EDITORIA E GRAFICA 2018 siglato l’accordo sull’assistenza sanitaria integrativa
Il 31/1/2018 è stato firmato tra ASSOGRAFICI, AIE, ANES e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, l’accordo sul contributo per l’assistenza sanitaria integrativa a carico dell’azienda
L’accordo siglato disciplina la norma da applicare dall’1/1/2018, a proposito del contributo di 120,00 totalmente a carico dell’azienda, a favore del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore dell’Editoria Industriale.
Premessa
Il CCNL 16/10/2014, scaduto il 31/12/2015, all’art. 14 – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, parte prima norme generali dispone:
– al punto 3) che per l’anno 2014 e a partire dal 2017, il contributo complessivo pari a 120,00 euro annui sarà suddiviso tra azienda e lavoratore che avrà deciso di aderire al Fondo con le percentuali rispettivamente del 70% e del 30%;
– con una norma transitoria, che per gli anni 2015 e 2016 sono iscritti automaticamente al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato disciplinati dallo stesso CCNL, che non beneficino delle forme di assistenza sanitaria integrativa, di cui al punto 2 dello stesso art. 14, e che il contributo di 120,00 euro è integralmente a carico dell’azienda.
Con accordo del 3/3/2017 era stato convenuto che per l’anno 2017 le aziende si sarebbero fatte carico del pagamento dell’intero importo di 120,00 euro e che per lo stesso anno 2017 erano automaticamente iscritti al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Nuova disposizione
Con l’accordo siglato il 31 gennaio 2018, le parti hanno stabilito che dall’1/1/2018 e fino al 30/6/2018 le aziende si faranno ancora carico del pagamento dell’intero importo di 120,00 euro e che per lo stesso periodo saranno automaticamente iscritti al Fondo tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Sono escluse dall’obbligo dell’iscrizione e del relativo versamento al Fondo le aziende che hanno forme di prevenzione e/o assistenza sanitaria integrativa, a favore della generalità dei lavoratori o di alcune categorie di dipendenti, complessivamente equivalenti a quelle erogate dal Fondo, nel caso in cui le forme di prevenzione e assistenza sanitaria integrativa riguardassero solo alcune categorie di lavoratori, l’esclusione dell’obbligo di iscrizione riguarda unicamente queste categorie di lavoratori.