisogno, né a quella dei ”contributi previdenziali”, come sopra descritti.
Pertanto, alla fattispecie in esame non si applica la deroga prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera a) del Tuir per i «i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge».
Diversamente, il premio della polizza sottoscritta dall’Istante in favore dei propri dipendenti concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Articoli correlati da consultare
Il riaddebito delle spese di studio tra irrilevanza reddituale e principio di capacità contributiva
Profili normativi, prassi amministrativa e giurisprudenza di legittimità sul concetto di reddito Nel sistema dell’imposizione diretta e indiretta...
Leggi l’articolo →Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets-DTA) – Articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58 – Parziale rettifica della risoluzione 32/E del 15 maggio 2025 – Risoluzione n. 73/E del 29 dicembre 2025 dell’Agenzia delle entrate
AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 73/E del 29 dicembre 2025 Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti...
Leggi l’articolo →Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva – Soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale – Risoluzione n. 72/E del 18 dicembre 2025 dell’Agenzia delle entrate
AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 72/E del 18 dicembre 2025 Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter...
Leggi l’articolo →Codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, del Prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 – Compilazione campo “codice identificativo” – Risoluzione n. 71/E del 18 dicembre 2025 dell’Agenzia delle entrate
AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 71/E del 18 dicembre 2025 Codici tributo per il versamento, mediante il...
Leggi l’articolo →Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 o dell’articolo 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 – Risoluzione n. 70/E del 18 dicembre 2025 dell’Agenzia delle entrate
AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 70/E del 18 dicembre 2025 Istituzione dei codici tributo per il versamento,...
Leggi l’articolo →